Prassi - MINISTERO GIUSTIZIA - Nota 31 marzo 2016, n. 58230

Mutamento della geografia giudiziaria; effetti sugli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

 

L’art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante la "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero", ha disposto la soppressione di 31 tribunali non provinciali.

A mente dell’art. 7 del D.lgs 28 giugno 2005, n. 139 recante "Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34", "1. In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell’Albo e negli elenchi tenuti dall’Ordine medesimo. 2. In ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma 1, è costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia.".

In base all’art. 35 del medesimo D.lgs, "Non si può essere iscritti che in un solo Albo, in una sola Sezione o in un solo elenco speciale. L’infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare."

L’art. 36 dispone altresì: "Per l’iscrizione nell'Albo è necessario: (...) d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l’Ordine cui viene richiesta l’iscrizione od il trasferimento".

L’art. 37 prevede, infine che: "La domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell’Albo o dell’elenco speciale è presentata al Consiglio dell’Ordine territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo".

La legge di riforma della geografia giudiziaria non contiene espresse disposizioni che regolino la sorte giuridica degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti nel circondario dei tribunali soppressi.

Considerato l’approssimarsi della scadenza sia di codesto Consiglio nazionale, sia di tutti i Consigli territoriali dell’Ordine, fissata ai sensi rispettivamente dell’art. 68 e dell’art. 63 del D.lgs n. 139/2005 al prossimo 31 dicembre 2016, appare opportuno fornire alcune indicazioni che possano rivelarsi di utilità in vista delle prossime elezioni degli organi consiliari, nell’esercizio della funzione di vigilanza che l’ordinamento assegna a questo Dicastero a norma dell’art. 6, comma 3, del D.lgs n. 139/2005.

Come si può notare dall’esame della normativa sopra menzionata, il complessivo ordito normativo stabilisce una completa sovrapponibilità tra territorio del circondario di tribunale e territorio dell’Ordine territoriale dei commercialisti, statuendo espressamente che nel circondario del tribunale non può insistere (esistere) che un solo Ordine territoriale dei commercialisti.

Questa è la ragione della diretta influenza delle modifiche apportate dal citato D.lgs. n. 155/2012 sul numero e sull’estensione degli Ordini territoriali dei commercialisti. Pertanto, in assenza di una disposizione normativa espressa di segno contrario, deve ritenersi che la soppressione del circondario di un tribunale comporti, ex lege, anche la soppressione del corrispondente Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituito nel relativo circondario di tribunale.

Conseguentemente, in osservanza dei principi costituzionali di legalità dell’azione amministrativa e di buon andamento della pubblica amministrazione, cui anche gli enti esponenziali degli Ordini professionali devono conformarsi, al fine di assicurare che la situazione fattuale amministrativa si adegui al dettato normativo, negli Ordini corrispondenti ai tribunali soppressi non si dovrà procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi consiliari; essi confluiranno automaticamente negli Ordini già esistenti nel territorio rientrante nel circondario di tribunale interessato.

I professionisti appartenenti agli Ordini istituiti nei circondari dei tribunali soppressi devono conseguentemente ritenersi iscritti, ex lege - peraltro in conformità con quanto disposto dal citato art. 36 del D.lgs. n. 139/2005 - agli Ordini già esistenti nei circondari dei tribunali che hanno esteso il proprio circondario al territorio o alla porzione di esso già ricompreso in quello di un ufficio giudiziario soppresso o modificato dal D.lgs. n. 155/2012 e successive integrazioni.

I Consigli dell’Ordine che acquisiranno tali professionisti cureranno l’aggiornamento del relativo albo, secondo i propri rispettivi regolamenti interni.

Quanto allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli, sarà cura dei Consigli dell’Ordine inglobanti garantire ai professionisti provenienti dagli Ordini soppressi l’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, in particolare diffondendo sollecitamente le informazioni necessarie.

Si auspica pertanto che, al fine di individuare tempestivamente gli aventi diritto al voto, destinatari dell’avviso di convocazione dell’Assemblea elettiva, nonché per la determinazione del numero dei componenti i Consigli ai sensi dell’art. 9 del D.lgs n. 139/2005, i Consigli inglobanti provvedano, eventualmente in collaborazione con i Consigli degli Ordini prossimi alla definitiva cessazione dalle funzioni, al celere esame delle posizioni dei professionisti provenienti dagli Ordini soppressi ai fini della loro iscrizione nell’albo.

Allo scopo di garantire che il nuovo Consiglio nazionale, ugualmente prossimo alla scadenza, costituisca la più fedele espressione della nuova composizione degli Ordini territoriali, così come riallineati alla attuale conformazione dei circondari di tribunale, sarà cura del Consiglio nazionale uscente individuare - a norma dell’art. 9, comma 7, del D.lgs n. 139/2005 - la data nella quale si dovranno tenere le elezioni dei Consigli dell’Ordine in modo tale da assicurare che i Consigli dell’Ordine neoeletti possano insediarsi in tempo utile per procedere all’elezione del nuovo Consiglio nazionale nella data che sarà indicata da questo Ministero ai sensi dell’art. 25, comma 5 ultimo periodo, del D.lgs n. 139/2005.

Atteso che - secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 6, del D.lgs n. 139/2005 - le elezioni dei Consigli dell’Ordine si devono tenere tutte nella stessa data, nonché per evidenti ragioni di opportunità e di linearità dell’azione amministrativa, appare necessario che anche le sorti dei Consigli dell’Ordine non interessati dalle modifiche territoriali disposte dal D.lgs n. 155/2012 si conformino al sopradescritto cronoprogramma, in maniera tale da consentire lo svolgimento in modo unitario sia delle elezioni dei Consigli dell’Ordine sia di quelle del Consiglio nazionale.

Infine, nel prendere atto della mancanza di una norma primaria che disciplini le formalità di liquidazione degli Ordini soppressi, si deve ritenere che i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli enti saranno regolati secondo la disciplina generale delle persone giuridiche nella cui tipologia sono annoverabili, ferma restando l’autonomia negoziale degli stessi ove intendano regolare tali rapporti prima della cessazione.

Si prega di assicurare la tempestiva e accurata osservanza delle disposizioni ricordate.