Legislazione - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 01 aprile 2016

Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

 

1. Il presente decreto definisce i requisiti dell'addestramento speciale obbligatorio per il personale marittimo assegnato a specifici compiti e responsabilità correlati al carico e agli impianti del carico, a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, in conformità a quanto previsto nella regola V/1-2 paragrafo 1 dell'annesso alla Convenzione STCW 78 nella sua versione aggiornata e alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1, del relativo codice STCW.

 

Art. 2

Conseguimento dell'addestramento di base

 

1. Prima di essere assegnati a specifici compiti e responsabilità connessi al carico e agli impianti del carico a bordo di navi adibite al trasporto di gas liquefatti, il personale marittimo consegue l'addestramento di base per le operazioni del carico per le navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.

2. L'addestramento di base si consegue mediante:

a) la frequenza del corso di addestramento di cui al successivo art. 3; oppure

b) tre mesi consecutivi di navigazione, nell'ultimo anno, su navi adibite al trasporto di gas liquefatti, durante i quali il marittimo abbia effettuato un addestramento con le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto.

 

Art. 3

Organizzazione del corso di addestramento

 

1. Il corso di addestramento ha una durata non inferiore alle 30 ore.

2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi che siano in possesso della certificazione relativa all'addestramento di base (Basic Training) e antincendio avanzato, in numero non superiore a 20 e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.

3. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato A del presente decreto.

4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 3, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.

5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto. Gli argomenti di cui all'allegato A sono trattati dagli istruttori di cui all'allegato C secondo le specifiche competenze per materia.

 

Art. 4

Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato

 

1. A completamento del corso ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche le funzioni di segretario.

2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata di 30 minuti (es: caso di studio). Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame è superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.

3. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, è rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato E del presente decreto.

 

Art. 5

Addestramento a bordo

 

1. L'addestramento di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 2 del presente decreto dovrà essere effettuato sotto la responsabilità della Compagnia di navigazione, così come definita dal decreto legislativo del 12 maggio 2015 n. 71, alle dipendenze di un ufficiale, distinto per sezione coperta e macchina, come individuato dalla regola V/1-2 paragrafo 1 designato dalla Compagnia e che organizza e svolge l'addestramento in base al programma in allegato A.

2. La Compagnia di navigazione dovrà assicurare che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a bordo, non interferiscano con le normali attività operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la vigente normativa.

3. L'addestramento di cui sopra deve essere documentato attraverso idonea procedura della Compagnia di navigazione.

4. Al termine dell'addestramento ai frequentatori viene rilasciato un attestato di partecipazione come da modello in allegato F.

 

Art. 6

Rilascio del certificato di addestramento

 

Per il personale marittimo che abbia conseguito l'addestramento di base con le modalità di cui al precedente art. 2 comma 2 del presente decreto, a cura dell'ufficio d'iscrizione, è riportata sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 71/2015 la seguente annotazione: «Addestramento di base per le operazioni del carico su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti.» - «Certificate of Proficiency on Basic Training for liquefied gas tanker cargo operations» Reg. V/1-2, par. 1, Sec. A-V/1-2, par.1.

1. Il certificato di addestramento ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni a coloro che abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti nel quinquennio di validità del certificato.

 

Art. 7

Disposizioni transitorie

 

1. Entro la data del 31.12.2016, per il personale marittimo, che sia in possesso:

di un attestato di superamento del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere, di cui al comma 3 dell'art. 4 del decreto 7 agosto 2001, in corso di validità, ovvero

di un attestato di cui al comma 3 dell'art. 5 del citato decreto, in corso di validità, è riportata, dall'ufficio d'iscrizione, sul certificato dell'addestramento conseguito l'annotazione di cui all'art. 6 del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti, enti o società, riconosciuti idonei allo svolgimento del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere, ai sensi del decreto 7 agosto 2001, ai fini del mantenimento del riconoscimento, dichiarano di essersi adeguati alle disposizioni stabilite nel presente decreto, mediante comunicazione scritta da far pervenire al Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto.

