Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 aprile 2016, n. 6348

Tributi - Rettifica del valore di terreni edificabili ricevuti in donazione - Criteri osservati - Dati dell'Osservatorio Immobiliare - Validità - Perizia di parte recante conclusioni opposte - Rilevanza

 

Fatto

 

Con l'impugnata sentenza n. 21/36/09 depositata il 20 febbraio 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, respinto l'appello di T.R., T.M.E. e della madre di queste V. C., confermava la decisione n. 94/08/2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Como che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalle contribuenti avverso l'avviso n. 001V001676 di rettifica del valore di terreni edificabili ricevuti in donazione, riteneva congrua la valutazione di complessive £ 919.400.000.

La CTR, dopo aver ricordato che nel corso del giudizio di primo grado era stato lo stesso Ufficio a ridurre l'imponibile accertato ai fini dell'imposta sulle donazioni in quello di £ 919.400.000, valore poi condiviso dalla CTP, statuiva nel senso che i «primi giudici» avessero correttamente stabilito il valore dei terreni in ragione delle <<opportunità edificatorie dell'area, come risultate dalla stessa perizia tecnica di parte».

Contro la sentenza della CTR, le contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L'Ufficio resisteva con controricorso.

 

Diritto

 

1. Con il primo motivo di ricorso le contribuenti censuravano la sentenza denunciando in rubrica «Violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 19, 34, 35, 56, 60 d.lgs. n. 346/1990, 51 e 52 d.p.r. n. 131/1982 (art. 360 n. 3 c.p.c.)», deducendo a riguardo che tra i criteri di determinazione del valore stabiliti dall'art. 34, comma 3, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, richiamato dall'art. 56, comma 4, d.lgs. n. 346 cit., non erano previsti <<i dati dell'Osservatorio Immobiliare» sulla scorta dei quali la CTP aveva invece contestato il valore di £ 979.400.000, con sentenza poi <<sul punto>> confermata dalla CTR.

Il quesito sottoposto era il seguente: <<Se l’Agenzia delle Entrate, che proceda ad emettere l’avviso di liquidazione e rettifica previsto dall’art. 34, comma 2, d.lgs. n. 346/1990 sia obbligata ad indicare oltre agli elementi necessari per l'identificazione del bene immobile (ubicazione, estensione, caratteristiche fisiche, indici di edificabilità), anche il criterio di valutazione prescelto tra quelli previsti dall'art. 34, comma 3 e, in particolare, se le indicazioni dei dati dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate rappresentino uno dei criteri indicati dal combinato disposto dell'art. 34, comma 2, ultimo periodo e comma 3 d.lgs. n. 346/1990 al fine di accertare e determinare il valore venale del bene».

Il motivo è inammissibile.

Deve essere fatto osservare come la CTR non abbia in alcun modo pronunciato sulle conseguenze discendenti dalla mancata indicazione di uno dei criteri di determinazione del valore <<tra quelli previsti dall'art. 34, comma 3», cosicché le contribuenti avrebbero dovuto in realtà censurare la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c. sub specie di omessa pronuncia e per evitare il difetto di autosufficienza avendo altresì cura di dimostrare che l'eccezione era stata formulata davanti alla CTR e non inammissibilmente ex novo davanti alla Corte (Cass. sez. lav. n. 22759 del 2014; Cass. sez. trib. n. 9108 del 2012).

2. Con il secondo articolato motivo di ricorso le contribuenti censuravano la sentenza denunciando in rubrica <<Violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.(art. 360 n. 3 c.p.c.). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)>>.

2.1. A riguardo le contribuenti deducevano in primo luogo di aver dimostrato, «nel rispetto dell'art. 2697 c.c.>>, che il valore degli immobili era realmente quello in effetti dichiarato. Il quesito sottoposto era il seguente: «Se a norma dell'art. 2697, comma 2, c.c. qualora nel processo tributario avente per oggetto la determinazione del valore venale di un immobile donato, il fatto costitutivo della pretesa fiscale venga ancorato dall'Agenzia delle Entrate su di una valutazione fondata sui dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, costituisca fatto impeditivo al sorgere della pretesa creditoria la produzione di documenti costituiti da perizia giurata (avente per oggetto la stima del bene controverso in ragione della specifica edificabilità prevista dal PRG e dagli strumenti urbanistici attuativi) e da un successivo accertamento tributario per lo stesso bene (che ne stimi in misura inferiore il valore venale), di cui il giudice deve ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. tenere conto per fondare la decisione>>.

Il motivo è sotto questo primo profilo inammissibile perché con lo stesso non viene censurata una violazione di legge e bensì viene contestato alla CTR un diverso apprezzamento delle prove documentali che come noto non può essere sindacato nel giudizio di legittimità (Cass. sez. II n. 12574 del 2014; Cass. sez. n. 7330 del 2013).

2.2. In secondo luogo le contribuenti deducevano «Vizio di insufficiente motivazione>> oltreché <<obiettiva deficienza del criterio logico che aveva condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento» - con riferimento al fatto controverso e decisivo che veniva sintetizzato nella «determinazione del valore venale del terreno donato>>. Valore che la CTR aveva stabilito esser quello indicato dall'Ufficio a seguito di parziale rinuncia avvenuta nel corso del primo giudizio, senza avere però spiegato perché per l'atto di compravendita avente a oggetto lo stesso identico terreno l'Ufficio avesse ritenuto congruo un valore inferiore. E senza inoltre aver <<tenuto conto>> della perizia di parte, nella sua parte essenziale debitamente trascritta, le cui conclusioni erano nel senso che il valore del terreno era stato correttamente dichiarato.

Il motivo è fondato giacché la CTR, con motivazione sotto questo aspetto insufficiente, ha condiviso la decisione della CTP senza chiarire le ragioni per cui fosse da disattendere il minore valore attribuito con l'avviso di rettifica della compravendita avente a oggetto lo stesso terreno. E perché inoltre nel confermare il valore indicato dall'Ufficio la CTR ha, in modo contraddittorio, ritenuto attendibili le indagini della perizia di parte le quali però portavano a conclusioni contrarie.

3. Alla cassazione della sentenza deve pertanto seguire il giudizio di rinvio, per l’accertamento degli ulteriori fatti.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie nei sensi di cui in motivazione il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che nel decidere la controversia dovrà uniformarsi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.