Giurisprudenza - CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 07 aprile 2016, n. C-284/15

"Rinvio pregiudiziale - Articoli 45 TFUE e 48 TFUE - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 15, paragrafo 2 - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 67, paragrafo 3 - Previdenza sociale - Indennità di disoccupazione destinata a integrare i redditi di un impiego a tempo parziale - Concessione di tale prestazione - Compimento di periodi di occupazione - Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione - Computo dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in forza della legislazione di un altro Stato membro"

 

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU L 177, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71"), nonché sulla validità di tale disposizione alla luce degli articoli 45 TFUE, 48 TFUE e 15, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la "Carta").

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due procedimenti riuniti in cui si contrappongono l’Office national de l’emploi (ONEm) (Centro nazionale per l’impiego) (in prosieguo; l’"ONEm") al sig. M. e quest’ultimo all’ONEm e alla Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (Cassa ausiliaria competente per il pagamento delle indennità di disoccupazione) (CAPAC), in merito all’erogazione dell’indennità di disoccupazione e dell’indennità di garanzia di reddito.

 

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3. L’articolo 3 del regolamento n. 1408/71, rubricato "Parità di trattamento", al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

"Le persone alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento".

4. L’articolo 67 di tale regolamento, intitolato "Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione", è così formulato:

"1. L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch’essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione.

2. L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di occupazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione ch’essa applica.

3. Salvo i casi previsti all’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l’interessato abbia compiuto da ultimo:

- nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,

- nel caso del paragrafo 2, periodi di occupazione,

secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.

4. Quando la durata dell’erogazione delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di occupazione, sono applicabili, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2".

 

Diritto belga

5. L’articolo 29, paragrafo 2, del regio decreto del 25 novembre 1991, recante regolamentazione della disoccupazione (Moniteur belge del 31 dicembre 1991, pag. 29888), nella versione applicabile alla data dei fatti del procedimento principale (in prosieguo: il "regio decreto del 25 novembre 1991"), è così formulato:

"È considerato, dall’avvio della sua occupazione a tempo parziale, lavoratore a tempo parziale con mantenimento dei diritti il lavoratore che abbia sottoscritto un regime lavorativo non corrispondente alle disposizioni dell’articolo 28, paragrafi 1 o 3, e il cui orario settimanale corrisponda alle disposizioni dell’articolo 11 bis, comma 4 e seguenti, della legge del 3 luglio 1978 in materia di contratti di lavoro, purché:

1 a) siano soddisfatte tutte le condizioni di ammissibilità e di concessione per poter beneficiare dell’indennità come lavoratore a tempo pieno nel momento in cui entra nel regime lavorativo a tempo parziale (...)

 (...)".

6. Il diritto belga assoggetta l’attribuzione dell’indennità di disoccupazione in quanto lavoratore a tempo pieno a talune condizioni, tra le quali rientra, all’articolo 30 del regio decreto del 25 novembre 1991, il compimento di un certo numero di giorni di lavoro nel corso di un periodo di riferimento che preceda la domanda di indennità.

7. L’articolo 37, paragrafo 2, del regio decreto del 25 novembre 1991 dispone quanto segue:

"L’attività lavorativa prestata all’estero viene presa in considerazione se è stata svolta in un impiego che in Belgio darebbe luogo a trattenute previdenziali, incluse quelle per il settore disoccupazione.

Il comma 1 si applica, tuttavia, solo se il lavoratore, dopo l’attività lavorativa svolta all’estero, ha compiuto dei periodi di lavoro in qualità di lavoratore subordinato in forza della legislazione belga".

8. Ai sensi dell’articolo 131 bis, paragrafo 1, del regio decreto del 25 novembre 1991, il lavoratore a tempo parziale con mantenimento dei diritti può, per la durata dell’occupazione a tempo parziale, a talune condizioni, beneficiare di un’indennità specifica chiamata "indennità di garanzia di reddito".

 

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9. Il sig. M., musicista di nazionalità ceca, è stato impiegato fino al 27 aprile 2008 nella Repubblica ceca, sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno. Dopo il trasferimento in Belgio, si è iscritto nelle liste di collocamento di tale Stato membro il 10 maggio 2008.

10. Il 27 maggio 2008, il sig. M. ha chiesto l’indennità di disoccupazione a partire dal 13 maggio 2008, ma tale domanda non è stata accolta.

11. Il 9 settembre 2008, dopo essere stato assunto sulla base di un contratto di lavoro a tempo parziale, in ragione di 2,5 ore settimanali, come professore di violino e di chitarra, il sig. M. ha chiesto l’indennità di garanzia di reddito, in ragione delle sue ore di inattività, a partire dall’8 settembre 2008.

12. Il giorno dopo il termine del suo contratto di lavoro a tempo parziale, cioè il 24 giugno 2009, il sig. M. ha presentato, in assenza di qualsiasi attività lavorativa, una domanda di indennità di disoccupazione per il periodo decorrente da tale data. Successivamente, essendo stato nuovamente assunto a tempo parziale, il 22 ottobre 2009 ha presentato una seconda domanda di indennità di garanzia di reddito per il periodo iniziato il 7 settembre 2009.

13. L’ONEm si è pronunciato sulle varie domande del sig. M. nella maniera seguente:

- la richiesta di indennità di garanzia di reddito per il periodo iniziato l’8 settembre 2008 è stata respinta in due occasioni, il 3 e il 22 luglio 2009, poiché, non essendo state seguite da prestazioni di lavoro in Belgio, le prestazioni di lavoro compiute nella Repubblica ceca non potevano essere prese in considerazione;

- la richiesta di indennità di disoccupazione per il periodo iniziato il 24 giugno 2009 è stata respinta il 26 agosto 2009, in ragione del fatto che la concessione dell’indennità di disoccupazione ad un lavoratore a tempo parziale che ha cessato ogni attività richiedeva che il volume orario settimanale dei lavori precedentemente svolti fosse uguale o superiore a 12 ore;

- la richiesta di indennità di garanzia di reddito per il periodo iniziato il 7 settembre 2009 è stata respinta.

14. Il sig. M. ha contestato tutte le decisioni dell’ONEm dinanzi al tribunal du travail de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles). Con decisione dell’11 settembre 2012, quest’ultimo ha dichiarato parzialmente fondato il ricorso del sig. M.

15. L’ONEm e il sig. M. hanno impugnato tale decisione il 16 e il 18 ottobre 2012 dinanzi alla cour du travail de Bruxelles (Corte d’appello del lavoro di Bruxelles).

16. Con decisione del 24 dicembre 2014 tale giudice ha confermato che il sig. M. aveva diritto all’indennità di disoccupazione, in assenza di qualsiasi attività, per il periodo compreso tra il 24 giugno e il 6 settembre 2009, e all’indennità di garanzia di reddito dal 7 settembre 2009. Quanto al resto, riguardo alla concessione dell’indennità di disoccupazione dall’8 settembre 2008, detto giudice ha disposto la riapertura della trattazione orale al fine di consentire alle parti nel procedimento principale di presentare osservazioni sull’applicazione dell’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento n. 1048/71. Un’udienza a tal fine si è tenuta il 29 aprile 2015.

17. Il giudice del rinvio rileva che l’unico oggetto di discussione dinanzi ad esso riguarda la questione se il sig. M. potesse essere ammesso al beneficio dell’indennità di disoccupazione come lavoratore a tempo pieno, a partire dall’8 settembre 2008.

18. A tale proposito, esso osserva che l’indennità di garanzia di reddito è accordata solo al lavoratore a tempo parziale con mantenimento dei diritti. Per giustificare un tale status, un lavoratore come il sig. M. deve essere in grado di dimostrare che, alla data dell’inizio della sua attività a tempo parziale, egli poteva soddisfare tutte le condizioni di concessione dell’indennità di disoccupazione quale lavoratore a tempo pieno.

19. Secondo il giudice del rinvio sembrerebbe, da un lato, che il sig. M. non soddisfacesse tali condizioni poiché le prestazioni di lavoro compiute nella Repubblica ceca non potevano essere prese in conto e, dall’altro, che alla data dell’8 settembre 2008, egli non avesse ancora compiuto periodi di lavoro in qualità di lavoratore subordinato in forza della legislazione belga.

20. Tuttavia, tale giudice esprime dubbi sulla validità dell’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 per il motivo che potrebbe essere considerato come tale da frapporre un ostacolo non giustificato alla libera circolazione dei cittadini di altri Stati membri che intendano svolgere in Belgio un’attività lavorativa a tempo parziale.

21. Esso osserva, a tale proposito, che la presente causa sembra diversa dalla causa che ha dato luogo alla sentenza van Noorden (C‑272/90, EU:C:1991:219), nella quale la Corte ha dichiarato che l’articolo 67, paragrafo 3, di detto regolamento non ostava a che uno Stato membro negasse ad un lavoratore l’attribuzione dell’indennità di disoccupazione, qualora il lavoratore non avesse compiuto, da ultimo, periodi di assicurazione o di occupazione nel detto Stato membro, poiché in detta causa il ricorrente non aveva manifestato l’intenzione di svolgere un’attività lavorativa a tempo parziale.

22. In tale contesto, la cour du travail de Bruxelles (Corte d’appello del lavoro di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se l’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro neghi la totalizzazione dei periodi di occupazione necessaria al fine di poter beneficiare di un’indennità di disoccupazione destinata a integrare i redditi di un impiego a tempo parziale, nel caso in cui l’occupazione in tale impiego non sia stata preceduta da alcun periodo di assicurazione o di occupazione in tale Stato membro.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 sia compatibile, in particolare, con:

- l’articolo 48 TFUE, in quanto la condizione a cui tale articolo 67, paragrafo 3, subordina la totalizzazione dei periodi di occupazione è tale da limitare la libera circolazione dei lavoratori e il loro accesso a determinati impieghi a tempo parziale,

- l’articolo 45 TFUE, che "implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro" e prevede per i lavoratori il diritto "di rispondere a offerte di lavoro effettive" (comprese quelle di impiego a tempo parziale) negli altri Stati membri, "di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri" e di prendervi dimora "al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali"",

- l’articolo 15, paragrafo 2, della [Carta], ai sensi del quale "ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, (...) in qualunque Stato membro".

 

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

23. Si deve rilevare, da un lato, che dalla decisione di rinvio emerge che il richiedente l’indennità di disoccupazione destinata a integrare i redditi di un impiego a tempo parziale, nella fattispecie l’indennità di garanzia di reddito prevista dal diritto belga, deve soddisfare le condizioni di concessione dell’indennità di disoccupazione come lavoratore a tempo pieno.

24. Dall’altro lato, emerge dalle osservazioni scritte del governo belga che l’indennità di garanzia di reddito è stata istituita al fine di evitare che le persone che hanno diritto all’indennità di disoccupazione come lavoratori a tempo pieno siano dissuasi dall’accettare un impiego a tempo pieno per il motivo che l’importo di tale indennità è superiore a quello dello stipendio versato per tale impiego.

25. Di conseguenza, poiché una persona che non soddisfa le condizioni per la concessione dell’indennità di disoccupazione non può nemmeno beneficiare dell’indennità di garanzia di reddito, occorre esaminare se l’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, che è applicabile ratione temporis ai fatti del procedimento principale, osti a che, qualora nello Stato membro in cui è presentata una domanda di indennità di disoccupazione non sia stato compiuto alcun periodo di assicurazione o di occupazione, i periodi di occupazione il cui compimento è una condizione per la concessione del beneficio di tali prestazioni non siano totalizzati.

26. A tale proposito si deve rilevare che, secondo costante giurisprudenza, un disoccupato in cerca di lavoro che non sia mai stato soggetto alla legislazione sociale dello Stato membro nel quale chiede l’assegnazione delle indennità di disoccupazione e non abbia pertanto compiuto, da ultimo, periodi di assicurazione o di occupazione secondo le disposizioni della legislazione dello stesso Stato membro, non può fruire delle indennità di disoccupazione ai sensi dell’articolo 67 di detto regolamento (v. sentenze van Noorden, C‑272/90, EU:C:1991:219, punto 10; Martínez Losada e a., C‑88/95, C‑102/95 e C‑103/95, EU:C:1997:69, punto 36, nonché ordinanza Verwayen-Boelen, C‑175/00, EU:C:2002:133, punto 26).

