Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 aprile 2016, n. 6608

Contratti di lavoro interinale - Illegittimità della causale - Sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Indennità risarcitoria

 

Fatto e diritto

 

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio dell’11 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione, redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c. (ritrascritta epurata dai refusi):

"Con sentenza del 16.4.2014, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da M.L., ed in riforma della sentenza del Tribunale, accertava la illegittimità della causale apposta al primo dei contratti di lavoro interinale conclusi con la O.L. in favore di I. s.p.a. e dichiarava che tra M.L. e quest’ultima società si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di conclusione del contratto, condannando la società al pagamento, in favore dell’appellante, della indennità risarcitoria ex art. 32 della legge 183/2010, nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 1200,00, oltre accessori di legge, dal 28.1.2003 al saldo.

Esclusa la ricorrenza di un’ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto per l’inerzia prolungata della M. rispetto all’azione giudiziale, rilevava la Corte che, con riferimento alle esigenze di natura temporanea legittimanti il ricorso al lavoro temporaneo, doveva ritenersi, alla luce dell’insegnamento giurisprudenziale di legittimità tratto dalle pronunzie nn. 21837/2012 e 1148/2013, che la causale riportata nel contratto "punte di intensa attività", che si limitava a richiamare una delle ipotesi previste dal ccnl ("incrementi produttivi a carattere temporaneo"), fosse del tutto generica, in quanto non aggiungeva alcuna specificazione che consentisse di individuare le ragioni dell’asserito aumento e della necessità di ricorso al lavoro interinale.

In particolare, evidenziava che nella esposizione in fatto la società aveva dedotto che in ragione del tipo di attività svolta si era trovata a fronteggiare picchi di attività cui non riusciva a far fronte con il proprio organico, con drastica riduzione delle attività lavorative, e che, a partire dal 2000, per la realizzazione di commesse di competenza RFI per la successiva realizzazione della tratta della linea TAV, si era reso necessario il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, ma che a tanto doveva seguire la prova non solo dell’effettiva realizzazione della commessa, ma anche il raffronto fra dati oggettivi atto a dimostrare l’incremento di attività, laddove nulla la società aveva indicato.

Per la cassazione della decisione ricorre la società I., affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste la M., con controricorso. La società O.L. è rimasta intimata.

Anche la società F., che aveva stipulato successivo contratto di fornitura di lavoro temporaneo, resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso l’indicata decisione, affidato ad unico motivo.

Con il primo motivo, la ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1372, comma I, c.c., rilevando come sia stata erronea l’interpretazione della norma da parte della Corte del merito, che non ha tenuto conto della circostanza che il comportamento della M., inerte e concludente, non sia consistito nella mera inerzia, ma in atteggiamenti volti a confermare la risoluzione del rapporto, stante il valore dichiarativo da attribuirsi non solo all’esecuzione del contratto ma anche alla sua inesecuzione. A ciò dovendo aggiungersi la considerazione in ordine all’esistenza di altro principio, quale quello dell’affidamento, In connessione con l’esigenza della certezza dei rapporti giuridici e della buona fede in ogni fase contrattuale e la rilevanza ai fini considerati di altre norme del diritto del lavoro tendenti a contenere la conflittualità tra lavoratore ed impresa entro circoscritti limiti temporali.

Con il secondo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. c), 5 I. 196/97, dell’ art. 3, comma 3, e dell’art. 10 I. 196/97, sul rilievo che il contratto di fornitura non deve contenere l’indicazione dei motivi di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della L. n.196 del 1997, art. 1, comma 5, dovendo tali ragioni essere indicate unicamente nel contratto per prestazione di lavoro temporaneo, ovvero nel contratto stipulato tra il lavoratore e la società di fornitura e che ogni vicenda relativa al contratto di lavoro temporaneo è da imputare esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra società fornitrice e lavoratrice, nei cui confronti devono essere fatte valere le pretese azionate.

Ciò diversamente che nell’ipotesi di mancanza di forma scritta, che determina l’assunzione del lavoratore che presti la sua attività a favore dell’impresa utilizzatrice da parte di quest’ultima. Aggiunge che nel caso specifico il ricorso al lavoro temporaneo era consentito dalla legge o dal contratto collettivo con riguardo all’esigenza di far fronte ad incrementi produttivi a carattere temporaneo e di fronteggiare, come previsto da Accordo Interconfederale del 16.4.1998, punte di più intensa attività connesse a richieste di mercato derivanti dall’acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., osservando che era stata disattesa la richiesta prova testimoniale, articolata sin dal primo grado e reiterata in appello, in relazione alle allegazioni che avevano riguardo all’esigenza posta a ragione della stipulazione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, vanificandosi in tal modo ogni tentativo di dimostrare l’effettività della causale dedotta.

