Giurisprudenza - TRIBUNALE DI TRENTO - Ordinanza 06 ottobre 2015

Previdenza - Pensioni della gestione artigiani - Calcolo del trattamento pensionistico - Determinazione del reddito annuo - Maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento - Legge 2 agosto 1990, n. 223 (recte: n. 233), (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), art. 5, comma 1; legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), art. 1, comma 18

 

Rilevato in fatto

 

Con ricorso depositato in data 29 aprile 2014 M.G. ha proposto nei confronti dell'I.N.P.S. domanda di accertamento del diritto alla pensione di anzianità nella gestione Artigiani, a decorrere dal 1° giugno 2013, avendo maturato, alla data del 31 dicembre 2011, un numero di contributi settimanali (n. 2086) superiore a quello (n. 2080) richiesto (dall'art. 1, comma 6, lett. b), n. 1 legge 23 agosto 2004, n. 243 e dall'art. 12 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. con legge 30 luglio 2010, n. 122).

Sottesa alla controversia era la questione se fosse corretta la "contrazione del numero dei contributi accreditabili per il triennio 2005/2007" (precisamente da 12 a 9 mesi per l'anno 2005, da 12 a 8 mesi per l'anno 2006 e da 12 a 5 mesi per l'anno 2007), disposta dall'I.N.P.S. a seguito degli accertamenti fiscali di cui agli avvisi sub n. T2A01GR04620/2010, n. T2A01GR03515/2011 e n. T2A01GR03085/2012.

Con sentenza non definitiva n. 28/2015 del 3 febbraio 2015 il Tribunale di Trento ha dichiarato l'obbligo dell'I.N.P.S. di procedere alla "decontrazione" a 12 mesi per ciascun anno del numero dei contributi versati per gli anni 2005, 2006 e 2007, in funzione della maturazione, in favore del ricorrente M.G., della pensione di anzianità a carico dell'I.N.P.S. - Gestione Artigiani.

Contestualmente è stata pronunciata ordinanza ex art. 279, comma 3 cod. proc. civ. con cui le parti sono state invitate "a determinare concordemente, fatti salvi i contrasti in ordine all'an, le conseguenze della statuizione contenuta nell'odierna sentenza non definitiva sulla posizione previdenziale del ricorrente ed in particolare sull'eventuale raggiungimento del numero di contributi necessario ai fini della maturazione in favore del ricorrente, a far data dal 1° giugno 2013, del diritto alla pensione di anzianità a carico dell'IN.P.S. - Gestione Artigiani e del diritto alla corresponsione dei ratei già maturati".

Le parti hanno depositato conteggi tra loro difformi.

Quindi è stata disposta, con ordinanza del 1° maggio 2015, la comparizione di un esperto per ciascuna parte.

Infine le parti hanno depositato ulteriori conteggi coincidenti in ordine alla decorrenza della pensione di anzianità in favore del ricorrente ed a carico dell'I.N.P.S. - Gestione Artigiani (1° giugno 2013), ma difformi in ordine al quantum.

Infatti il rateo mensile di pensione di anzianità alla data del 1° giugno 2013 (quando è sorto in capo al ricorrente il diritto alla decorrenza della pensione - su cui infra) ammonta secondo il ricorrente a € 2.703,62 (così nel prospetto di calcolo depositato all'udienza del 14 luglio 2015), secondo l'I.N.P.S. a € 2.462,85 (così nel prospetto di calcolo depositato all'udienza del 2 luglio 2015 e nel prospetto di liquidazione depositato all'udienza del 14 luglio 2015).

Dopo la trattazione della controversia in una pluralità di udienze (24 febbraio 2015, 31 marzo 2015, 4 giugno 2015 nella quale sono stati sentiti due esperti, 2 luglio 2015 e 14 luglio 2015), non è contestato tra le parti che:

a) Il ricorrente ha maturato in data 30 novembre 2011 i requisiti prescritti per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità (2080 settimane - corrispondenti a 40 anni - utili ai fini contributivi, indipendentemente dall'età), secondo il disposto ex art. 1, comma 6, lett. a), ult. periodo L. 23 agosto 2004, n. 243;

b) Rispetto alla posizione del ricorrente trova applicazione l'art. 24, comma 3, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. con L. 22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui "il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, affini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto";

c) Trova, altresì, applicazione l'art. 12, comma 2, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. con L. 30 luglio 2010, n. 122 2010, n. 78 (secondo cui: "con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:... b): coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti"), di talché il diritto del ricorrente alla decorrenza della pensione di anzianità è sorto in data 1° giugno 2013, pur avendo maturato i previsti requisiti già in data 30 novembre 2011;

d) Il calcolo dell'ammontare della pensione de qua deve avvenire secondo la disciplina ex art. 1, comma 13, legge 8 agosto 1995, n. 335 (secondo cui: "Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo"), atteso che alla data del 31 dicembre 1995 il ricorrente disponeva di un'anzianità contributiva pari a 1254 settimane, vale a dire superiore a 18 anni (equivalente a 936 settimane);

e) Ai fini del calcolo, la pensione spettante al ricorrente deve essere suddivisa in quattro quote (per il computo in concreto si veda il prospetto prodotto dall'I.N.P.S. all'udienza del 2 luglio 2015):

