Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 aprile 2016, n. 6826

Credito d’imposta nuove assunzioni - Agevolazioni fiscali - Art. 7, Legge n. 388/2000 - Condizioni - Incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato

 

Ritenuto in fatto

 

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Casarano, recependo le risultanze di un processo verbale di constatazione, emise nei confronti della F. s.r.l. avviso con il quale procedeva al recupero del credito di imposta per incremento occupazionale ex art. 7 della legge n. 388/2000, indebitamente utilizzato per gli anni 2002 e 2003, in quanto, per un verso, la Società aveva compensato un credito fruibile in misura superiore a quella spettante e, per altro verso, il dipendente (...) al momento dell’assunzione, non era in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della legge citata, risultando essere stato occupato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti l'assunzione.

Il ricorso proposto dalla Società avverso l'avviso venne rigettato dall'adita Commissione tributaria provinciale ma la decisione, appellata dalla contribuente, è stata modificata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce.

In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che malgrado il dipendente fosse stato, effettivamente, nei 24 mesi antecedenti l'assunzione, alle dipendenze della stessa F. s.r.l., lo stesso si era dimesso dopo appena un mese, risultando, altresì, dagli atti che tale lavoratore era rimasto iscritto nella prima classe delle liste di collocamento, con la conseguenza che l'interruzione di un mese per essere stato assunto a tempo indeterminato non era causa ostativa alla fruizione del credito.

Avverso la sentenza ricorre, con tre motivi, l'Agenzia delle Entrate.

La Società non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio con rituale comunicazione alle parti.

 

Considerato in diritto

 

1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, commi 1 e 5, lettera b. della legge n. 388/2000 laddove la Commissione regionale pugliese aveva ritenuto che l'interruzione di un mese dello stato di disoccupazione non fosse ostativa alla fruizione del credito in oggetto.

2. La censura è fondata.

La legge n. 388 del 2000, art. 7, al comma 1, prevede che ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta e, al successivo comma 5, prevede che "il credito d'imposta di cui al comma 1, spetta a condizione che: a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni; b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104; c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta; d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia si sicurezza ed igiene del lavoro".

Il soprariportato comma 5, prevede, dunque, una serie di condizioni per la spettanza del beneficio, nel senso che in mancanza anche di una sola, il beneficio non "spetta" (Cass. n. 5347/2014 e tra numerose altre in termini Cass. n. 5128/2001).

3. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due proposti in via subordinata, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, affinché proceda al riesame, alla luce del principio esposto, ed esamini le ulteriori questioni ritenute assorbite oltre a regolare le spese di questo giudizio.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio.