Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 aprile 2016, n. 6916

Ispezione - Verbale di accertamento Inps - Intermediazione illecita di mano d'opera - Sussistenza di rapporti di lavoro subordinato

 

Fatto

 

Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Milano la società A. S. I. spa agiva nei confronti dell'INPS e del consorzio Gruppo Consortile di Imprese Associate chiedendo:

-1) dichiararsi la nullità o illegittimità del verbale di accertamento INPS del 13.10.2006, con il quale veniva affermata la esistenza di rapporti di lavoro subordinato tra la società ricorrente ed i lavoratori inviati dal Consorzio;

-2) accertarsi la intercorrenza di un contratto di appalto di servizi con il Gruppo Consortile; in subordine, chiedeva dichiararsi il Gruppo Consortile tenuto a manlevarla da ogni esborso.

Con sentenza del 26.10.2007 nr. 3520/07 il Tribunale rigettava il ricorso.

Proponeva appello la società A. S. I. spa - con ricorso del 26.10.2007 - chiedendo la integrale riforma della sentenza.

Con sentenza del 19 giugno/17 luglio 2009 - nr. 623 - la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello.

Premetteva che l'accesso ispettivo presso A. S. I. spa faceva seguito ad un precedente accertamento ispettivo presso il Gruppo Consortile di Imprese Associate, all'esito del quale era emerso lo svolgimento da parte del gruppo consortile di attività di intermediazione di manovalanza generica in favore di società-clienti operanti in diversi settori merceologici.

All'esito dell'accesso presso A. S. I. spa gli ispettori avevano verificato che la società aveva usufruito di personale inviato principalmente dalla cooperativa I. S., appartenente al Gruppo consortile, che era del tutto priva di beni strumentali per l'esercizio della attività; il personale fornito, in media da cinque a dieci lavoratori al mese, era stato Impiegato nella realizzazione dell'oggetto sociale (lavori grafici) per far fronte ad aumenti temporanei della attività, sotto il controllo e le direttive di un responsabile della A. S. I. spa; anche le attrezzature erano fornite dalla società, che non aveva dichiarato di avere lavoratori dipendenti.

Tanto esposto, la Corte di merito rilevava:

- che la mancata proposizione dell'appello da parte di A. S. I. spa sul capo di sentenza che rigettava la domanda di accertamento della esistenza di un appalto di servizi aveva determinato il giudicato interno su tale domanda; tale giudicato aveva rilievo anche nella domanda di annullamento del verbale ispettivo , riproposta in appello, in ragione della stretta connessione tra le due domande;

- che l'appellante aveva modificato la prospettazione dei fatti fornita in primo grado, asserendo per la prima volta in appello la inesistenza di contratti di appalto in forma scritta;

- che comunque i capitoli di prova articolati erano del tutto generici sicché A. S. I. spa non aveva adempiuto all'onere, su di essa incombente, di provare la esistenza di un appalto lecito di servizi;

- che i lavoratori erano stati inseriti nella struttura della società mentre il Gruppo Consortile era privo di una organizzazione produttiva e di una gestione di impresa a proprio rischio.

Ricorre per la Cassazione della sentenza la società A. C. C. V. SRL (in prosieguo: A.), quale cessionaria del ramo di azienda di A. S. I. di G. ing. G. sas (già A. S. I. spa), articolando sei motivi.

Resiste con controricorso l'INPS.

Il Gruppo Consortile di Imprese Associate è rimasto intimato.

 

Diritto

 

1.2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso investono la statuizione della Corte territoriale secondo cui la mancata riproposizione in appello della domanda di accertamento della esistenza di un appalto di servizi con il Gruppo Consortile aveva comportato il giudicato interno sul rigetto di tale domanda e cosi pure sulla domanda- riproposta invece in appello - di annullamento del verbale ispettivo dell'INPS, in ragione della stretta connessione tra le due domande.

- Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cc. anche in relazione agli artt. 2699 e 2700 cc.

Deduce che la riconducibilità dei rapporti di lavoro direttamente al soggetto utilizzatore doveva essere provata in giudizio dall'Istituto Previdenziale, secondo il regime della legge 196/97. A tal fine i verbali degli ispettori del lavoro avevano efficacia probatoria privilegiata soltanto quanto ai fatti che il pubblico ufficiale attestava avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e non anche in ordine alla veridicità di quanto riferito da terzi.

La circostanza che fosse stata proposta in primo grado - ad abundantiam - una domanda di accertamento della intercorrenza di uno o più contratti di appalto non poteva determinare l'inversione dell'onere della prova.

- Con il secondo motivo si denunzia, in relazione allo stesso capo della sentenza, carenza e contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo; si censura la inversione del rapporto logico tra l'accertamento della esistenza di un appalto illecito, con onere probatorio a carico dell'INPS - oggetto principale del giudizio - e l'accertamento della esistenza di un rapporto di appalto, che costituiva oggetto di una domanda secondaria e meramente rafforzativa.

3. 4. Il terzo ed il quarto motivo investono il capo della sentenza in cui si afferma che con l'atto di appello la società appellante aveva modificato la iniziale prospettazione dei fatti, per avere asserito soltanto in appello la inesistenza di contrati di appalto in forma scritta con il Gruppo Consortile.

- Con il terzo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 343, 345, 437 c.p.c.- anche in relazione all'art. 2697 cc.

Espone che la modifica della domanda non consentita in appello è soltanto quella che riguarda il petitum o la causa petendi, fattispecie non pertinente alla vicenda di causa e che, comunque, nel primo grado la società non aveva sostenuto la conclusione in forma scritta dei contratti

- Con il quarto motivo la società ricorrente denunzia la nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte territoriale ritenuto come nuova - e come tale inammissibile - una prospettazione che avrebbe dovuto essere oggetto di esame.

