Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 28 dicembre 2015, n. 425

Individuazione dell’Inps quale Organismo Intermedio del PON "Iniziativa Occupazione Giovani"

Articolo 1

Oggetto

 

1. L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) viene individuato con il ruolo di Organismo Intermedio del PON "Iniziativa Occupazione Giovani", ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e pertanto ad esso sono delegate le funzioni previste dall'articolo 125, paragrafi 2 (lettera b, c, d, e), 3, 4 (lettera a, b, c, d), 5 e 6 del summenzionato Regolamento.

2. Il presente Decreto disciplina i rapporti giuridici tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG, e l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio, per l'attuazione della Misura 9 "Bonus Occupazione" del "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani", ai sensi dell'articolo 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. L'INPS è incaricato della completa gestione della misura di cui al comma 2 del presente articolo, da effettuarsi mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite alle Regioni e alla Provincia Autonoma di Trento in qualità di Organismi Intermedi del PON IOG, nell'ambito dei rispettivi Piani di Attuazione Regionali.

4. La gestione della misura da parte dell'INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a euro 150.296.589,01 ripartiti come indicato nell'Allegato n. 1 al Decreto Direttoriale n. 385/11/2015 del 24 novembre 2015, in conformità a quanto riportato nelle Convenzioni stipulate tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e le Regioni/P.A.

5. L'INPS svolge i compiti dell'AdG, su delega del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, limitatamente alle funzioni di gestione, controllo e monitoraggio dell'incentivo, come specificate al successivo articolo 2.

6. L'incentivo previsto dalla Misura Bonus Occupazionale è fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti dal datore di lavoro.

7. L'incentivo previsto dalla Misura Bonus Occupazionale è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017.

8. Il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) adottato per la gestione dell'Incentivo stabilisce le procedure con le quali l'INPS realizzerà le attività disciplinate dal presente Decreto.

9. L'INPS utilizzerà, quale sistema di gestione e controllo, il Si.Ge.Co. adottato in attuazione della Convenzione stipulata per la gestione dell'operazione "Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani", a valere sull'Asse B - "Occupabilità" del PON Azioni di Sistema Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" - Programmazione 2007-2013.

 

Articolo 2

Obblighi in capo all'Organismo Intermedio

 

1. L'INPS, in qualità di Organismo Intermedio di gestione, dovrà:

a) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del PON, i necessari raccordi con l'AdG, adeguando, ove possibile, i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall'AdG medesima;

b) partecipare attivamente ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale/regionale, in particolare alle riunioni del Comitato di sorveglianza e del Comitato di Indirizzo ed Attuazione del PON;

c) presentare il Piano Esecutivo, entro un mese dall'entrata in vigore del presente Decreto, nonché i relativi aggiornamenti su richiesta dell'AdG;

d) garantire che i beneficiari siano individuati conformemente ai criteri di selezione di cui all'articolo 2 del Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene coerenti e conformi con quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/13 e alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione, anche in materia di pubblicità e comunicazione;

e) eseguire i controlli di primo livello secondo quanto previsto dal Si.Ge.Co., che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene coerenti e conformi a quanto previsto dall'articolo 125 del Regolamento (CE) 1303/2014, sul diritto alla fruizione dell'Incentivo sulla base delle informazioni rilevabili dai moduli telematici e dalle denunce contributive con le modalità specificate nel Si.Ge.Co;

f) esaminare e definire le richieste di riesame dei provvedimenti di diniego o autorizzazione dell'incentivo;

g) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, ad informare l'AdG, l'Autorità di Certificazione del PON, e l'Autorità di Audit, in merito a eventuali procedimenti di carattere giudiziario o amministrativo, superiori a euro 10.000,00 (diecimila/00), che dovessero interessare le operazioni cofinanziate dal PON, oggetto del presente Decreto, e collaborare alla tutela degli interessi del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e delle Regioni/Provincia Autonoma di Trento;

h) tenere una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

i) garantire, previa verifica di compatibilità con i propri sistemi informativi e con i dati disponibili, il trasferimento automatico dei dati per l'alimentazione del sistema SIGMAGIOVANI messo a disposizione dall'AdG, per la registrazione e conservazione dei dati contabili relativi alle linee di attività attribuite segnalandone eventuali malfunzionamenti al MLPS che si farà carico della risoluzione degli stessi;

j) trasmettere annualmente, all'AdG, i dati contabili relativi alla gestione dell'incentivo;

k) trasmettere, all'AdG, ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le procedure stabilite dal Si.Ge.Co., su base trimestrale ed a partire dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione della presente convenzione, un rendiconto contenente le informazioni di sintesi e analitiche relative alla gestione dell'Incentivo acquisite attraverso le dichiarazioni contributive inviate dai datori di lavoro e gli ulteriori strumenti di accertamento a disposizione dell'INPS, con specifico riferimento a:

- numero di protocollo informatico dell'istanza di incentivo;

- codice fiscale e denominazione del datore di lavoro che ha fruito dell'Incentivo;

- codice fiscale del lavoratore assunto;

- tipologia di contratto di lavoro (assunzione a tempo determinato/indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato di rapporto di lavoro a termine);

- importo dell'Incentivo;

- importo dell'Incentivo in relazione al quale sia stata accertata, dall'INPS, l'indebita fruizione.

