Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 aprile 2016, n. 13218

IVA - Evasione - Imprenditore supera la nuova soglia di punibilità soltanto di qualche migliaia di euro - Punibilità

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con sentenza del 9 ottobre 2014, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato - quanto alla responsabilità penale - la sentenza del Tribunale di Cosenza dell'11 dicembre 2013, con la quale l'imputato era stato condannato, per l'omesso versamento entro il termine di legge dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2007, pari ad euro 270,703,00 (art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000) alla pena di otto mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie; dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo di sei mesi; dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per un periodo di un anno; dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, per un periodo di un anno; oltre all'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria e alla pubblicazione della sentenza per un periodo di 15 giorni; con sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si rileva la violazione dell'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen., sull'assunto che i difensori dell'imputato non avrebbero mai ricevuto la notificazione del decreto di citazione a giudizio. Le notificazioni sarebbero state, infatti, effettuate a mezzo fax, in mancanza, nel fascicolo d'ufficio, di un provvedimento dell'autorità giudiziaria con il quale fosse autorizzata l'utilizzazione di tale mezzo. Né risulterebbe, in calce all'atto, l'attestazione dell'ufficio trasmittente di avere trasmesso l'originale. La nullità delle notifiche ai difensori non potrebbe ritenersi superata per la presenza dei rapporti di trasmissione dei fax, perché tali rapporti provano solo l’avvenuto invio del fax, ma non danno alcuna certezza sulla loro corretta e regolare ricezione da parte dei destinatari.

2.2. - Si deduce, in secondo luogo, la violazione dell'art. 220 norme att. cod. proc. pen. In particolare, nel corso delle attività di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, precisamente il 30 settembre 2008, sarebbero emersi indizi di reato a carico dell'odierno ricorrente, senza che l'organo accertatore avesse immediatamente avvisato quest'ultimo dei suoi diritti difensivi. La Corte d'appello aveva invece fondato la decisione di condanna sulla base della documentazione predisposta dall'Agenzia delle entrate, in violazione del diritto della difesa.

2.3. - In terzo luogo, si prospetta la mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avente ad oggetto la produzione di documentazione medica relativa alle gravissime condizioni di salute nelle quali versava l'imputato nel periodo 2007-2008, ovvero al momento della pretesa commissione del fatto di reato, oltre alla visura camerale della società e alla richiesta di integrazione della consulenza tecnica già depositata in primo grado, nonché alla richiesta di perizia d'ufficio, diretta a dimostrare la correlazione contabile fra il mancato incasso delle fatture emesse nel 2007 e il mancato versamento dell'Iva. Si sostiene, in particolare, che la richiesta di rinnovazione sarebbe stata rigettata dalla Corte d'appello con ordinanza emessa all'udienza del 9 ottobre 2014, non supportata da adeguata motivazione.

2.4. - Con una quarta censura, si denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla prova dell'elemento materiale del fatto. Questa sarebbe, in particolare, costituita dalla sola documentazione redatta dall'Agenzia delle entrate, inficiata da nullità, perché assunta in violazione dell'art. 220 norme att. cod. proc. pen.

2.5. - In quinto luogo, si deducono la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sul rilievo che l'imputato avrebbe assunto la carica di amministratore della società solo il 4 aprile 2008, cosicché non poteva ritenersi a lui imputabile la crisi economica che aveva investito la società nell'anno 2007 e che era stata la causa dell'omesso versamento del tributo.

2.6. - Si lamenta, infine, che la Corte d'appello non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, in misura pari a euro 38,0 al giorno, ai sensi dell'art. 135 cod. pen., nella formulazione vigente all'epoca del fatto. Sarebbe, inoltre, violato l'art. 37 cod. pen., perché le sanzioni accessorie interdittive irrogate nel caso specie hanno una durata maggiore della sanzione principale.