27. Peraltro, l’argomento della Commissione europea secondo il quale si dovrebbe verificare, nell’ambito della presente causa, se le disposizioni della legislazione belga relative all’indennità di garanzia di reddito possano comportare una discriminazione indiretta, vietata dall’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento, non può essere accolto.

28. Infatti, si deve, peraltro, ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nell’ambito del regolamento n. 1408/71, la presa in considerazione da parte di uno Stato membro dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti dall’interessato secondo le disposizioni della legislazione di un altro Stato membro ai fini della concessione di una prestazione di disoccupazione è disciplinata soltanto dall’articolo 67 del detto regolamento (v. sentenza Martínez Losada e a., C‑88/95, C‑102/95 e C‑103/95, EU:C:1997:69, punto 27, nonché ordinanza Verwayen-Boelen, C‑175/00, EU:C:2002:133, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). L’articolo 3 di detto regolamento non è quindi applicabile nell’ipotesi in cui il medesimo regolamento contenga disposizioni particolari, come quelle del suo articolo 67, che disciplina il diritto a indennità di disoccupazione di un soggetto senza lavoro (v., in tal senso, sentenza Adanez-Vega, C‑372/02, EU:C:2004:705, punto 57).

29. In tali circostanze, dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro neghi la totalizzazione dei periodi di occupazione necessaria al fine di poter beneficiare di un’indennità di disoccupazione destinata a integrare i redditi di un impiego a tempo parziale, nel caso in cui l’occupazione in tale impiego non sia stata preceduta da alcun periodo di assicurazione o di occupazione in tale Stato membro.

 

Sulla seconda questione

30. Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 sia valido alla luce degli articoli 45 TFUE e 48 TFUE, nonché dell’articolo 15, paragrafo 2, della Carta.

31. A tale proposito, va ricordato, in primo luogo, che l’articolo 48 TFUE non vieta al legislatore dell’Unione di accompagnare con condizioni le agevolazioni da esso accordate per assicurare la libera circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 45 TFUE né di fissarne i limiti, e, in secondo luogo, che il Consiglio dell’Unione europea ha fatto un uso corretto del suo potere discrezionale nel prescrivere condizioni, segnatamente all’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, che mirano a promuovere la ricerca del lavoro nello Stato membro nel quale una persona ha versato da ultimo i contributi di assicurazione contro la disoccupazione e a far sostenere da tale Stato l’onere delle prestazioni di disoccupazione (v., in tal senso, sentenza Gray, C‑62/91, EU:C:1992:177, punti 11 e 12).

32. Di conseguenza, si deve constatare che l’esame della seconda questione non ha rivelato elementi idonei ad inficiare la validità dell’articolo 67, paragrafo 3, di detto regolamento alla luce degli articoli 45 TFUE e 48 TFUE.

33. Per quanto attiene alla conformità dell’articolo 67, paragrafo 3, del medesimo regolamento con l’articolo 15, paragrafo 2, della Carta, occorre richiamare l’articolo 52, paragrafo 2, della Carta, ai sensi del quale i diritti riconosciuti dalla stessa che trovano fondamento nei Trattati si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti. È quanto avviene nel caso dell’articolo 15, paragrafo 2, della Carta che riprende, in particolare, come confermato dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU L 2007, C 303, pag. 17) attinenti a tale disposizione, la libera circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 45 TFUE (v., sentenza Gardella, C‑233/12, EU:C:2013:449, punto 39).

34. Ne deriva che, poiché l’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, è conforme agli articoli 45 TFUE e 48 TFUE, esso è altresì conforme all’articolo 15, paragrafo 2, della Carta.

35. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, dall’esame della seconda questione sollevata non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71.

 

Sulle spese

36. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

 

P.Q.M.

 

dichiara:

1) L’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro neghi la totalizzazione dei periodi di occupazione necessaria al fine di poter beneficiare di un’indennità di disoccupazione destinata a integrare i redditi di un impiego a tempo parziale, nel caso in cui l’occupazione in tale impiego non sia stata preceduta da alcun periodo di assicurazione o di occupazione in tale Stato membro.

2) Dall’esame della seconda questione sollevata non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 594/2008.