1) quota afferente il periodo di svolgimento di lavoro subordinato (contribuzione versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti) - a tal fine trova applicazione la disciplina ex art. 3 comma 8 segg. legge 29 maggio 1982, n. 297, secondo cui: "Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui la settimana stessa si riferisce, la retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria.

Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa.

La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori...

La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione...

Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti." In sintesi, la presente quota è composta dalla retribuzione media settimanale rivalutata nelle 166 settimane di anzianità contributiva in concreto conseguita 2) quota A afferente il periodo di svolgimento di lavoro autonomo artigiano (contribuzione versata alla Gestione speciale artigiani fino al 31 dicembre 1992).

A tal fine trova applicazione la disciplina ex art. 5, comma 1, legge 2 agosto 1990, n. 223 (ndr art. 5, comma 1, legge 2 agosto 1990, n. 233) ("La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1° luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'art. 1 e pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai sensi dell'art. 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione") ed ex art. 13, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ("1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto"). In sintesi, la presente quota è composta, per ciascun anno di iscrizione fino al 31 dicembre 1992, dal 2% del reddito d'impresa quale risultante dalla media dei redditi rivalutati relativi alle ultime 520 settimane (10 anni) anteriori alla decorrenza della pensione;

3) quota B afferente il periodo di svolgimento di lavoro autonomo artigiano (contribuzione versata alla Gestione speciale artigiani dal 1° gennaio 1993).

A tal fine trova applicazione la disciplina ex art. 1, comma 18 legge 8 agosto 1995, n. 335 ("Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione") ed ex art. 13, decreto legislativo n. 503/1992 cit. In sintesi, la presente quota è composta, per ciascun anno di iscrizione dal 1° gennaio 1993 fino al pensionamento, dal 2% del reddito d'impresa quale risultante dalla media dei redditi rivalutati relativi alle ultime 780 settimane (15 anni) anteriori alla decorrenza della pensione.

4) quota afferente il periodo di svolgimento di lavoro autonomo artigiano a far data dal gennaio 2012 (contribuzione versata alla Gestione speciale artigiani).

A tal fine trova applicazione la disciplina ex art. 24, comma 2 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. con legge 22 dicembre 2011, n. 214 ("A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo"). In sintesi, la presente quota è calcolata secondo le prescrizioni di cui all'art. 1 co. 6-11, l. 335/1995, in riferimento ai redditi prodotti ed alle contribuzioni effettuate a far data dal 1° gennaio 2012.

f) La difformità in ordine al quantum della pensione tra il calcolo effettuato dal ricorrente e quello redatto dall'I.N.P.S. (come si è già visto, il rateo mensile al 1° giugno 2013 ammonta secondo il ricorrente a € 2.703,62, secondo l'I.N.P.S. a 2.462,85) scaturisce esclusivamente dal computo delle quote più sopra indicate sub 2) e 3), vale a dire delle cd. quote A e B della pensione maturata presso la Gestione speciale artigiani, e deriva pacificamente dal fatto che:

il ricorrente individua le ultime 520 settimane coperte da contribuzione ai fini del computo della quota A e le ultime 780 settimane coperte da contribuzione ai fini del computo della quota B in quelle antecedenti la data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento (30 novembre 2011), come si evince dal prospetto prodotto all'udienza del 14 luglio 2015 (per la quota A viene considerato il periodo 2002 - 30 novembre 2011, per la quota B il periodo 1997 - 30 novembre 2011); l'I.N.P.S. individua le ultime 520 settimane coperte da contribuzione ai fini del computo della quota A e le ultime 780 settimane coperte da contribuzione ai fini del computo della quota B in quelle antecedenti la data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione (1° giugno 2013), come si evince dal prospetto prodotto all'udienza del 2 luglio 2015 (per la quota A viene considerato il periodo 2003 - 31 maggio 2013, per la quota B il periodo 1998 - 31 maggio 2013).

Il contrasto, quindi concerne la questione se, ai fini dell'individuazione delle 520/780 settimane coperte da contribuzione (alle quali si riferiscono i redditi da computare per la determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo del trattamento pensionistico), deve essere considerato o meno l'intervallo di tempo tra la data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento e la data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione.

