Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 08 marzo 2016

Modifiche al decreto 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020

 

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale recante «semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»

 

1. Al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 14, comma 3, lettera c), punto 2 è soppresso;

b) l'art. 14, comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per quanto riguarda il prodotto, l'intervento, la soglia e la superficie assicurata si fa riferimento al Piano assicurativo individuale (PAI) allegato alla polizza o al certificato»;

c) all'art. 15, dopo il comma 7, è inserito il seguente comma:

«7-bis. Nel caso in cui la quantità assicurata riportata in polizza è superiore a quella riportata nel Piano assicurativo individuale, ai fini della determinazione della spesa ammessa a contributo, si utilizza quella di valore inferiore riportata nel Piano assicurativo individuale»;

d) all'art. 17 dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-bis. In deroga al comma 1, con decreto direttoriale possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati del presente decreto, finalizzate alla semplificazione delle procedure di gestione del sistema di gestione dei rischi, nonché ad individuare soluzioni temporanee che consentano la corretta gestione delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema stesso».

 

Art. 2

Modifiche all'allegato B) - Sistema integrato di gestione dei rischi - al decreto ministeriale «semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»

 

1. Nell'allegato B, lettera b), punto 3, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, sono eliminati, rispettivamente, dall'elenco di cui al paragrafo b) i dati di cui ai numeri vi, vii, xi, xii, xiii, xiv e dall'elenco di cui al paragrafo d) i dati di cui ai numeri vi, vii, ix, x, xi, xii.

2. Al medesimo allegato B, lettera c) dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:

n) per le colture:

1) Prodotto assicurabile riportato nel decreto prezzi;

2) Prezzo unitario assicurato (al massimo pari al prezzo unitario massimo del prodotto stabilito annualmente ai sensi dell'art. 127, comma, 3 della legge n. 388/2000);

3) Valore assicurato;

4) Avversità assicurabile;

5) Fitopatia assicurabile;

6) Infestazione parassitaria assicurabile;

7) Numero PAI;

o) per la zootecnia:

1) Prezzo assicurato per i mancati redditi (al massimo pari al prezzo massimo per il calcolo dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti colpiti dalle epizoozie riportato nel «decreto prezzi»);

2) Prezzo assicurato smaltimento capi (al massi pari al Prezzo massimo smaltimento capi stabilito annualmente ai sensi dell'art. 127, comma, 3 della legge n. 388/2000);

3) Valore assicurato;

4) Garanzie assicurabili;

5) Epizoozie assicurabili;

6) Infestazione parassitaria assicurabile;

7) Numero PAI.

3. Nell'allegato B, lettera e), del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. L'ISMEA, sulla base dei dati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, prima di effettuare il calcolo dei parametri contributivi, provvede ai controlli di coerenza dei dati pervenuti, in base ai criteri definiti nel Piano assicurativo annuale, segnalando le eventuali anomalie riscontrate, che abbiano una incidenza tale da influenzare il calcolo dei parametri contributivi, ai fini dell'approvazione con provvedimento del Mipaaf.».

 

Art. 3

Disposizioni per la sottoscrizione delle polizze agevolate 2016

 

1. In deroga all'art. 14, comma 2, lettera c), per la sola annualità 2016 e nel caso in cui l'entrata in rischio della coltura non sia compatibile con i tempi di rilascio del Piano assicurativo individuale è consentita, fino alla data del 31 marzo 2016, la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo prima della sottoscrizione dal Piano assicurativo individuale, che dovrà comunque essere rilasciato entro il termine del 30 aprile 2016, nell'ambito delle combinazioni stabilite all'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2016, sulle colture a ciclo autunno primaverile e sulle colture permanenti, di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b) del citato decreto.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 7 aprile 2016, n. 81.