Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 aprile 2016, n. 6385

Previdenza - Cassa Nazionale Ragionieri e Periti commerciali - Riliquidazione del trattamento pensionistico - Domanda - Principio del pro rata

 

Svolgimento del processo

 

1. Con ricorso al giudice del lavoro di Varese, M. A. A., titolare di pensione di anzianità dal 1.12.2006, a carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza Ragionieri e Periti commerciali (CNRP, Cassa), aveva chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico, in applicazione del principio del pro rata di cui all'art. 3 comma 12 L 335/1995 secondo le modalità di calcolo previste nel tempo antecedente la delibera adottata dalla Cassa in data 22.6.2002.

2. Aveva, inoltre, chiesto che si dichiarasse che il periodo temporale di riferimento, al fine della determinazione dell'interesse annuo composto ex art. 2 comma 3 della legge 45/1990, era quello che termina al 31 dicembre dell'anno che precede la domanda di rateizzazione del pagamento dell'onere di ricongiunzione e la condanna della Cassa alla restituzione delle maggiori somme a tal titolo percepite.

3. Il Tribunale aveva accolto le domande.

4. La sentenza era stata gravata di appello principale da parte della cassa e di appello incidentale da parte del M..

5. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in data 30.5.2013, ha respinto l'appello principale e quello incidentale.

6. La Corte, per quanto oggi rileva, ha affermato che il rispetto del principio del pro rata, affermato dall'art. 3 comma 12 della legge 335/1995, impone che i provvedimenti adottandi dalle Casse di previdenza allo scopo di assicurare l'equilibrio del bilancio devono garantire la intangibilità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazione pensionistiche non siano state ancora acquisite, delle quote di contribuzione già versate e, quindi, della misura delle prestazioni potenzialmente maturate in itinere.

7. Ha precisato che l'art. 1 comma 763 della legge 296/2006 non comportava la sanatoria di tutti gli atti adottati dalla Cassa in violazione dei principio del prò rata.

8. Inoltre, ha ritenuto che il termine previsto dall'art. 2 comma 3 della legge 45/1990 doveva ritenersi il 31 dicembre dell'anno che precede la domanda di rateizzazione del pagamento dell'onere di ricongiunzione.

9. La Cassa ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, al quale ha resistito il M.

10. Fissata la discussione dinanzi alla Sezione Lavoro e depositate memorie da entrambe le parti, il Collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo essendo stato rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, un ricorso avente ad oggetto questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio.

11. A seguito della pronunzia delle sentenze n. 18136 in data 23.6/16.9.2015 e n. 17742/2015 in data 23.6/8.8.2015 delle Sezioni Unite, la causa all'udienza odierna è stata decisa, all'esito della relazione del consigliere relatore e della discussione, nel corso della quale le parti in causa ed il Procuratore Generale hanno concluso come in atti. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. per l'odierna udienza.

 

Motivi della decisione

 

I motivi di ricorso

12. Con il primo motivo la Cassa deduce, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 3, c. 12, della l. 8.08.95 n. 335.

13. Lamenta che la sentenza impugnata avrebbe ricostruito il principio del prò rata in maniera distorta e che non afferma che la pensione debba essere riliquidata secondo i vari criteri di calcolo succedutisi nel tempo (I. 9.02.63 n. 160, l. 30.12.91 n. 414 con il regolamento di esecuzione 1.01.95, l. 8.08.95 n. 335 con le modifiche del regolamento apportate con la delibera del Comitato del 28.06.97), in relazione alla contribuzione via via maturata (il che costituirebbe interpretazione rigorosa del principio del prò rata), ma ritiene che la riliquidazione debba essere effettuata sulla base di un solo criterio, quello previsto dal regolamento del 1995, prima delle modifiche apportate dalla delibera del 28.06.97, che sul piano monetario è più favorevole all'assicurato.

14. Questa interpretazione secondo la Cassa non sarebbe interpretazione corretta del principio del prò rata, ma costituirebbe, invece, l'applicazione di un principio di miglior favore sconosciuto al diritto previdenziale.

15. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360 c. l n. 4 c,p.c., nullità della sentenza per illogicità delta motivazione nella parte in cui la Corte territoriale, pur dando atto che nella fattispecie non erano in discussione il principio del "prò rata", aveva, nondimeno, ritenuto che il M. aveva diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in base al Regolamento di esecuzione del 1997 e, dunque, in base ai criteri di calcolo, che tra quelli succeditisi dalla data di iscrizione sino alla maturazione della maturazione del diritto a pensione, risultavano più favorevoli. Invoca a conforto della ammissibilità del vizio denunziato l'art. 132 c.p.c.

16. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3, c. 12, della l. 8.08.95 n. 335, in relazione all'art. 1, c. 763, della l. 30.12.06 n. 296.

17. Sostiene che quest'ultima disposizione prevede che la stabilità delle gestioni previdenziali è da ricondursi ad un arco temporale di trenta anni e che gli enti di previdenza privata (quale è essa ricorrente) adottino provvedimenti per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente il principio del prò rata in relazione alle anzianità già maturate (rispetto all'introduzione delle modifiche) e, comunque, "tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni"; che il legislatore, tuttavia, con il c. 763 non si è limitato a modificare l'art. 3, c. 12, ma ha espressamente introdotto la salvezza degli atti e delle deliberazioni assunte in precedenza ed approvate dal Ministero vigilante, con ciò intendendo mantenere la validità delle scelte volte a salvaguardare l'equilibrio di gestione nel lungo periodo.

18. Per tale ragione le determinazioni assunte da essa ricorrente nel 1997 assumerebbero ex lege il crisma della legittimità, anche se non hanno applicato rigorosamente il principio del pro rata. Sostiene che la disposizione del c. 763 è norma valida solo per il futuro, con la conseguenza, però, di lasciare in vigore le delibere adottate precedentemente.

19. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c. l n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c.

20. Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe indicato le ragioni per le quali l'art. 1 comma 763 della legge 296/2006 non comportava la sanatoria di tutti gli atti adottati da essa ricorrente.

21. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360 c. l n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 3 della legge n. 45 del 1990.

22. Ribadendo le difese svolte nel giudizi di merito sostiene che il tasso di interesse previsto dall’art. 2 comma 2 della legge 45/1990 è destinato a compensare la mancata tempestiva disponibilità da parte di essa Cassa della riserva matematica necessaria per assicurare la erogazione del trattamento pensionistico all'assicurato.

Esame dei motivi. Le sentenze delle SSUU n. 18136/2015 e n. 17742/2015

23. Il ricorso è infondato

24. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché pongono questioni di interpretazione delle leggi che delineano l'intero quadro normativo che disciplina la materia dei trattamenti pensionistici erogati dalla CNRP, vanno scrutinati alla luce dei principi di diritto affermati dalle SS.UU nelle sentenze n. 18136 in data 23.6/16.9.2015 e n. 17742/2015 in data 23.6/8.8.2015, relative a fattispecie in fatto ed in diritto In parte sovrapponibili a quella in esame.

25. Nella richiamate sentenze le SSUU hanno ricostruito la storia, le funzioni e la natura della Cassa ricorrente ed il complesso quadro normativo di fonte legale e di fonte interna, i contrasti giurisprudenziali che avevano motivato l'intervento delle stesse SSUU, e, per quanto concerne la portata e gli effetti della disposizione, qualificata di interpretazione autentica recata dall'art. 1 c. 488 della legge 27.12.2013 n. 147, i principi della Costituzione e quelli dettati dall'Art. 6 della Convenzione CEDU, nella interpretazione datane dalla Corte di Stasburgo.

26. Le SSUU hanno affermato i principi di diritto, ai quali questo Collegio ritiene di dare continuità nello scrutinio del ricorso in esame.

27. In particolare nella sentenza 18136/2015 sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

28. A). Nel regime dettato dalla l. 8.08.95 n. 335, art. 1, c. 12 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla l. 27.12.06 n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, c. 763, alla disposizione dell'art. 3, c. 12 della legge di riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1° gennaio 2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del prò rata - il cui rispetto è prescritto per gli enti previdenziali privatizzati ex d.lgs. 30.06.94 n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo delta quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti.