Nel quarto motivo, si censura la decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 I. 196/97 e della I. 1369/1960, osservandosi che l'art. 10, comma 2, della legge citata, che contiene le norme sanzionatone, dispone che la mancata erronea o generica indicazione dei motivi di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo può produrre solo ed esclusivamente la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società fornitrice, ma non dell’utilizzatrice, nei confronti della quale si instaura il rapporto a tempo indeterminato solo in mancanza della forma scritta del contratto di fornitura.

La ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 10, sostenendo che, nel caso di ritenuta illegittimità del contratto di fornitura per uno o più motivi previsti dalla L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, debba dichiararsi che il datore di lavoro è il soggetto interponente e non il soggetto interposto, fermo restando, però, il termine apposto al contratto, che non viene intaccato dalla surrogazione che consegue alla dichiarata illegittimità.

Con il quinto motivo, viene dedotto l’omesso esame su un punto decisivo della controversia e si censura la mancata valutazione dell’eccezione sull’aliunde perceptum, dolendosi la ricorrente della circostanza che erano state disattese le istanze con le quali si mirava a provare che, nel lasso di tempo intercorso tra la cessazione del rapporto e la instaurazione del giudizio, la controricorrente aveva prestato attività lavorativa presso altri datori di lavoro, ai fini della detrazione dalla condanna al pagamento delle retribuzioni maturate di quanto percepito nel periodo suddetto.

Quanto al primo motivo, come da questa Corte più volte affermato "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo" (v, Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, nonché più di recente, Cass. 18-11-2010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-2011 n. 16932, Cass. 28.1.2014 n. 1780).

La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, "è di per sé insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso" (v. Cass. 15- 11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887), mentre "grava sul datore di lavoro", che eccepisca tale risoluzione, "l'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre, Cass. 1-2-2010 n. 2279).

Tale principio, del tutto conforme al dettato di cui agli artt. 1372 e 1321 c.c., va ribadito anche in questa sede, così confermandosi l'indirizzo prevalente ormai consolidato, basato in sostanza sulla necessaria valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività del rapporto e non potendo attribuirsi significatività alla percezione del tfr senza riserve o a ipotetiche prestazioni lavorative presso terzi.

Orbene, nella fattispecie la Corte d'Appello non si è discostata dai principi enunciati reiteratamente affermati, che hanno ritenuto il mero decorso del tempo privo di significatività ai fini considerati, dovendo attribuirsi portata neutra al lasso temporale di non attuazione del rapporto, analogamente che allo svolgimento di attività lavorativa presso terzi dopo la scadenza del rapporto, che risponde ad esigenze di sostentamento quotidiano e non indica la volontà del lavoratore di rinunciare ai propri diritti verso il precedente datore di lavoro (cfr. Cass. cit. 12310/2014). Peraltro, quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, questa stessa Corte ha affermato che, nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per nullità del termine apposto a successivi contratti, grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso dei contratti succedutisi nel tempo, l'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro (principio enunciato da Cass. 4.8.2011 n. 16932 ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).

I principi suddetti, affermati in relazione ad ipotesi di contratto a termine e di correlativa azione diretta a far valere la nullità del termine, sono trasponibili nella specifica ipotesi oggetto del presente giudizio, avente ad oggetto la domanda di costituzione del rapporto a tempo indeterminato nei confronti dell’utilizzatore.

Il secondo ed il terzo motivo, pur se riferiti alla violazione della I. 196/97 e di norme codicistiche, sono connessi e devono essere esaminati congiuntamente.

In ordine a tali censure, è sufficiente osservare, in conformità a quanto già affermato da questa Corte, che "in materia di rapporto di lavoro interinale, la mancanza o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l'impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell'impresa utilizzatrice, spezza l'unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità

dell'offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall'indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso La Corte del merito ha correttamente evidenziato che nel caso considerato, nella narrativa "in fatto", la società ha allegato sicuramente fatti riferiti alla normale attività connessa all’acquisizione di commesse, ma ha omesso di specificare In che termini la realizzazione della tratta della linea TAV invocata, da eseguire in un lasso temporale prolungato, avesse trovato effettiva esecuzione e di indicare i riflessi di tale realizzazione sulla consistenza dell’organico necessario per fronteggiare l’attività relativa.

