Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 aprile 2016, n. 6493

Rapporto di lavoro - Indennità di vacanza contrattuale - Pagamento - Interpretazione del contratto

 

Svolgimento del processo

 

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza depositata il 18 luglio 2012, ha confermato la sentenza di primo grado con cui erano stati revocati i decreti ingiuntivi emessi nei confronti della società B.C. s.p.a. G.&S. per il pagamento di somme rivendicate dai lavoratori a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

2. La vicenda aveva tratto origine dalla contestata applicazione di accordi sindacali conclusi tra la società, ente di diritto privato a capitale pubblico delegato alla gestione dei servizi museali nella Regione Sicilia, e le OO.SS. in ordine al pagamento di una indennità di vacanza contrattuale nelle more dell'applicazione del nuovo CCNL di settore.

3. Il Tribunale adito, esteso il contraddittorio nei confronti della Presidenza della Regione S. e dell'Assessorato Regionale Beni Culturali ed Identità S., chiamati in garanzia dalla opponente, riteneva che l'accordo stipulato in data 7 novembre 2005, sul quale si fondava la pretesa dei lavoratori, non fosse divenuto efficace per mancato avveramento della condizione sospensiva cui era sottoposto, consistente nella erogazione del finanziamento regionale, non più liquidato.

4. La Corte di appello ha condiviso tale soluzione interpretativa, ritenendo che con il predetto accordo il rappresentante aziendale avesse subordinato l'erogazione della una tantum di Euro 100,00 mensili di cui alle precedenti intese del 31 gennaio 2005 e del 19 maggio 2005 alla condizione sospensiva della previsione di spesa da parte della Regione Sicilia, da ritenere condizione non meramente potestativa, in quanto l'evento dedotto in condizione riguardava il concorso finanziario dell'ente pubblico, soggetto terzo rispetto all'accordo in questione.

4.1. Ha ritenuto altresì che dalla partecipazione del funzionario regionale, quale delegato dell'Assessorato, al verbale di accordo non potesse scaturire l'assunzione di un ruolo di garanzia dell’ente pubblico, atteso che non vi era stata spendita di poteri rappresentativi tali da accreditare il predetto quale emissario dell’organo regionale invece che mero osservatore per conto della Regione, socio di controllo.

4.2. Ha rilevato infine che sottratto al controllo del giudice ordinario era l'atto di annullamento in autotutela dei decreti dirigenziali aventi ad oggetto gli impegni di spesa per il pagamento dell'indennità in questione, trattandosi di operato rientrante nell'alveo della discrezionalità amministrativa.

4.3. In ordine alle spese, la Corte di appello ha ritenuto di compensarle tra le parti in ragione del "concreto atteggiarsi del comportamento, in qualche misura venato di ambiguità, di tutte le parti in causa".

5. Tale sentenza è impugnata dai lavoratori, sulla base di cinque motivi.

6. B.C. s.p.a., G.&.S., nei cui confronti il ricorso è stato ritualmente notificato, è rimasta intimata.

7. Resistono con controricorso la Presidenza della Regione S. e l’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali della Regione S., che eccepiscono l'inammissibilità del ricorso principale proposto nei loro confronti, non essendovi impugnazione avverso il capo della sentenza che li ha estromessi dal giudizio.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c., con riferimento all'interpretazione del contenuto dell'accordo sindacale del 7 novembre 2005, per non avere la Corte di appello correttamente interpretato il comportamento di parte datoriale tenuto in occasione del suddetto accordo, da qualificare quale forma surrettizia di recesso ad nutum dalle pattuizioni sindacali già intervenute e perfezionatesi in occasione delle precedenti adunanze del 31 gennaio e del 19 maggio 2005.

1.1. Deduce parte ricorrente che, in occasione del primo incontro, il Presidente della società manifestò la propria disponibilità a chiudere la vertenza in atto, proponendo alle OO.SS. la liquidazione della una tantum così come richiesta e pari alla somma di € 2.000,00 pro-capite per il periodo di vacanza contrattuale, a chiusura del periodo pregresso e, nel secondo incontro, le parti presenti accettarono la misura convenuta; che soltanto in occasione della riunione sindacale del 7.11.2005 il Presidente della società Beni Culturali ebbe a verbalizzare una nuova volontà intendendo condizionare l’erogazione delle somme come convenute al verificarsi della disponibilità finanziaria; che l'inciso inserito nella dichiarazione negoziale costituiva violazione dell’art. 1372 c.c., alla cui stregua non è consentito il recesso unilaterale di una delle parti da accordi già perfezionati in difetto delle cause di scioglimento previste dalla legge.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1355 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Si assume che la Corte di appello non avrebbe correttamente interpretato le clausole dei due verbali di accordo in coordinamento tra loro, dalla cui lettura complessiva sarebbe stato possibile desumere il perfezionamento dell'accordo nel senso dell'assunzione di un impegno incondizionato della società di corrispondere l'importo convenuto; che il successivo mutamento di avviso operato unilateralmente dalla parte datoriale mediante l'apposizione della pretesa condizione sospensiva era dunque viziato da nullità; che la condizione era inoltre nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c. in quanto meramente potestativa.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 2078 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. La Corte di appello, nel dare atto che nelle more della definizione degli accordi B.C. s.p.a. aveva provveduto al pagamento dell'indennità richiesta per il periodo 1.1.2003-30.6.2005 per poi sospendere unilateralmente tale pagamento, non aveva attribuito al primo comportamento valenza di uso aziendale, il quale opera come fonte eteronoma di regolamento del rapporto di lavoro con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.

4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 28 Stat. Lav. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., atteso che la violazione di accordi raggiunti con le OO.SS. integra un comportamento antisindacale.

5. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c. per avere la sentenza, da un lato, riferito di un impegno Incondizionato assunto dai rappresentanti della società e, dall’altro, ritenuto legittimo che "i termini dell'intesa" fossero poi "sostanzialmente mutati". Pertanto, se un'intesa era stata raggiunta, ossia un accordo si era perfezionato, non poteva ritenersi legittima la successiva modifica unilaterale.

6. Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni.

7. Preliminarmente, deve rilevarsi un profilo di Inammissibilità che inficia il primo e il secondo motivo. L'esame delle censure ivi formulate, ossia la denuncia di vizio interpretativo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., e quella di errata mancata qualificazione del comportamento datoriale in termini di illegittimo recesso unilaterale in violazione del principio generale di cui all'art. 1372 c.c. secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti, onde non può essere sciolto se non per concorde volontà delle parti stesse o per cause ammesse dalla legge, postulano che questa Corte sia posta in grado di esaminare il contenuto dei verbali del 31 gennaio 2005 e del 19 maggio 2005 e dell'accordo sindacale del 7 novembre 2005. Tuttavia, tali atti non sono riportati nel ricorso, che ne reca soltanto una lacunosa trascrizione mediante isolati frammenti, dei tutto inidonei a far comprendere il complessivo tenore della volontà negoziale manifestata dalle parti sociali in tali occasioni. Non sono neppure riprodotti i relativi documenti, dei quali non è comunque indicata la sede processuale della relativa originaria allegazione. Tali carenze violano le prescrizioni di indicazione e di allegazione di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. e 369, secondo comma n. 4, c.p.c.

7.1. E' orientamento costante di questa Corte (confronta, tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008, n. 4220 del 2012, n. 8569 del 2013 n. 14784 del 2015 e, tra le più recenti, Cass. n. 6556 del 14 marzo 2013, n. 16900 del 2015) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., primo comma, n. 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369 c.p.c., secondo comma, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso Inammissibile.

8. La prospettata violazione dei canoni di ermeneutica negoziale di cui alla rubrica del secondo motivo è inammissibile anche per altra ragione. Come chiarito da questa Corte (Cass. n. 2465 del 2015), in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

8.1. Poiché l'interpretazione di un negozio giuridico costituisce un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito, qualora il ricorso per cassazione deduca l'erroneità di tale interpretazione per violazione dei canoni ermeneutici, è onere del ricorrente indicare non solo la regola interpretativa violata, ma anche in qual modo il ragionamento del giudice si sia da essa discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad un generico richiamo alla violazione di uno o più criteri astrattamente intesi ovvero ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 1893/2009, 29322/2008, 18661/2006, 12786/2006, 3015/2006, 696/2006, 8293/2005).

8.2. Certo quanto sopra, non controverso - ancora - che per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data del giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 24539 del 2009, n. 16254 del 2012, n. 6125 del 2014; cfr. pure Cass. n. 15604 e n. 4178 del 2007; Cass. n. 17248 del 2003).

8.3. Nel caso di specie, si elencano le norme che si assumono violate e si oppone una diversa interpretazione del contenuto dei verbali, onde pervenire ad un diverso risultato interpretativo. In tal modo, parte ricorrente si limita ad opporre, alla interpretazione dei verbali preliminari e dell'accordo conclusivo data dai giudici del merito, la propria soggettiva lettura degli stessi atti, incorrendo nelle preclusioni suddette.

9. Quanto poi al vizio di motivazione - censura introdotta con il quinto motivo, ma strettamente correlabile al vizio di cui al secondo motivo -, deve rilevarsi che il giudice di merito, nell'interpretare gli atti allegati da parte ricorrente, ha attribuito agli stessi il significato dell'insussistenza di un vincolo contrattuale assunto dalla società con i verbali di intesa del 30 gennaio e del 19 maggio 2005, i quali avevano registrato lo svolgimento di trattative (in tal senso dovendo intendersi l'espressione "intese" di cui alla sentenza impugnata, interpretata nel significato derivante dalla lettura complessiva della decisione), ma non il perfezionamento di un accordo negoziale nel senso dell'assunzione di un impegno immediato ed incondizionato, da parte della società, di erogare la somma di euro 2.000,00 pro-capite a definizione del contenzioso in corso. La sentenza ha espresso, in modo non equivoco, né viziato da contraddittorietà, l'avviso che non si fosse perfezionato alcun vincolo negoziale anteriormente all'accordo sottoscritto il 7 novembre 2005, restando così valida ed efficace l'apposizione in quella sede della condizione sospensiva afferente al previo finanziamento da parte dei competenti organi regionali.

