Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 aprile 2016, n. 6805

Sanzioni amministrative - Ordinanza-ingiunzione - Determinazione - Richiamo di altri atti del procedimento amministrativo

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

 

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte d'appello di Genova, sezione prima civile, con sentenza del 22 maggio 2013, rigettava il gravame svolto dalla Direzione provinciale del Lavoro di Genova e dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione (per l'importo di euro 5.582,00), proposta da A.C. e dalla s.r.l. P.

3. Rilevava la Corte territoriale, confermando la decisione di prime cure, che l'onere di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione non era stato assolto nemmeno per relationem, conseguendone la nullità del provvedimento opposto.

4. Avverso tale decisione ricorre il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con ricorso affidato ad un motivo con il quale, deducendo violazione di legge (art. 18, co. 2 L. 689/91 (ndr art. 18, co. 2 L. 689/81) e art. 3 L. 241/1990), si critica il ritenuto difetto di motivazione dell'ordinanza assumendo il preciso e circostanziato contenuto e l'esorbitanza dalle competenze del giudice ordinario di ogni ulteriore valutazione di adeguatezza della motivazione in merito al rapporto sanzionatorio sotteso al provvedimento.

5. L'intimato A.C., anche quale legale rappresentante della s.r.l. P., non ha resistito.

6. Deve premettersi che, con riferimento alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, la giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. 24127/2010) ha sostenuto la legittimità della rappresentazione dei motivi anche per relationem, ovvero con richiamo ad altri atti del procedimento già regolarmente portati a conoscenza degli interessati, dai quali si possa ricavare, in modo sufficiente, l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento.

7. In particolare, poi, viene costantemente affermato che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (v., fra le altre, Cass. 7186/2000).

8. Ed è stato altresì affermato che: "Il contenuto dell'obbligo imposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione; l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge" (così Cass. 6901/2009).

9. Tanto premesso, la denunciata violazione di legge, con la quale si assume l'inesistenza del difetto motivazionale dell'ordinanza/ingiunzione, viene svolta sul crinale del vizio motivazionale giacché viene evocato il potere dovere del giudice dell'opposizione di apprezzare la "giustificazione" del provvedimento, id est le ragioni di fatto e giuridiche in relazione alle risultanze istruttorie, ed è qualificabile come inammissibile innanzitutto per non essere centrata sulle ragioni del decidere.

10. Per vero la Corte territoriale ha fondato il decisum sul mancato assolvimento dell'onere motivazionale dell'ordinanza impugnata, addentrandosi anche nell'apprezzamento dell'eventuale integrabilità della motivazione, quanto al profilo del fatto addebitato, attraverso gli atti indicati, noti agli ingiunti e acquisiti in causa, per pervenire, infine, all'esito, già premesso, di escludere anche l'ipotizzabilità di una motivazione per relationem.

11. L'Amministrazione ricorrente, svolgendo la censura nei soli termini anzidetti e ribadendo che i meri vizi della motivazione rimangono privi di rilevanza dovendo il giudice autonomamente accertare i fatti decisivi per il giudizio e la pretesa sanzionatoria sottesa, non ha in alcun modo censurato la ritenuta inidoneità degli atti acquisiti ad integrare una motivazione per relationern e ancor meno ha fornito, in violazione degli artt. 366, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., alcuna indicazione, nell'illustrazione del mezzo d'impugnazione, dei dati necessari al reperimento, nelle pregresse fasi di merito, della documentazione evocata dalla Corte territoriale per escludere tale integrabilità.

12. In definitiva, il ricorso è ammissibile.

13. Non si provvede alla regolamentazione delle spese, per non avere la parte intimata svolta attività difensiva.

13. Stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche ricorrente del versamento del contributo unificato, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell’art. 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (così Cass., SU, 9938/2014 cit.).

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dichiara insussistenza i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis