Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 aprile 2016, n. 7031

Lavoratori esposti all’amianto - Maggiorazione contributiva - Diritto - Accertamento

 

Fatto e diritto

 

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 29 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

"B. M. e gli altri epigrafati ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza di questa Corte n. 13359/11 che aveva rigettato il ricorso da essi proposto contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 19.3.2007.

Resistono con controricorso l’INPS e l’INAIL.

In punto di fatto vale chiarire che la Corte territoriale, in riforma della decisione del Tribunale di Ravenna che l'aveva accolta, ebbe rigettare la domanda degli attuali ricorrenti intesa all'accertamento del loro diritto alla maggiorazione contributiva, prevista dall’art. 13, comma 8°, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni per i lavoratori esposti per oltre un decennio all’amianto.

Con l’unico motivo di ricorso si chiede la revocazione della menzionata decisione di questa Corte ai sensi dell’art 395, comma 1° n. 3 per essere stati rinvenuti dopo la sentenza revocanda documenti decisivi che non era stato possibile produrre in giudizio per causa di forza maggiore non imputabile ai ricorrenti e, in particolare: a) il parere del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti dell’Ausl di Ravenna datato 22.12.2008 riguardante la presenza di amianto presso gli impianti EniChem Agricoltura Hydroagri; b) la relazione del dott G. M., direttore dell’A usi di Ravenna, dipartimento di Sanità Pubblica attestante i casi di malattia professionali segnalati all’Ausl di Ravenna correlati con l’esposizione all’amianto presso l’impianto Fertilizzanti Anic Enichem Ravenna.

Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto la revocazione cd. "straordinaria" ex art. 395, co.1° n.3 c.p.c. è prevista dall’art 391 ter c.p.c. solo avverso le sentenze di questa Corte che abbiano deciso nel merito mentre la decisione di cui viene chiesta la revocazione è di mera legittimità essendosi limitata a rigettare il ricorso.

Per tutto quanto esposto, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art 391 bis cod. proc. civ..".

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente la riportata relazione e, quindi, dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti e vengono liquidate come da dispositivo in favore delle resistenti.

Al presente giudizio, introdotto con ricorso notificato in data successiva al 31/1/2013, va applicata la legge di stabilità del 2013 (art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha integrato l’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

Essendo il ricorso in questione inammissibile deve provvedersi in conformità.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio in favore dell’INPS e dell’INAIL spese liquidate per ciascuno dei resistenti in euro 100,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater.; del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.