Al di là della mancata produzione del CCNL di riferimento - che contravviene al disposto di cui all’art. 369, comma secondo, n. 4 c.p.c. che sanziona in termini di improcedibilità il ricorso, il cui deposito non sia accompagnato pure dal deposito degli atti processuali, dei documenti e degli accordi collettivi su cui si fonda, in coerenza con la necessità di adempimento di un duplice onere riferito alla indicazione esatta nel ricorso della fase processuale e del fascicolo di parte in cui si trovi il documento ed a quella di trascrizione nel ricorso del suo esatto contenuto. (2861/14; 2427/14; 2966/11) -, va rilevato che correttamente è stato evidenziato dalla Corte territoriale che la mancanza di specificità della causale aveva riflessi anche sull’adempimento dell’onere probatorio facente capo alla società utilizzatrice, determinando l’impossibilità di ogni dimostrazione relativa alla necessità di ricorrere alla fornitura dei lavoro temporaneo per la dedotta mansione di addetta segreteria 5° livello, affidata alla M..

Il problema posto dal quarto motivo è, poi, quello di stabilire, a fronte di un contratto di fornitura illegittimo, quali sanzioni sono previste dalla legge e nei confronti di quali soggetti. Le legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Per scelta legislativa i vizi del contratto commerciale di fornitura tra agenzia interinale e impresa utilizzatrice si riverberano sul contratto di lavoro.

L'illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e quindi l'instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo. Infatti, l'art. 10, comma 1, collega alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 (cioè violazioni di legge concernenti proprio il contratto commerciale di fornitura), le conseguenze previste dalla legge 1369 del 1960, consistenti nel fatto che "i prestatori di lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni". In tal senso questa Corte si è espressa, in modo univoco e costante, con una pluralità di decisioni, a cominciare da Cass. 23 novembre 2010 n. 23684; Cass. 24 giugno 2011 n. 13960; Cass. 5 luglio 2011 n. 14714 alle cui motivazioni si rinvia per ulteriori approfondimenti).

Le medesime sentenze hanno precisato che alla conversione soggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 368 del 2001 ai fini della legittimità del lavoro a tempo determinato tra l'utilizzatore ed il lavoratore (sul punto v. anche: Cass. 6933/2012, Cass. 5.12.2012 n. 21837, Cass. 17.1.2013 n. 1148). L'effetto finale è la conversione del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l'utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, e il lavoratore. Va, invero, qui ribadito, in conformità a quanto già affermato da questa Corte, che trova applicazione il disposto di cui alla L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 10 e dunque quanto previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 per cui il contratto di lavoro col fornitore "interposto" si considera a tutti gli effetti instaurato con l'utilizzatore "interponente" (v. Cass. 24.6.2011 n. 13960; Cass. 5.12.2012 n. 21837, Cass. 17,1.2013 n. 1148 cit.). Si è in presenza di un collegamento negoziale che costituisce fenomeno incidente direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere, caratterizzata da una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali - il contratto di fornitura e il contratto per prestazione di lavoro temporaneo - quest'ultimo venendo dalla società fornitrice concluso allo scopo, noto all'utilizzatore, di soddisfare l’interesse di quest'ultimo ad acquisire la disponibilità di prestazioni di lavoro - rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria. Tale collegamento, in particolare, acquisisce autonoma rilevanza giuridica, tenuto conto che le parti contrattuali, diverse, sono consapevoli del nesso teleologico tra i più atti negoziali, e lo stesso si palesa all’esterno proprio in ragione dell'obiettivo della flessibilità. A ciò consegue, peraltro, che i motivi di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), vale a dire quelli del ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, la cui indicazione è richiesta con riguardo al contenuto del contratto intercorrente tra impresa fornitrice e singolo lavoratore, hanno una valenza autonoma e concorrono ad integrare il disposto di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), sulla possibilità che il contratto di fornitura tra l’impresa utilizzatrice e quella fornitrice sia concluso nei casi previsti dagli accordi collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, il tutto nell'ottica di una visione dei rapporti tra loro collegati. Conseguenza dell'indicata violazione è l'applicazione del disposto di cui all'art. 10 e, dunque, di quanto previsto dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, u.c., per cui il contratto di lavoro col fornitore "interposto" si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore "interponente". È stato, invero, osservato che "diverse sono le ragioni che inducono a ritenere che la suddetta sanzione si applichi anche nell'ipotesi generale di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1. Anzitutto, il richiamo generalizzato ed indifferenziato contenuto in tale comma alla L. n. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro non può avere altro significato, nell'intenzione del legislatore, che quello di veder applicate le conseguenze sanzionatone di tale disciplina alle ipotesi di violazione della disposizione di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a), vale a dire la violazione alla regola, normativamente contemplata, di conclusione del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi". È stato evidenziato che "non bisogna, infatti, dimenticare che, allorquando era vigente la L. n. 1369 del 1960, la normalità era rappresentata dalla figura del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per cui alla sostituzione soggettiva del reale datore di lavoro interponente, quale effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa oggetto dell'operazione di intermediazione o di interposizione, al fittizio datore di lavoro interposto si accompagnava l'instaurazione di un rapporto lavorativo normalmente a tempo indeterminato, non essendo, ovviamente, possibile costituire un rapporto a termine che rappresentava all'epoca l'eccezione" e che "non vale ad escludere una tale interpretazione il fatto che la sanzione della instaurazione di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato è prevista espressamente dall'art. 10, comma 2, per l'ipotesi della mancanza di forma scritta del contratto: invero, è agevole osservare che se una tale sanzione è prevista per l'ipotesi meno grave del vizio formale della Mancanza della forma scritta dell'accordo, a maggior ragione essa non può non essere applicata a quella più grave, in quanto ingiustificata, della violazione sostanziale dell'inosservanza della disposizione di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a), vale a dire della regola che il contratto di fornitura sia concluso per i casi prefigurati dalla contrattazione collettiva espressione dei sindacati comparativamente più rappresentativi".