2.7. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, si rileva che l'omissione supera la nuova soglia di rilevanza penale, entrata in vigore a seguito della riforma dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, di soli euro 20.703,00; di talché potrebbe trovare applicazione l'art. 133 bis cod. pen., in presenza di una speciale tenuità del fatto, che dovrebbe essere valutata anche alla luce della preesistenza della crisi economica della società rispetto al momento dell'assunzione da parte dell'imputato della qualità di legale rappresentante.

 

Considerato in diritto

 

3. - Il ricorso è parzialmente fondato.

3.1. - Il primo motivo di doglianza - con cui si rileva la violazione dell'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen., sull'assunto che i difensori dell'imputato avrebbero ricevuto la notificazione del decreto di citazione a giudizio effettuata a mezzo fax, in mancanza, nel fascicolo d'ufficio, di un provvedimento dell'autorità giudiziaria con il quale fosse autorizzata l'utilizzazione di tale mezzo - è infondato.

La difesa non prende in considerazione il noto e consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la notificazione a mezzo fax rientra tra le forme ordinarie che non richiedono, a differenza delle forme particolari di notificazione di cui all'art. 150 cod. proc. pen., un previo decreto motivato ad hoc del giudice, da inserire nel fascicolo processuale (sez. fer., 14 settembre 2010, n. 34028, rv. 248184). E, trattandosi di una forma ordinaria di notificazione da eseguirsi con mezzi tecnici idonei ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen., al fine di procedere alla stessa, è sufficiente una "disposizione" consistente anche in un provvedimento organizzatorio di carattere generale, estraneo al fascicolo processuale (ex plurimis, sez. 2, 9 febbraio 2010, n. 8031, rv. 246450; sez. 3, 28 gennaio 2010, n. 6395, rv. 246256; sez. 4, 21 marzo 2007, n. 24842, rv. 236850).

E, nel caso di specie, la stessa difesa non ha lamentato l'inesistenza di un tale provvedimento organizzatorio di carattere generale, ma semplicemente la mancanza di un provvedimento ad hoc nel fascicolo processuale.

Manifestamente infondato è anche l'ulteriore rilievo difensivo, secondo cui la notificazione sarebbe nulla perché non risulterebbe, in calce all'atto, l'attestazione dell'ufficio trasmittente di avere trasmesso l'originale; attestazione richiesta dall'art. 148, comma 2-bis, richiamato.

La giurisprudenza di questa Corte ha ampiamente chiarito che la notificazione eseguita mediante fax non richiede, per il suo perfezionamento, la conferma da parte del destinatario dell'avvenuta ricezione, essendo sufficiente l'attestazione dell'avvenuto invio dell'atto, seguita dal rapporto di positiva trasmissione (ex plurimis, sez. fer., 11 settembre 2014, n. 53570, rv. 261543; sez. 2, 21 marzo 2013, n. 17573, rv. 256926).

Più in particolare, quanto alla mancanza della prescritta attestazione, in calce all'atto inviato, dell'avvenuta trasmissione del testo originale da parte del cancelliere trasmittente, ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve ritenersi che la relativa violazione, non determini alcuna nullità, ma costituisca mera irregolarità, in difetto di una espressa sanzione di nullità (che il principio di tassatività delle nullità imporrebbe), e della configurabilità di una nullità di carattere generale, in quanto il difensore, attraverso la ricezione del fax presso il suo studio, è pur sempre posto in condizione di conoscere l'esistenza dell'atto notificato (sez. 2, 6 dicembre 2012, n. 11277, rv. 254874).

Vanno dunque ribaditi i seguenti principi di diritto: 1) la notificazione a mezzo fax rientra tra le forme ordinarie che non richiedono, a differenza delle forme particolari di notificazione di cui all'art. 150 cod. proc. pen., un previo decreto motivato ad hoc del giudice, da inserire nel fascicolo processuale: è sufficiente una "disposizione" consistente anche in un provvedimento organizzatorio di carattere generale, estraneo al fascicolo processuale; 2) in tema di notificazioni di atti, in ogni caso in cui essi possano o debbano essere consegnati al difensore, la mancanza dell'attestazione in calce all'atto inviato a mezzo fax, da parte del cancelliere trasmittente, dell'avvenuta trasmissione del testo originale (prevista dall'art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.) non determina alcuna nullità, ma costituisce mera irregolarità.