29. Con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.12.03), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera - per il calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 - il principio del prò rata e, quindi, trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo della pensione.

30. B). Invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 10 gennaio 2007 trova applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della 1. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, c. 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilIbrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" - e non più rispettando in modo assoluto - il principio del prò rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006.

31. Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dalla l. 27, 12, 13 n. 147, art. 1, c. 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine. Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con decorrenza del 1° gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna (delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.11.03)".

32. I motivi in esame, in applicazione dei richiamati principi, vanno respinti perché il M. ha maturato il diritto a pensione in epoca precedente il 3.12.2006 ( il 1.12.2006) e , quindi, risultano irrilevanti tanto la modifica apportata all'art. 3, c. 12, della legge 335 dall’art. 1, c. 763, della legge n. 296 del 2006 e, più che mai, l’interpretazione data dall'art. 1, c. 488 della legge n. 147 del 2013.

33. I principi sopra richiamati evidenziano l'infondatezza della prospettazione difensiva, della Cassa, secondo cui i principi affermati dalle SSUU nelle sentenze n. 18136/2015 e n. 17742/2015 non sarebbero applicabili nella fattispecie in esame, in cui verrebbe in rilievo il coefficiente di neutralizzazione introdotto con la delibera del 7.6.2003 e tanto sul rilievo che le delibere del 7.6. 2003 e del 20.12,2003 non rientrerebbero nel novero dei provvedimenti contemplati dall’art. 3 c. 12 della legge 335 del 1995.

34. La garanzia costituita dal principio c.d. del prò rata - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha, infatti, carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse (Cass, SSUU 18136/2015, e, con specifico riferimento al cd ed coefficiente di neutralizzazione Cass. 1243/2015, 1243/2015, 457/2015, 25155/2014, 18642/2012).

35. Sul secondo e sul quarto motivo

36. Il secondo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto denunziano entrambi vizi della motivazione con riferimento all'art. 132 c.p.c., sono infondati.

37. Con riguardo al secondo motivo, va osservato che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

38. E' pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della . motivazione (ex multis Cass. SSUU 8053/2014).

39. Questi vizi non sono presenti nella sentenza impugnata atteso che le affermazioni che vengono assunte come tra loro assolutamente inconciliabili costituiscono, di contro, espticitazione chiara e lineare della portata applicativa del principio del prò rata.

40. Con riguardo al quarto motivo, richiamato quanto considerato al p. 32 di questa sentenza in merito alla irrilevanza della modifica apportata all'art. 3, c. 12, della legge 335 dall'art. 1, c. 763, della legge n. 296 del 2006, va , comunque, rilevato che la Corte territoriale, richiamando un proprio orientamento giurisprudenziale, ha spiegato che lo ius superveniens costituito dall'art. 1 comma 763 della legge 296/2006 non comportava la sanatoria di tutti gli atti adottati dalla Cassa in violazione del principio dei prò rata, e tanto è sufficiente per escludere che possa dirsi che non vi fu alcuna motivazione.

41. Su quinto motivo

42. Il motivo è infondato.

43. Va data continuità all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale "nell’ambito della procedura prevista dalla L. n. 45 del 1990, art. 4 in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi a fini previdenziali per liberi professionisti, qualora l’assicurato abbia chiesto la rateizzazione delle somme da versare, l’interesse composto va riferito al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente alla domanda di rateazione, rispondendo tale soluzione all'esigenza dell'assicurato di conoscere con esattezza quanto dovuto a detto titolo e di preservare - aita data per il pagamento in un'unica soluzione, coincidente con il termine ultimo per la presentazione della domanda di rateazione - il potere dI acquisto della somma posta a carico del richiedente la ricongiunzione" (Cass. 2499/2008, 8855/2011, 245/2012, 25673/2014).

44. Avuto riguardo all'incertezza della giurisprudenza e dei dubbi interpretativi, che hanno sollecitato l'intervento delle Sezioni Unite, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.

45. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1- quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso

Compensa le spese del giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.