 

Allegato A

PROGRAMMA DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO DI BASE PER LE OPERAZIONI DEL CARICO DELLE NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI

 

Argomenti

Conoscenze

Teoria

Pratica

1. Conoscenze di base delle navi gasiere 1.1 Tipologie di nave gasiera;

1.2 Descrizione generale degli impianti per il trasporto del carico di navi gasiere.

3  
2. Caratteristiche dei prodotti gassosi 2.1 Proprietà e caratteristiche;

2.2 Pressione e temperatura;

2.3 Relazione tra temperatura e pressione di vapore;

2.4 Le cariche elettrostatiche;

2.3 I simboli chimici.

1.30  
3. Cultura della sicurezza per navi cisterna e gestione della sicurezza 3.1 Cultura della sicurezza per navi cisterna e gestione della sicurezza. 1.30  
4. I pericoli 4.1 Rischi per la salute;

4.2 Rischi ambientali;

4.3 Reattività del carico;

4.4 Rischi di corrosione;

4.5 Rischi di esplosione e di incendio;

4.6 Cause di innesco incluso quello elettrostatico;

4.7 Pericoli di tossicità;

4.8 Perdite e nubi di vapori;

4.9 Rischi legati alle basse temperature;

4.10 Rischi legati alla pressione.

3  
5.Controllo del pericolo 5.1 Inertizzazione, essicazione e tecniche di monitoraggio;

5.2 Misure anti statiche;

5.3 Ventilazione;

5.4 Segregazione del carico;

5.5 Inibizione del carico;

5.6 Importanza della compatibilità tra prodotti trasportati;

5.7 Controllo dell’atmosfera;

5.8 Gas testing;

5.9 Comprensione delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza del prodotto (MSDS).

3 1
6. Sicurezza 6.1 Funzioni e corretto utilizzo degli strumenti di misurazione dei gas;

6.2 Corretto utilizzo delle apparecchiature di sicurezza e dei dispositivi di protezione tra cui:

 - Apparecchi respiratori e attrezzatura di sfuggita;

- Indumenti ed equipaggiamenti protettivi;

- Rianimatori;

- Attrezzatura di sfuggita e di soccorso

6.3 Procedure di sicurezza conformi alle normative e alle istruzioni dei costruttori degli apparati e sicurezza personale a bordo delle navi gasiere;

6.4 Precauzioni da adottare quando si entra in spazi chiusi;

6.5 Precauzioni da adottare prima e durante l’effettuazione di lavori di riparazione o di manutenzione nelle aree a rischio;

6.6 Misure di sicurezza per l’effettuazione di lavori a freddo e a caldo;

6.7 Misure di sicurezza nell’utilizzo di apparecchiature elettriche;

6.8 Interventi di primo soccorso utilizzando le informazioni contenute nella scheda di sicurezza del prodotto (MSDS);

6.9 Controlli di sicurezza Nave/Terminal (Ship/shore check list).

4 1
7. Antincendio 7.1 Organizzazione di emergenza antincendio a bordo delle navi gasiere e azioni da adottare;

7.2 Il rischio di incendio associato al trasporto ed al maneggio di prodotti liquidi gassosi alla rinfusa;

7.3 Agenti antincendio utilizzati per spegnere incendi di gas;

7.4 Utilizzo dell’impianto fisso antincendio a schiuma;

7.5 Utilizzo degli estintori portatili a schiuma;

7.6 Utilizzo dell’impianto fisso a polvere chimica;

7.7 Misure di contenimento di versamenti causati da operazioni Antincendio;

7.8 Incendio ed esplosione durante le operazioni di discarica di una nave gasiera.

3  
8. Operazioni del carico 8.1 Operazioni sul carico per le navi gasiere:

- Linee del carico e valvole;

- Equipaggiamenti per il maneggio del carico;

- Inertizzazione;

- Caricazione;

- Discarica;

- Lavaggio della cisterna;

- Ventilazione e pulizia cisterne (Purging and gas freeing).