 

Rilevato in fatto

 

Viene sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, legge 2 agosto 1990, n. 223 (ndr art. 5, comma 1, legge 2 agosto 1990, n. 233) ("La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1° luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'art. 1 è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai sensi dell'art. 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione") e dell'art. 1, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335 ("Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione") nella parte in cui, in contrasto con il precetto ex art. 3 comma 1, individuano le 520 settimane (la prima disposizione) e le 780 settimane (la seconda disposizione) coperte da contribuzione (cui si riferiscono i redditi da computare per la determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo del trattamento pensionistico) in quelle anteriori alla data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione, anziché in quelle anteriori alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento.

Sulla rilevanza nel giudizio a quo.

Il giudizio in corso non può essere definito indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale.

Applicando le norme impugnate la domanda proposta dal ricorrente dovrebbe essere parzialmente rigettata.

Si è già evidenziato nella parte dedicata alla descrizione dei fatti che: il ricorrente quantifica il rateo mensile di pensione di anzianità a lui spettante alla data del 1° giugno 2013 in € 2.703,62 in quanto individua le ultime 520 settimane coperte da contribuzione ai fini del computo della quota A e le ultime 780 settimane coperte da contribuzione ai fini del computo della quota B in quelle antecedenti la data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento (30 novembre 2011), vale a dire per la quota A viene considerato il periodo 2002 - 30 novembre 2011, per la quota B il periodo 1997 - 30 novembre 2011; invece l'I.N.P.S. quantifica il medesimo rateo mensile di pensione in 2.462,85 in quanto individua le ultime 520 settimane coperte da contribuzione ai fini del computo della quota A e le ultime 780 settimane coperte da contribuzione ai fini del computo della quota B in quelle antecedenti la data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione (1° giugno 2013), vale a dire per la quota A viene considerato il periodo 2003 - 31 maggio 2013, per la quota B il periodo 1998 - 31 maggio 2013.

Sia l'art. 5, comma 1 ,legge 2 agosto 1990, n. 223 (ndr art. 5, comma 1, legge 2 agosto 1990, n. 233), sia l'art. 1 comma 18 legge 8 agosto 1995, n. 335, riferendosi esplicitamente alle 520, rispettivamente, 780 settimane di contribuzione anteriori alla "decorrenza della pensione", confortano la tesi sostenuta dall'I.N.P.S.

Sulla non manifesta infondatezza

In riferimento al trattamento pensionistico spettante al ricorrente (pensione di anzianità a carico dell'I.N.P.S - Gestione artigiani con decorrenza 1° giugno 2013), all'epoca dell'entrata in vigore sia dell'art. 5, comma 1, legge 2 agosto 1990, n. 223 (ndr art. 5, comma 1, legge 2 agosto 1990, n. 233), sia dell'art. 1 comma 18 legge 8 agosto 1995, n. 335 vi era coincidenza tra la data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento e la data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione.

La scissione tra epoca di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento ed epoca di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione consegue all'art. 12, comma 2, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. con legge 30 luglio 2010, n. 122 2010, n. 78, secondo cui: "Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:... b): coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti").

Infatti nel caso in esame, come pacificamente ritenuto da entrambe le parti, il ricorrente ha maturato in data 30 novembre 2011 i requisiti per l'accesso al pensionamento, mentre ha acquisito in data 1° giugno 2013 il diritto alla decorrenza della pensione. Si è posta, quindi, la questione se, ai fini dell'individuazione delle 520/780 settimane coperte da contribuzione (alle quali si riferiscono i redditi da computare per la determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo del trattamento pensionistico), deve essere considerato o meno l'intervallo di tempo tra la data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento e la data di insorgenza del diritto alla decorrenza

della pensione.

