Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 marzo 2016, n. 6174

Rapporto di lavoro - Inquadramento - Determinazione livello superiore - Raffronto tra mansioni svolte e categorie del CCNL

 

Svolgimento del processo

 

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, ha riconosciuto il diritto di V.D., dipendente di P. come geometra di VI categoria, ad essere inquadrato nella categoria di quadro di 2° livello con condanna di P. a pagare le differenze retributive.

La Corte ha ritenuto infondata la domanda del ricorrente volta ad ottenere l’inquadramento nell’area quadri di I livello caratterizzata della gestione di grandi unità produttive e dall’ampia autonomia e discrezionalità.

Ha, invece, ritenuto sussistere le caratteristiche per l’inquadramento nel II livello per il quale era richiesta una preparazione professionale specializzata, la responsabilità di gestione di unità organizzative di media rilevanza e la facoltà di iniziativa nell’ambito delle direttive gestionali con piena responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti.

Ha rilevato che il D. era addetto alla progettazione dei lavori degli uffici dell’intera regione ma tali lavori erano dati con incarico del capo reparto e che l’appellante espletava tutta l’opera con visto finale da parte del capo reparto.

Ha affermato che l’attività di progettazione ed esecuzione dei lavori veniva svolta in relativa autonomia dell’appellante in quanto vi era sempre un controllo del superiore gerarchico, autonomia che però cessava per i lavori di importo superiore ai 300 milioni.

Avverso la sentenza ricorre P. con un unico articolato motivo, resiste il D.

 

Motivi della decisione

 

P. denuncia violazione degli artt. 2103, 1362 cc in riferimento agli artt. 37, 41, 43, 46, 47 e 53 e dell'accordo integrativo del 23 maggio 1995 al ccnl P. del 1994, vizio di motivazione.

Deduce che la Corte non ha seguito il procedimento logico giuridico richiesto dal costante orientamento della Cassazione non avendo raffrontato le specifiche mansioni svolte in concreto dal lavoratore con le declaratorie contrattuali.

Lamenta in particolare che la Corte non ha valutato che le mansioni svolte rientravano pienamente nell'area operativa, non esaminata affatto dalla Corte, alla quale apparteneva " il personale che svolge attività esecutive e tecniche con conoscenze specifiche , responsabilità personali e di gruppo con contenuti professionali di parziale o media specializzazione. Comprende dipendenti che , impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto svolgono mansioni - a contatto o meno con la clientela - che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzazione di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico professionale di parziale e media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione".

Osserva che mentre il quadro ha facoltà di iniziativa nell'ambito delle direttive gestionali, favorisce i contributi per il conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza del servizio, promuove i servizi con piena responsabilità; l'area operativa possiede capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione; la prima ipotesi riguarda il personale che riceve direttive di massima nell'esecuzione delle quali ha poi piena discrezionalità quanto alle concrete scelte gestionali /operative/strategiche di attuazione; la seconda riguarda il caso in cui le attività lavorative siano rigidamente predeterminate avendo il dipendente nell'ambito di queste ultime una mera capacità di autonomia operativa proprio come il D. il quale operava in un settore le cui attività erano definite a livello centrale e ulteriormente specificate dal superiore gerarchico cui era sottoposto.

Le censure sono fondate.

Deve rilevarsi, con riferimento al contenzioso volto al riconoscimento di un inquadramento superiore del lavoratore , che secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr., fra le tante Cass. n. 7313/1998, 20272/2010, 8589/2015), il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.

Nella specie la Corte di Napoli, nel pervenire alle sue conclusioni, non ha tenuto adeguato conto del suddetto principio secondo il quale non può prescindersi dalle suddette tre fasi successive.

La Corte territoriale, infatti, come censurato dalla ricorrente, ha esaminato solo parzialmente le declaratorie del CCNL di settore rilevanti al fine della decisione.

La Corte ha limitato il suo esame alla declaratoria di quadro di 2 livello cui aspirava il D. senza invece tenere conto della declaratoria relativa all’inquadramento posseduto dal lavoratore.

Ha pertanto omesso di individuare gli elementi che differenziavano il superiore livello di quadro rivendicato rispetto all'inquadramento nell'area operativa posseduto sotto il profilo delle responsabilità, del grado di autonomia, della discrezionalità.

P.I. ha sottolineato che entrambe le declaratorie prevedevano un certo grado di responsabilità operativa ma, mentre il quadro ha facoltà di iniziativa nell'ambito delle direttive gestionali, favorisce i contributi per il conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza del servizio, promuove i servizi con piena responsabilità, l'area operativa possiede "capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione". Secondo P., dunque nell'inquadramento superiore il personale riceve direttive di massima nell'esecuzione delle quali ha poi piena discrezionalità quanto alle concrete scelte gestionali ,operative, strategiche di attuazione; nella seconda ipotesi le attività lavorative sono rigidamente predeterminate ed il dipendente gode di mera capacità di autonomia operativa.

La Corte territoriale ha esposto , con riferimento alle mansioni di fatto svolte dal D. quale addetto alla progettazione dei lavori negli uffici con incarico del capo reparto, che " l'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori veniva svolta in relativa autonomia ... in quanto vi era sempre un controllo del superiore gerarchico , autonomia che però cessava per i lavori di importo superiore ai trecento milioni".

L'esame delle mansioni di fatto svolte dal lavoratore non risulta rapportato con adeguato approfondimento alle declaratorie contrattuali rilevanti, risultando l'indagine incompleta.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione che provvederà ad un nuovo esame della domanda del lavoratore applicando i principi più volte affermati da questa Corte come sopra riportati.

Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese processuali relative al presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.