7  
9. Procedure di emergenza 9.1 Procedure di emergenza incluso arresto operazioni di carico (emergency shutdown);

9.2 Struttura dell’organizzazione di emergenza;

9.3 Allarmi.

1  
10. Prevenzione dell’inquinamento 10.1 Conoscenze di base degli effetti di un inquinamento causato da prodotti gassosi;

10.2 Conoscenze di base delle procedure di bordo per prevenire gli inquinamenti;

10.3 Misure da adottare in caso di fuoriuscita del carico inclusa la necessita di:

- Fornire le informazioni alle persone responsabili;

- Partecipare alle procedure da adottare per contenere la fuoriuscita del carico.

- Frattura per fragilità del materiale.

1  
  SubTotale 28 2
Totale 30

 

 

Allegato B

STRUTTURE, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO DI BASE PER LE OPERAZIONI DEL CARICO DELLE NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTI

 

1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: sistema multimediale di proiezione (PC, videoproiettore), televisore/monitor, flipchart (lavagna a fogli mobili).

2. Materiale di sostegno dell'insegnamento:

a) manuale istruttore;

b) proiezioni con video proiettore;

c) filmati Audio-Video relativi agli argomenti trattati;

d) testi di riferimento IMO aggiornati;

3. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti;

4. Predisposizione di lavori di gruppo e successiva discussione ed analisi.

5. Equipaggiamento:

- Rianimatori;

- Autorespiratori;

- Misuratore di ossigeno;

- Analizzatori di atmosfera infiammabile o tossica

- Sistema che riproduca le operazioni ed i controlli relativi alla sicurezza e al maneggio del carico di vari tipi di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, compresi gli impianti fissi antincendio.

 

 

Allegato C

COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO

 

1) Il corpo istruttori è composto da 3 docenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale, di cui almeno uno su navi gasiere;

b) Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale, di cui almeno uno su navi gasiere ovvero laureato in Ingegneria navale o meccanica che abbia acquisito alternativamente:

- almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine;

- almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali;

- almeno due anni di esperienza lavorativa in un registro di classificazione IACS;

- almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie di Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di prodotti liquidi pericolosi alla rinfusa ;

c) Un medico specializzato in medicina del lavoro.

Sono ritenuti idonei gli istruttori di cui ai punti a) e b) già accreditati ai sensi del decreto 7 agosto 2001.

Sono ritenuti idonei i medici di cui alla lettera c) già accreditati per lo svolgimento di altri corsi purché in possesso della specializzazione di cui sopra.

2) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori di cui al punto 1), per essere ammessi a far parte del corpo istruttori devono attenersi alle disposizioni di cui al decreto 17 dicembre 2015 "Istituzione del corso di formazione per formatore".

3) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino il simulatore per l’erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l’uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell’IMO e sull’uso del particolare simulatore utilizzato all’interno del corso.

4) Il Direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, con comprovata esperienza di almeno 2 anni nell’ambito della formazione, deve attenersi alle disposizioni del decreto 17 dicembre 2015 "Istituzione del corso di formazione per formatore".

 

 

Allegato D

VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

 

Per la valutazione della prova pratica dovrà essere utilizzata la seguente scala tassonomica.

La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno "sufficiente" che corrisponde al voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale.

 

SCALA TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

DESCRIZIONE GIUDIZIO VOTO NELLA SCALA DECIMALE
A. Non comprende ciò che deve eseguire;

Esegue solo in minima parte la prova;

Non è in grado di portare a termine la Prova;

INSUFFICIENTE 1-5
B. Comprende ciò che deve eseguire;

Completa la prova in modo corretto;

Impiega il giusto tempo;

SUFFICIENTE 6
C. Comprende ed esegue la prova in modo Corretto e nel tempo stabilito;

Dimostra abilità personali nell’esecuzione della prova, sa fronteggiare imprevisti;

BUONO 7
D. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee. DISTINTO 8
E. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee;

Dimostra di saper fronteggiare con padronanza anche situazioni nuove con prontezza di spirito e di riflessi.

OTTIMO 9-10

Allegato E

MODELLO DI ATTESTATO

(Testo dell’allegato)

Allegato F

MODELLO DI ATTESTATO DELL’ADDESTRAMENTO SVOLTO A BORDO (ART. 5)

(Testo dell’allegato)

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 11 aprile 2016, n. 84.