La littera legis, facendo espresso riferimento alla "decorrenza della pensione", impone la soluzione positiva, la quale, però, determina conseguenze irragionevoli nell'ipotesi in cui l'artigiano che, una volta maturati i requisiti di accesso al pensionamento, anziché cessare l'attività lavorativa, la prosegua nei 18 mesi successivi in attesa di acquisire il diritto alla decorrenza della pensione, producendo, però, redditi inferiori a quelli dichiarati nei 18 mesi precedenti la maturazione dei requisiti. Infatti in questo caso l'artigiano riceve, al momento della decorrenza della pensione, un trattamento quantitativamente inferiore a quello in precedenza spettantegli (ma non esigibile) all'epoca della maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento. E' ciò che accade nella vicenda in esame all'artigiano M.G.: alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento (30 novembre 2011), il rateo di pensione a lui spettante (ma non esigibile), in ragione di un computo che considerava le ultime 520/780 settimane di contribuzione antecedenti il 30 novembre 2011, ammontava a € 2.703,62; alla data di insorgenza del diritto alla decorrenza del diritto alla pensione (1° giugno 2013) il rateo di pensione a lui spettante (ed esigibile), in ragione di un computo che considerava le ultime 520/780 settimane di contribuzione antecedenti il 1° giugno 2013, ammontava a € 2.462,85; ciò in quanto nell'intervallo di 18 mesi tra la data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento (30 novembre 2011) e la data di insorgenza del diritto alla decorrenza del diritto alla pensione (1° giugno 2013) egli ha proseguito la sua attività di artigiano, producendo, però, redditi inferiori a quelli che aveva conseguito nei diciotto mesi antecedenti il 30 novembre 2011. Sennonché, qualora nel suddetto intervallo egli non avesse svolto alcuna attività lavorativa, l'I.N.P.S. gli avrebbe attribuito, alla data di insorgenza del diritto alla decorrenza del diritto alla pensione (1° giugno 2013), un rateo mensile di € 2.703,62 ossia superiore a quello (€ 2.462,85) che ora gli viene concretamente riconosciuto.

Infatti l'esperto dell'I.N.P.S., sentito all'udienza del 4 giugno 2015, ha dichiarato: "Per l'individuazione delle 520/780 settimane si risale a partire dall'ultimo contributo versato. Più precisamente vengono considerati 520/780 contributi settimanali partendo dall'ultimo versato. Quindi nell'individuazione delle 520/780 settimane di contribuzione prendiamo a riferimento quelli anteriori alla decorrenza della pensione. In relazione al divario tra il momento di maturazione dei requisiti e quello di conseguimento del trattamento di pensione (che nel caso in esame è di 18 mesi) vengono considerati i contributi versati in detto periodo. Nell'ipotesi in cui in detto periodo di 18 mesi non siano stati versati contributi, detto periodo è considerato neutro nel senso che vengono considerati le 520/780 settimane di contribuzione antecedenti sia al momento della maturazione del diritto sia a quello successivo di conseguimento del trattamento di pensione".

Si ritiene contraria al principio di razionalità, insito nel precetto ex art. 3 comma 1 Cost., sia nel senso di razionalità pratica, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione (in questo senso Corte cost. n. 113 del 2015 e n. 172 del 1996) una norma che determini in presenza di ulteriore contribuzione un trattamento pensionistico inferiore a quello che sarebbe stato attribuito in mancanza di quella stessa contribuzione.

Infatti, in ordine al primo profilo, appare evidente come un lavoratore, una volta maturati i requisiti per l'accesso al pensionamento, non possa subire una diminuzione del suo trattamento pensionistico per il solo fatto di aver maturato una maggiore contribuzione.

Quanto al secondo, sebbene tra contribuzione e prestazioni previdenziali non sussiste un rapporto di stretta sinallagmaticità, sarebbe illogico che il versamento di una ulteriore contribuzione determinasse una riduzione delle prestazioni. Di contro il trattamento pensionistico conseguito dall'artigiano alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento non subirebbe diminuzioni qualora le ultime 520/780 settimane coperte da contribuzione (cui si riferiscono i redditi da computare per la determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo del trattamento pensionistico) venissero individuate in quelle anteriori alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento (e non già, come prescrivono le norme qui censurate, in quelle anteriori alla data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione).

 Da ultimo occorre evidenziare che quest'ultimo criterio comporta che la contribuzione conseguita successivamente al momento di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento produca un duplice e contrastante effetto sul trattamento pensionistico. Infatti, come ha chiarito l'esperto dell'I.N.P.S. all'udienza del 4 giugno 2015, "i redditi prodotti nel periodo dei 18 mesi vengono considerati sotto un duplice aspetto: quale contribuzione ai fini del computo della pensione secondo il sistema retributivo, sia ai fini del computo della quota D secondo il sistema contributivo" (si tratta della quota indicata più sopra sub 4); appare contraddittorio che una stessa contribuzione venga considerata due volte ai fini della determinazione del trattamento pensionistico e, per di più; nel contempo, diminuisca una quota (nel caso in esame due) e ne incrementi un'altra (senza peraltro compensare la prima perdita).

 

P.Q.M.

 

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, legge 2 agosto 1990, n. 223 (ndr art. 5, comma 1, legge 2 agosto 1990, n. 233) e dell'art. 1, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui - in contrasto con il precetto ex art. 3 comma 1 - individuano le 520 settimane (la prima disposizione) e le 780 settimane (la seconda disposizione) coperte da contribuzione (cui si riferiscono i redditi da computare per la determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo del trattamento pensionistico) in quelle anteriori alla data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione, anziché in quelle anteriori alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. del 30 marzo 2016, n. 13