Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO - Massima 23 marzo 2016, n. 1690

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Appello - Riforma della sentenza impugnata - Liquidazione delle spese processuali

 

Qualora il giudice d'appello riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, questi deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo dell'intera lite (e degli eventuali tentativi obbligatori di mediazione non andati a buon fine).

Ciò, in quanto la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.