Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 25 marzo 2016, n. 329

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei Comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro in Provincia di Cosenza

 

Art. 1

Materiali litoidi e vegetali

 

1. I materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, in attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 285 del 16 settembre 2015, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane o pedemontane, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 285 del 2015 assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.

 

Art. 2

Avvalimento di personale

 

1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 285 del 16 settembre 2015 è autorizzato ad avvalersi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, di una unità di personale titolare di incarico dirigenziale del Ministero dell'interno, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, al di fuori dell'orario di servizio, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da impiegare nelle attività di cui alla citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 285/2015.

2. Al titolare di incarico dirigenziale di cui al comma 1 spetta, in deroga all'art. 6, comma 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il rimborso delle spese di viaggio, nel limite massimo complessivo di € 3.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 285 del 16 settembre 2015.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 1° aprile 2016, n. 76.