3.2. - Il secondo e il quarto motivo di doglianza possono essere trattati congiuntamente, perché si riferiscono entrambi alla pretesa violazione dell'art. 220 norme att. cod. proc. pen. da parte del funzionario accertatore, che non avrebbe avvisato l'odierno imputato dei suoi diritti difensivi, pur essendo emersi indizi di reità nel corso dell'ispezione tributaria a suo carico.

Si tratta di censure manifestamente infondate, perché basate sull'assunto - puntualmente smentito dalle sentenze di primo e secondo grado - che la prova del reato deriverebbe dalle attività ispettive svolte dall'Agenzia delle Entrate. Il fatto di reato, che consiste nella semplice omissione del pagamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione entro il termine previsto, è stato, infatti, dimostrato semplicemente sulla base della dichiarazione stessa - come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale - senza che fossero necessarie ulteriori attività di indagine; cosicché l'eventuale violazione dell'art. 220 richiamato - peraltro meramente asserita dalla difesa - sarebbe comunque del tutto irrilevante.

3.3. - Infondato è il terzo motivo, con cui si prospetta la mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte d'appello, con ordinanza del 9 ottobre 2014 ha correttamente ritenuto non necessaria ai fini della decisione la riapertura del dibattimento. Infatti la richiesta difensiva aveva ad oggetto, in primo luogo, la produzione di documentazione medica relativa alle supposte "gravissime condizioni di salute" nelle quali l'imputato si sarebbe trovato nell'anno 2007; produzione evidentemente irrilevante, perché riferita a un momento precedente alla sua assunzione della qualità di amministratore della società, avvenuta - secondo la stessa prospettazione difensiva - solo il 4 aprile 2008 e, dunque, in periodo successivo a quello al quale la documentazione medica in questione avrebbe fatto riferimento. La stessa difesa aveva, inoltre, chiesto di produrre una visura camerale della società, dalla quale risultava una circostanza del tutto pacifica e, cioè, che l'imputato avesse assunto la qualità di amministratore solo il 4 aprile 2008. Aveva, infine, formulato una richiesta di integrazione di una consulenza di parte e, in via subordinata, l'espletamento di perizia d'ufficio allo scopo di dimostrare la correlazione contabile fra il mancato incasso delle fatture emesse nel 2007 e mancato versamento dell'Iva. Tale richiesta non può essere considerata come riferita a fatti sopravvenuti rispetto all'istruttoria dibattimentale di primo grado; e anzi, a ben vedere, essa non ha neanche per oggetto prove in senso stretto, ma, al più, strumenti di ulteriore valutazione della prova a discarico, che è costituita dalla documentazione contabile della società, già ampiamente valutata dai giudici di primo e secondo grado.

3.4. - Inammissibile, per genericità, è il quinto motivo di ricorso, con cui si deducono la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sull'assunto che l'imputato avrebbe assunto la carica di amministratore della società solo il 4 aprile 2008. Ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato è, infatti, il mancato versamento dell'Iva entro il termine di legge da parte del soggetto formalmente tenuto a tale versamento, che, nel caso di specie era appunto l'imputato, il quale non ha sostanzialmente negato di avere consapevolmente assunto la carica di amministratore della società, a con gli obblighi che la stessa comportava, ma si è limitato ad asserire, senza alcuno specifico riferimento agli atti di causa, che la crisi economica che aveva investito la società nell'anno 2007 era stata la causa dell'omesso versamento dei tributo.

3.5. - È Invece fondato il sesto motivo di doglianza. Dall'esame dell'atto di appello, risulta che la difesa aveva chiesto espressamente, seppure in via subordinata, la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria; richiesta sulla quale la Corte d'appello non si è effettivamente pronunciata, neanche per implicito. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente a tale profilo.