9.1. La Corte territoriale, nell'interpretare i verbali di intesa, ha espresso un giudizio valutativo immune da vizi logici e adeguato a sorreggere la decisione, dovendo altresì osservarsi che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.

9.2. Nella specie, il dedotti vizi di motivazione non corrispondono al modello enucleabile negli esposti termini dal n. 5 del citato art. 360 cod. proc., poiché, si sostanziano nel ripercorrere criticamente il ragionamento decisorio svolto dal giudice di appello e incidono sull'intrinseco delle opzioni nelle quali propriamente si concreta il giudizio di merito, risultando per ciò stesso estranee all'ambito meramente estrinseco entro il quale è circoscritto il giudizio di legittimità.

10. E' altresì infondata la censura che investe la clausola apposta all’accordo negoziale del 7 novembre 2005, avendo la Corte di appello correttamente escluso che si vertesse in un'ipotesi di condizione "meramente potestativa", la quale consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, mentre è "potestativa" quando la volontà del debitore dipende da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi che, pur essendo rimessi all’esclusiva valutazione di una parte, agiscano sulla sua volontà determinandola in un certo senso (Cass. 18239 del 2014, n. 11774 del 2007, n. 8390 del 2000).

10.1. Nella specie, l'evento dedotto in condizione era collegato al concorso di fattori estrinseci alla volontà dei contraenti, idonei ad integrare i presupposti della condizione sospensiva. Al riguardo, la Corte di appello ha correttamente argomentato che l'inserimento nell'assetto negoziale di un evento esterno al potere dispositivo delle parti, consistente nel finanziamento dal parte della Regione, circostanza la cui verificazione era incerta, integrava i presupposti della condizione sospensiva e di conseguenza doveva escludersi la sussistenza di una obbligazione efficace a carico della società per il pagamento dell'ulteriore vacanza contrattuale.

11. Il terzo motivo introduce la questione dell'esistenza di un uso aziendale, che si assume discendere dal comportamento tenuto dalla società la quale, dopo avere erogato l’indennità di vacanza contrattuale dal gennaio 2003 al giugno 2005, aveva sospeso tali pagamenti.

11.1. Il motivo è inammissibile. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica - come nella specie quella dell'esistenza di un uso aziendale - non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. Cass. n. 23675 del 2013, Cass. n. 20518 del 2008).

11.2. Nella specie, manca l'allegazione di avere introdotto la questione in primo grado e di averla riproposta davanti alla Corte d'Appello potendosi ravvisare, solo in tale ipotesi, un'omessa pronunciala denunciarsi peraltro ai sensi dell'art 360 n 4 c.p.c.. Né potrebbe ritenersi che il tema sia stato introdotto in giudizio per essere un dato pacifico l'intervenuto pagamento dell'indennità per un certo periodo. L'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, presuppone non già una semplice reiterazione di comportamenti, ma uno specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro determinanti aspetti del rapporto lavorativo; nella individuazione di tale intento negoziale non può prescindersi dalla rilevanza dell'assetto normativo positivo in cui esso si è manifestato, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se non per violazione di criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (Cass. n. 15984 del 2007, v. pure n. 5882 del 2010). Nel caso in esame, manca qualsiasi allegazione circa i tempi e i modi della introduzione in giudizio del tema relativo all'esistenza di tale ulteriore fonte di obblighi datoriali, con riferimento a tutti i presupposti costitutivi della fattispecie dell'uso aziendale.

12. Il quarto motivo è palesemente inammissibile. Non solo non risulta essere stata proposta un'azione ex art. 28 Stat. Lav., ma, ove il motivo alluda (peraltro in modo criptico) ad una ipotetica legittimazione del singolo lavoratore a dolersi del comportamento antisindacale del proprio datore di lavoro, giova ricordare che soltanto il sindacato è legittimato a proporre siffatta azione avverso i comportamenti antisindacali del datore di lavoro c.d. plurioffensivi. I lavoratori sono legittimati a proporre un intervento ad adiuvandum nel giudizio promosso dall'O.S., a sostegno delle ragioni del sindacato, ma non sono legittimati a proporre un'azione diretta o un intervento autonomo (v. Cass. n. 9950 del 2005, n. 3545 del 2012).

13. Il ricorso proposto nei confronti della soc. B.C. è dunque infondato. Nulla va disposto quanto alle spese, essendo la società rimasta intimata.

14. Quanto alla Presidenza della Regione S. e all'Assessorato Regionale Beni Culturali ed Identità S., deve rilevarsi che trattasi di parti già estromesse dal giudizio e che non vi sono specifici motivi di gravame aventi ad oggetto tale capo della pronuncia di merito. Il ricorso per cassazione proposto nei confronti delle stesse è pertanto inammissibile e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

14.1. Il comma 1 -quater dell'articolo 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (di stabilità 2013), dispone che «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis" (comma a norma del quale il contributo «unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione"). La norma dispone, inoltre, che "il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza del presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; nulla per le spese nei confronti della B.C. G.&S. s.p.a.; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della Presidenza della Regione S. e dell’Assessorato Regionale Beni Culturali ed Identità S., delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.