I rendiconti saranno accompagnati dalla Dichiarazione di ricevibilità delle spese come previsto dal Si.Ge.Co., ai fini della successiva elaborazione della domanda di pagamento alla Commissione Europea;

I) definire procedure per il recupero degli importi relativi a incentivi indebitamente fruiti;

m) esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell'AdG;

n) fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei controlli di II livello a questa assegnati dai regolamenti comunitari;

o) fornire supporto per le eventuali verifiche condotte da altri organismi comunitari e/o nazionali;

p) fornire all'AdG il contributo per la stesura del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto finale di esecuzione del PON;

q) garantire il rispetto delle indicazioni previste dall'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in merito alla pubblicazione dell' "emblema" dell'Unione Europea sugli opportuni atti amministrativi relativi all'incentivo e fornire adeguate informazioni in ordine al finanziamento dell'incentivo, con

evidenza del cofinanziamento del F.S.E. ed altro finanziamento pubblico per ottemperare all'obbligo in materia di pubblicazione degli elenchi dei beneficiari (come previsto dal Regolamento suddetto i nomi dei partecipanti a un'operazione dell'FSE non vengono pubblicati);

r) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti, le informazioni in formato elettronico ed i dati relativi all'attuazione del progetto relativi alle minori entrate conseguenti la concessione degli incentivi autorizzati ed erogati e agli audit siano conservati, secondo quanto disposto dall'articolo 140 del Regolamento (CE) n. 1303/2014, per tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o, qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale.

 

Articolo 3

Obblighi in capo all'Autorità delegante

 

1. La Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, in qualità di AdG delegante, si impegna nei confronti dell'INPS, quale Organismo Intermedio di gestione, a:

a) richiedere le previsioni di impegno e le previsioni di spesa all'INPS con cadenza trimestrale, fatte salve eventuali richieste con periodicità diverse, al fine di assicurare gli obblighi di impegno delle risorse finanziarie stanziate ed evitare il disimpegno delle risorse al 31 dicembre 2018;

b) rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 4;

c) assicurare all'INPS il supporto necessario al fine di consentire l'applicazione tempestiva e conforme delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per gli interventi FSE;

d) attuare, in collaborazione con l'INPS, le iniziative in materia di informazione e pubblicità previsti dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

e) garantire l'utilizzo di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità dei dati relativi alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli Audit ed alla valutazione;

f) garantire che l'INPS riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;

g) informare l'INPS in merito alla irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PON che possano avere ripercussioni sull'operazione di propria competenza;

h) fornire all'INPS tutte le informazioni utili ai lavori del Comitato di Sorveglianza ed al Comitato di Indirizzo ed Attuazione dei PON;

i) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Decreto.

 

Articolo 4

Risorse attribuite e circuito finanziario

 

2. Allo scopo di esercitare la delega di cui all'articolo 1 comma 1, sono rese disponibili all'INPS risorse complessive pari a €. 150.296.589,01.

3. Tale importo corrisponde alle risorse complessivamente assegnate alle Regioni/P.A. per l'attuazione della Misura 9 "Bonus Occupazionale", come riportato all'Allegato 1 del Decreto Direttoriale n. 385/11/2015 del 24 novembre 2015.

4. L'INPS gestisce le risorse suindicate tenendo conto dei limiti delle risorse disponibili per ciascuna Regione e Provincia Autonoma di Trento, sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata e comunque nel limite massimo di cui all'Allegato 1 del Decreto Direttoriale n. 385/11/2015 del 24 novembre 2015, ferma resta nonché dell'eventuale riprogrammazione delle risorse da parte delle Regioni e Provincia Autonoma di Trento.

 

Articolo 5

Adempimenti ex decreto legislativo 196/2003

 

1. Ciascuna delle parti in qualità di autonomo titolare è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni od integrazioni (di seguito, denominato, "Codice") in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ai sensi dell'articolo 11 del Codice, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

3. Le parti assicurano che i dati trattati siano utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione e garantiscono che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del Codice. I soggetti sopra menzionati utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente Convenzione, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.

 

Articolo 6

Durata ed efficacia

 

1. Il presente Decreto ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi.

2. L'ammissibilità delle spese previste nel presente Decreto è subordinata alla ricezione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del medesimo, della formale conferma da parte dell'INPS che il Si.Ge.Co. di cui all'articolo 1, comma 9 è in tutte le sue parti conforme all'attuale struttura organizzativa e gestionale dell'Istituto.

 

Articolo 7

Disposizioni finali

 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa riferimento al Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 8 agosto 2014 e al Decreto Direttoriale n. 385/11/2015 del 24 novembre 2015, che costituiscono la base giuridica delle Misura Bonus Occupazionale, nonché alle circolari adottate dall'Istituto in attuazione dei predetti decreti.

2. Per quanto non previsto dal Si.Ge.Co. adottato dall'INPS, circa le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 1303/2014, si fa riferimento al Si.Ge.Co. adottato dall'AdG.

3. Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it e sul sito www.garanziagiovani.gov.it.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data della sua pubblicazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.