Sussiste, inoltre, la lamentata violazione dell'art. 37 cod. pen., perché le sanzioni accessorie interdittive irrogate nel caso specie hanno una durata maggiore della sanzione principale, che è di quattro mesi di reclusione. Come di recente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, sono riconducibili al novero delle pene accessorie la cui durata non è espressamente determinata dalla legge penale quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale, ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, con la conseguenza che la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta. E ciò vale anche per le pene accessorie previste per i reati tributari dall'art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000 (si vedano: sez. un., 27 novembre 2014, n. 6240, rv. 262328, la quale ha risolto i contrasti giurisprudenziali sul punto; nonché le precedenti sez. 3, 2 aprile 2014, n. 20428, rv. 259650; sez. 5, 3 dicembre 2013, n. 2925, rv. 257940; sez. 5, 30 giugno 2010, n. 29780, rv. 248258).

Tali principi operano in via automatica e possono essere direttamente applicati nel caso di specie da questa Corte, senza la necessità di operare sul punto un rinvio al giudice di merito, perché le sanzioni accessorie temporanee devono essere rideterminate nella misura di quattro mesi, corrispondente a quella della pena principale.

3.6. - Il motivo di doglianza proposto con la memoria depositata in prossimità dell'udienza - con cui si rileva che l'omissione supera la nuova soglia di rilevanza penale, entrata in vigore a seguito della riforma dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, di soli euro 20.703,00 e si chiede, di conseguenza l'applicazione l'art. 133 bis cod. pen., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015, in presenza di una speciale tenuità del fatto - è inammissibile.

La natura sostanziale dell'istituto di nuova introduzione implica la possibilità di applicare l'art. 133 bis cod. pen. anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, per la retroattività della legge più favorevole, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, cod. pen. Può anche ritenersi che la questione della particolare tenuità del fatto sia proponibile anche nel giudizio di legittimità, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: si tratta, nel caso di specie, di questione che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, non essendo ancora entrata in vigore la relativa disciplina. L'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. presuppone, tuttavia, valutazioni di merito, oltre che la necessaria interlocuzione dei soggetti interessati. Da ciò consegue che, nel giudizio di legittimità, dovrà preventivamente verificarsi la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, procedendo poi, in caso di valutazione positiva, all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito affinché valuti se dichiarare il fatto non punibile. E la causa di non punibilità potrà ritenersi sussistente solo in presenza del duplice requisito della particolare tenuità dell'offesa della non abitualità del comportamento, dovendosi desumere la particolare tenuità dell'offesa dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen., ovvero: natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa (sez. 3, 8 aprile 2015, n. 15449, rv. 263308; sez. 3, 22 aprile 2015, n. 21474, rv. 263693).

Nel caso di specie, la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., introdotta dal d.lgs. n. 28 del 2015, risulta manifestamente insussistente in ragione dell'ammontare del debito stesso, di euro 270.703,00, che supera di ben euro 20.703,0 la soglia di punibilità di euro 250.000,00 fissata dalla disposizione incriminatrice nella, più favorevole, formulazione attualmente vigente introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015). Si tratta, dunque, di una fattispecie non particolarmente tenue sul piano oggettivo, anche in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a sanzione penale è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di punibilità; cosicché potrebbe essere ritenuta di particolare tenuità solo un'omissione di ammontare vicinissimo a tale soglia (sez. 3, 5 maggio 2015, n. 40774, rv. 26507).

Risultano, in ogni caso, del tutto generiche e meramente assertive le deduzioni difensive circa la preesistenza della crisi economica della società rispetto al momento dell'assunzione da parte dell'imputato della qualità di legale rappresentante.

4. - In conclusione, (a sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla durata delle pene accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, da rideterminarsi in quattro mesi per ciascuna. La sentenza deve altresì essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, limitatamente alla mancata statuizione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva. Il ricorso deve essere, nel resto, rigettato.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata delle pene accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, che ridetermina in quattro mesi ciascuna. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata statuizione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva, con rinvio, sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Rigetta nel resto del ricorso.