Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 aprile 2016, n. 6325

Tributi - IVA - Aliquota applicabile - Cessioni di melenzane grigliate cotte surgelate - Applicazione aliquota ridotta del 4 per cento

 

Ritenuto in fatto

 

La società "G. s.p.a." proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento a fini Irpeg, Iva ed Irap per l’anno 2002, con il quale l'Agenzia le aveva contestato: 1) di aver ceduto melanzane grigliate alla "N. S. s.p.a." di Milano, applicando l'aliquota Iva del 4%, anziché del 10%; 2) di non aver contabilizzato tutti i ricavi della vendita di prodotti agricoli alla "Associazione Ortofrutticola Molisana s.c. a r.l.", stanti le differenze riscontrate tra quantità indicate in fattura e nei documenti di trasporto; 3) di aver effettuato cessioni intracomunitarie per soli € 452.568,00 (non già € 2.808.801,00), con conseguente emissione, per la differenza, di fatture per operazioni inesistenti.

La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza accoglieva il ricorso ed annullava l'avviso per inadeguatezza della sua motivazione "per relationem".

La Commissione Tributaria Regionale della Calabria riformava la decisione di prime cure, ritenendo valida la motivazione ma dichiarando illegittimo l'avviso limitatamente al rilievo 3), in quanto frutto di palesi errori degli accertatori, con accoglimento invece dell'appello dell’amministrazione sui primi due rilievi, in ordine ai quali osservava: 1) che l'aliquota agevolata del 4% era applicabile solo alle cessioni di ortaggi destinati alla conservazione temporanea, restando applicabile quella del 10% per gli ortaggi immediatamente edibili, a prescindere dalla differenza tra surgelazione o refrigerazione; 2) che il contribuente non aveva fornito la prova della giustificazione addotta sulla riscontrata discrepanza tra i quantitativi di pomodoro riportati in fattura e quelli indicati nei documenti di trasporto (ossia il calo naturale del prodotto in conseguenza del trasporto).

Per la cassazione della sentenza d'appello n. 292/1/10 del 19.11.2010 la contribuente ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo - corredato da memoria ex art. 378 c.p.c. - al cui accoglimento la controricorrente Agenzia delle entrate non si è opposta, alla luce dei giudicati frattanto intervenuti su altre tre annualità, facendo però valere l'acquiescenza della ricorrente sulla contestazione di cui al rilievo n. 2) dell'avviso.

 

Considerato in diritto

 

1. Con l'unico motivo di ricorso, proposto, la contribuente deduce la "violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633/72, in relazione all'art. 360, c.l n.3 c.p.c., nella parte in cui la CTR ha ritenuto applicabile alle "melanzane grigliate" surgelate l'aliquota del 10% e non quella del 4% prevista per i prodotti congelati, anche se cotti (tabella Iva, parte II punti 5 e 6 e parte III, punti 69 e 70). Comunque con richiesta di applicazione del giudicato esterno sullo stesso problema tra le stesse parti", in riferimento alle richiamate pronunce rese da questa Corte sulle annualità 1999, 2000 e 2001 (Cass. nn. 7535/11, 20043/11, 21137/11).

2. Il motivo è fondato, tanto che si registra, al riguardo, l'adesione dell'amministrazione controricorrente.

3. In effetti, come già statuito nei precedenti invocati, "le melanzane oggetto sono caratterizzate da preventiva cottura (mediante grigliatura) e da successivo procedimento di congelamento. In funzione di tale trattamento, qualificato da cottura e successivo congelamento, esse risultano elettivamente inquadrabili - piuttosto che nella previsione di cui ai punti 69 e 70 della parte III della Tabella A allegata alla normativa Iva, che riguardano rispettivamente "ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri" e "ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico" e li assoggettano all'aliquota del 10% - in quella ai cui al punto 6 della parte II della Tabella medesima, che riguarda, specificamente, "gli ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati"; e ciò senza che sulla classificazione possa incidere, non assumendo in proposito rilievo di elemento scriminante, l'eventuale (e, peraltro, in fatto negata) immersione in olio del prodotto" (cfr. Cass. nn. 21137 e 7535 del 2011).

4. Una volta appurata l'illegittimità del corrispondente rilievo n. 1) dell'avviso di accertamento, e del passaggio In giudicato dell'analoga statuizione del giudice d'appello sui rilievo n. 3) - relativo alla fatturazione di operazioni di cessione intracomunitaria ritenute inesistenti - occorre peraltro darsi atto della pacifica acquiescenza prestata dalla contribuente sul rilievo n. 2) dell'avviso, afferente la mancata contabilizzazione di ricavi.

5. In questi limiti la sentenza va dunque cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa sul merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., nei termini indicati in dispositivo, unitamente alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente; le peculiarità della vicenda processuale giustificano Invece la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al rilievo di cui al punto 1) dell'avviso di accertamento e, decidendo nel merito, accoglie sul medesimo punto l'originarlo ricorso della società contribuente. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.600,00 (di cui € 200,00 per esborsi), con compensazione delle spese dei gradi di merito.