5.6. Il quinto ed il sesto motivo investono il capo della sentenza con il quale da un lato si afferma il mancato assolvimento da parte della A. all'onere di provare la esistenza di un appalto lecito di servizi e dall'altro si rileva che la fattispecie rientrava nella intermediazione illecita di mano d'opera.

- Con il quinto motivo si denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cc., per erronea attribuzione dell'onere probatorio.

La censura investe il punto della sentenza in cui il giudice dell'appello osserva che la società appellante non aveva adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente in ordine alla esistenza di un appalto lecito di servizi, limitandosi a dedurre capitoli di prova generici ed omettendo di fornire i nominativi dei lavoratori inviati dal consorzio ed ulteriormente: - che la posizione di lavoratori subordinati era incontestabile

- che questi lavoratori erano stati inseriti nella struttura della società appellante

- che il Gruppo Consortile era privo di una organizzazione produttiva e di una gestione di impresa a proprio rischio.

- Con il sesto motivo viene denunziata carenza o contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo, costituito dalla mancata considerazione di elementi di fatto che avrebbero dimostrato la liceità dell'appalto.

La società ricorrente lamenta la mancata ammissione delle prove articolate (i cui capitoli sono trascritti nel ricorso).

I motivi , in quanto connessi, devono essere esaminati congiuntamente.

Giova premettere, per una migliore comprensione dell' ambito del giudizio, che la azione di impugnazione del verbale ispettivo dell'INPS per il recupero della evasione contributiva ha per oggetto l'accertamento negativo del credito vantato dall'INPS e non anche l'annullamento del verbale ispettivo dell'INPS, che non costituisce atto autonomamente impugnabile ma atto dichiarativo della pretesa dell'INPS nonché elemento di prova della stessa pretesa.

L'onere probatorio dei fatti costitutivi del credito previdenziale resta a carico dell'INPS - creditore, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cc. civile; cfr. CE 06/09/2012, n. 14965: "Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'Inps l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo".

La sentenza in questa sede impugnata si fonda su più rationes decidendi, ciascuna autonomamente decisiva così sintetizzabili:

- la mancata proposizione dell'appello sulla pronunzia di rigetto della domanda di accertamento dell'appalto di servizi ha determinato il giudicato interno sulla inesistenza dell'appalto; detto giudicato ha rilievo sulla domanda connessa di annullamento del verbale ispettivo, nel senso della fondatezza degli assunti dell'INPS

- in appello vi è stata una inammissibile modifica della domanda, in quanto si è affermato per la prima volta che i contratti di appalto non erano stati conclusi per iscritto

- la società A. non ha adempiuto all'onere di provare la esistenza di un appalto lecito; i capitoli di prova articolati sono generici

- i prestatori di lavoro sono stati inseriti nella struttura della società A. ed il gruppo consortile era privo di una propria organizzazione produttiva e di una gestione di impresa a suo rischio sicché la fattispecie rientra nella intermediazione illecita di mano d'opera.

Tanto evidenziato, resta decisiva ai fini del rigetto del ricorso la seguente ratio decidendi della sentenza impugnata:

"Al riguardo va rilevato .... che i prestatori di lavoro, la cui posizione di lavoratori subordinati è incontestabile, sono stati di fatto inseriti nella struttura della società appellante, che ti gruppo consortile era privo di una propria organizzazione produttiva e di una gestione di impresa a proprio rischio, che pertanto la fattispecie rientra nella intermediazione illecita di mano d'opera".

Tale ratio decidendi è stata investita dal sesto motivo del ricorso.

Con detto motivo la società A. denunzia la insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in ragione della mancata ammissione dei mezzi istruttori da essa articolati al fine di provare la liceità dell'appalto.

In ricorso i capitoli della prova articolata sono così trascritti:

- "Vero che nel luglio 2001 il Gruppo Consortile Imprese Associate proponeva ad A. i propri servizi, precisando di essere operante in più sedi e comunicando di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni;

Vero che nei mesi di settembre ed ottobre 2001 , marzo aprile maggio e giugno 2002, A. ha affidato al gruppo Consortile incarichi di imballaggio ,applicazione di etichette sui codi e saltuari lavori di pulizia;

Vero che il Gruppo Consortile ha scelto i vari addetti inviati giornalmente presso A. per assolvere i compiti di cui al precedente capitolo".

Dalla trascrizione dell'articolato risulta la mancanza di decisività dei fatti materiali il cui esame si assume omesso: le circostanze di cui al primo e al secondo capitolo costituiscono il presupposto - che non è oggetto di contestazione - della ispezione dell'INPS; la circostanza che i lavoratori venissero individuati dal Gruppo Consortile non ha rilievo ai fini della inesistenza della intermediazione di mano d'opera rispetto alla quale è invece determinate l'accertamento effettuato dalla Corte di merito "che il gruppo consortile era privo di una propria organizzazione produttiva e di una gestione di impresa a proprio rischio" e che i lavoratori subordinati venivano "di fatto inseriti nella struttura della società appellante".

Accertati i suddetti presupposti di fatto, logicamente la Corte di merito ha affermato: "pertanto la fattispecie rientra nella intermediazione illecita di mano d'opera".

Il sesto motivo deve essere pertanto rigettato.

Dal rigetto del motivo consegue il difetto di interesse della parte ricorrente ad una autonoma pronunzia sugli ulteriori motivi di ricorso, essendo la statuizione esaminata autonomamente decisiva.

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con l'INPS.

Nulla per le spese nei confronti del Gruppo Consortile di Imprese Associate, rimasto intimato.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti dell'INPS, che liquida in € 100,00 per spese ed € 3.500 per compensi professionali oltre accessori di legge.