Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 aprile 2016, n. 14487

Previdenza - Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Accertamento della violazione - Comunicazione - Raccomandata postale

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza in data 22 aprile 2015 la Corte d'Appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, confermava la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Agrigento nei confronti di P.L. quale responsabile del reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 463/1983 convertito nella L. n. 638/1983, per aver omesso il versamento della somma complessiva di € 6.919,00 per ritenute previdenziali ed assistenziali dovute ai lavoratori dipendenti della omonima Ditta "P.L." di cui era titolare, relative ai periodi da settembre a dicembre 2006, da gennaio a novembre 2007, da febbraio a dicembre 2008, come da accertamento del 20 aprile 2009.

2. A motivo dell'annullamento di precedente pronuncia della medesima Corte d'Appello in data 25 novembre 2013 il rilievo da parte della Corte di legittimità che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini della causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, non poteva generalmente ritenersi idonea e valida una comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione effettuata mediante raccomandata postale restituita al mittente per compiuta giacenza, come avvenuto nel caso in esame.

Gli atti erano stati quindi rinviati al giudice di merito potendosi ancora in sede di giudizio di appello rimediare alla omissione di una valida precedente comunicazione.

3. Avverso la pronuncia del giudice di rinvio, che aveva nuovamente argomentato sulla validità della comunicazione effettuata dall'INPS, propone ricorso il difensore di fiducia del P. lamentando inosservanza della disposizione di cui all'art. 627, comma 3, c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597 c.p.p., in quanto la valutazione della regolarità della notifica era stata meramente formale senza alcun accertamento della effettiva conoscenza da parte dell'imputato della violazione contestata e della possibilità di evitare la condanna con il pagamento del dovuto.

4. Propone ricorso anche il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo per inosservanza dell'art. 627, comma 3, c.p.p. non essendosi il giudice di rinvio uniformato alle questioni di diritto decise dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento.

 

Considerato in diritto

 

4. Il reato di omesso versamento all'INPS delle somme trattenute dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 463/1983 convertito nella L. n. 638/1983, qualora non eccedente il limite di € 10.000,00 annue, è stato depenalizzato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016, entrato in vigore lo scorso 6 febbraio, e costituisce oggi un illecito amministrativo.

In forza dell'art. 8 del citato Decreto, in deroga al principio di irretroattività di cui all'art. 1 della L. n. 689/1981, le disposizioni sostitutive di sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della novella normativa, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.

5. Considerata l'epoca dei fatti contestati al P. deve peraltro rilevarsi che per gli omessi versamenti delle mensilità precedenti l'ottobre 2008 è maturato il termine prescrizionale prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 e dunque in relazione alle violazioni riferite a tali periodi la sentenza va annullata perché il reato è estinto per prescrizione e solo per le condotte successive perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

6. Ai sensi dell'art. 9 del menzionato Decreto gli atti vanno inoltrati all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo.

La presente sentenza va pertanto trasmessa in copia al Direttore dell'INPS di Palermo.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alle mensilità precedenti ottobre 2008 perché il reato è estinto per prescrizione.

Annulla per le condotte successive perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Direttore dell'INPS di Palermo.