È stato, poi, richiamato l'insuperabile argomento sistematico per il quale, diversamente opinando, verrebbe ad essere facilmente aggirata la disciplina limitativa del contratto a termine invero, una volta costituito con l'impresa fornitrice interposta il contratto a termine, qualora si volesse sostenere che anche il rapporto che si instaura "ex lege" con l'impresa utilizzatrice interponente debba essere a termine, ad onta della accertata illegittimità dell'apposizione del termine, si perverrebbe alla inaccettabile ed assurda situazione per la quale la violazione del divieto di interposizione di mano d'opera consentirebbe all'interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa. Va da sé che il termine apposto a contratto di lavoro temporaneo col fornitore interposto può essere salvato, nella imputazione "ex lege" del contratto all'utilizzatore interponente, solo se il negozio concluso è di per sé stesso conforme alla disciplina del lavoro a termine, avendone l’utilizzatore fornito la prova, in quanto diversamente sarebbe esclusa in radice la legittimità del ricorso al contratto di fornitura.

Un avallo alla ricostruzione operata è stato rinvenuto nella sentenza n. 58 del 16 febbraio 2006 della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale, per irragionevolezza e contrarietà al principio di tutela del lavoro, l'intervento legislativo (L. n. 388 del 2000, art. 117, comma 1) col quale la trasformazione del contratto prevista dal secondo periodo della L. n. 196 del 1997, art.10, comma 2 (contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 3, mentre della forma scritta ovvero degli elementi di cui all'art. 3, comma 3, lett. g), era stata sancita a tempo "determinato" invece che "indeterminato", (cfr. in tali termini Cass. 5.12.2012, n. 21837, nonché Cass. 17.1.2013 n. 1148, Cass. 23.11.2011 n. 23684).

Le argomentazioni svolte inducono al rigetto anche della censura che verte sulla erroneità della decisione nella parte in cui ha dichiarato a tempo indeterminato il rapporto instauratosi con l'impresa utilizzatrice.

In ordine alla conseguenze risarcitone ed alla doglianza espressa con riguardo alla mancata detrazione dell’aliunde perceptum, è sufficiente osservare che, come affermato da questa Corte (Cass., n. 3056 del 2012 e da numerose altre successive), lo "ius superveniens" costituito dalla L. n. 183 del 2010, ex art. 32, commi 5, 6 e 7, (invocato dalla società già nel giudizio di gravame ed applicato dalla Corte d’appello) configura, alla luce dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale "ex lege" a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo; pertanto, l'importo dell’indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l'eventuale "aliunde perceptum"), trattandosi di indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio" (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione). Le argomentazioni che precedono inducono al rigetto anche del ricorso incidentale della società F. incentrato sulla violazione dell'art. 1372 c.c.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone, ex art. 375 cod. proc. civ., n. 5, il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale".

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. La ricorrente principale e la F. s.p.a hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sul rigetto dei ricorsi, previa riunione degli stessi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

In particolare, quanto ai rilievi sulla risoluzione per mutuo consenso, contenuti nelle memorie, osserva che la mancanza di contestazione al momento della cessazione del contratto, in uno con la accettazione senza riserva del t.f.r., è circostanza comunque incentrata sulla complessiva inerzia del lavoratore, mentre la durata del contratto è circostanza sostanzialmente estranea al comportamento successivo delle parti. La medesima estraneità sussiste anche con riguardo allo svolgimento di altra attività lavorativa, per essere la ricerca di un nuovo lavoro imposta al lavoratore dalla elementare necessità di sopperire comunque ai bisogni della vita.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in favore della controricorrente, con attribuzione delle stesse in favore del difensore, dichiaratosi distrattario.

Nulla va statuito nei confronti della società rimasta intimata.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione sia principale che incidentale, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

 

P.Q.M.

 

Riunisce i ricorsi e li rigetta.

Condanna ciascuna delle società ricorrenti al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 3500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese generali in misura del 15%, con attribuzione all’avv. A.D..

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.