Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 aprile 2016, n. 7042

Contributi previdenziali - Avviso di pagamento - Omessa ricezione dell’atto - Ricorso per cassazione

 

Svolgimento del processo

 

1. - Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata In data 6/3/2009, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da M.T.L. contro il sollecito di pagamento della somma di € 9559,20 per contributi previdenziali per gli anni 1994-1997, relativi alla cartella di pagamento notificata in data 9/6/2001 e di cui si asseriva la nullità della notifica e l'omessa ricezione dell'atto. Il Tribunale riteneva infatti che l'opposizione contro l'avviso di pagamento, previsto dal d.p.r. 29/9/1973, n. 602, art. 50, comma 2°, come modificato dal D. LGS. n. 46/1999, art. 16, costituiva un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod.proc.civ., la quale doveva essere proposta nel termine di 20 giorni dalla sua notificazione, avvenuta il 16/7/2008, e trovando applicazione al caso in esame, ratione temporis, la norma da ultimo citata come modificata dal DL 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3°, lettera e), convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80.

Poiché il ricorso in opposizione era stato depositato in data 13/10/2008 ne conseguiva la sua tardività e inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio.

2. - Contro la sentenza la L. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, sintetizzato in apposito quesito di diritto, al quale resiste la E.G. s.p.a. con controricorso, mentre l’Inps svolge attività difensiva attraverso il deposito di delega in calce al ricorso.

 

Motivi della decisione

 

In via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall’Inps in sede di discussione orale, di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto tardivo. Ed invero, la sentenza è stata depositata il 6 marzo 2009 e la notificazione del ricorso per cassazione è stata avviata in data 24 febbraio 2010, nel termine di un anno previsto dall'art. 327 cod.proc.civ., nel testo precedente alla modifica introdotta dall'art. 46, comma 17, legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis in ragione della data di inizio del giudizio di primo grado (3/10/2008), anteriore al 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della legge citata: art. 58, comma 1°, I. cit.). Deve altresì rilevarsi che qualora, come nel caso in esame, nel ricorso non sia allegata la notificazione della sentenza impugnata, né tate circostanza emerga per eccezione del controricorrente o dalla produzione delle parti o del fascicolo d'ufficio, deve ritenersi che il ricorrente abbia esercitato il diritto d'impugnazione nel cd. termine lungo (Cass., 15 ottobre 2015, 20883).

1. - Con l'unico motivo la ricorrente si duole della qualificazione data dal primo giudice alla sua opposizione, che è stata inquadrata tra le opposizioni agli atti esecutivi disciplinate dall'art. 617 cod.proc.civ., laddove attraverso l'opposizione al sollecito di pagamento ella aveva inteso far valere l'inesistenza del diritto della parte di procedere all'esecuzione forzata stante la mancata notifica della cartella di pagamento. Tanto si desumeva dal tenore del ricorso introduttivo del giudizio in cui aveva chiaramente manifestato la sua volontà di impugnare non solo il sollecito di pagamento ma tutti gli atti pregressi, ivi compresa la cartella.

Formula il seguente quesito di diritto: "dica... se l'opposizione, proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, avverso il sollecito di pagamento e la cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, con la quale si eccepisce la mancata notifica della cartella stessa e la conseguente decadenza dal diritto alla riscossione debba qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1°, cod.proc.civ. o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1° cod.proc.civ.".

2. - Il motivo è infondato.

Come è stato già rilevato da precedenti pronunce di questa Corte (Cass. 12 novembre 2008, n. 27019; Cass., 11 maggio 2010, n. 11338; da ultimo, Cass., 7 maggio 2015, n. 9246) cui questo Collegio intende dare continuità non ravvisando ragioni per mutare orientamento, l'opposizione in esame rientra tra le opposizioni agli atti esecutivi.

Ed invero, il ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, comma 1, come modificato D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16.

Dopo l’iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, ai sensi del cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12.

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2°, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone che se l'espropriazione non è iniziata, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, nel termine di un anno dalla notifica della cartella, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di intimazione, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agii atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie), dal momento che con l'opposizione si intende far valere un vizio dello svolgimento della azione esecutiva che apre la strada dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass., 7 maggio 2015, n. 9246).

A nulla rileva l'assunto secondo cui con l'opposizione avverso l'avviso di pagamento si intende far valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, giacché, come è stato osservato, "se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell’opposizione, viceversa, la opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l’avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità dell' opposizione a detto avviso preclude ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella". Ora, a norma del suddetto art. 617 c.p.c., l'opposizione si doveva proporre nei venti giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento, considerato che dal 1° marzo 2006 il termine di cinque giorni per l'opposizione previsto dal testo originarlo dell'art. 617 cod.proc.civ. è stato elevato a venti giorni dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80. Poiché, come accertato dal giudice del merito, l'avviso è stato notificato il 16/7/2008, mentre il ricorso al Tribunale è stato depositato il 3/10/2008, l'opposizione è senz'altro tardiva. L'impugnazione deve dunque essere rigettata la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte contro ricorrente e, nei limiti dell’attività difensiva svolta (rilascio della procura, studio controversia e discussione orale: v. Cass., 19 gennaio 2006, n. 1016), in favore dell’INPS.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali nella misura forfettaria del 15%, e, in favore dell’Inps, liquidate in 100,00 per esborsi e € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%.