Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 03 febbraio 2016, n. 94343

Fondo di integrazione salariale

 

Art. 1

Denominazione e adeguamento del Fondo

 

1. Il Fondo di solidarietà residuale già istituito presso l'INPS con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze n. 79141 del 7 febbraio 2014, è adeguato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

 

Art. 2

Ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale

 

1. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale di cui al precedente comma 1 vengono computati anche gli apprendisti.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'INPS provvede a individuare i soggetti tenuti al versamento del contributo al Fondo d'integrazione salariale.

4. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, qualora gli accordi di cui all'art. 26 del medesimo decreto legislativo avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal Fondo di cui al presente decreto, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

5. I contributi eventualmente già versati o dovuti, in base al presente decreto, restano acquisiti al Fondo di integrazione salariale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dall'INPS, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

 

Art. 3

Destinatari del Fondo di integrazione salariale

 

1. Sono destinatari delle prestazioni di cui al presente decreto i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

2. Ai fini del requisito di cui al comma precedente, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

3. Per gli apprendisti di cui al comma 1, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

 

Art. 4

Amministrazione del Fondo di integrazione salariale

 

1. Il Fondo è gestito da un comitato amministratore composto da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché da due rappresentanti con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 38 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148.

2. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, oltre ad essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 38 citato, devono essere in possesso dei requisiti di competenza e assenza di conflitto d'interesse previsti dagli articoli 37 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato aventi diritto al voto.

4. La partecipazione al comitato amministratore è gratuita e non dà diritto ad alcun emolumento, indennità né ad alcun rimborso spese.

5. Il comitato amministratore rimane in carica per quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. Ciascun componente non può durare in carica per più di due mandati.

6. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

7. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.

9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS.

10. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla.

11. Trascorso il termine di cui al comma precedente la decisione diviene esecutiva.

12. Qualora sia stato nominato il commissario straordinario ai sensi dell'art. 29 comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, le funzioni del comitato amministratore sono assolte dal commissario straordinario nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che le svolge a titolo gratuito. Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del Fondo.

 

Art. 5

Compiti del Comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale

 

1. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 35, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;

d) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

e) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti;

f) fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017, l'INPS procede all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del Fondo da parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del bilancio di previsione di cui al comma 3 dell'art. 35, il comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo.

 

Art. 6

Prestazioni: assegno di solidarietà

 

1. Il Fondo di integrazione salariale garantisce un assegno di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

2. La misura dell'assegno di solidarietà per le ore di lavoro non prestate è calcolata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ed è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 rimane nelle disponibilità del Fondo.

3. L'assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi in un biennio mobile.

4. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 della presente disposizione individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato.

5. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno di solidarietà.

6. Per l'ammissione all'assegno di solidarietà, il datore di lavoro presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione, corredata dall'accordo di cui al comma 1, entro sette giorni dalla data di conclusione del medesimo accordo.

7. Alla domanda deve essere allegato l'elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario. L'elenco deve essere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle regioni e province autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini dell'attività e degli obblighi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

8. La riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

9. Gli interventi e i trattamenti di cui al presente articolo sono autorizzati, previa istruttoria, alla luce dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, con particolare riferimento alla causale del contratto di solidarietà di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione è comunque unica ed è rilasciata dalla sede INPS ove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione contributiva.

10. All'assegno di solidarietà di cui al presente articolo si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

11. Per la prestazione di cui al presente articolo il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

12. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

13. L'assegno di solidarietà può essere riconosciuto esclusivamente in favore dei lavoratori di cui all'art. 3 del presente decreto dipendenti di datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di cinque lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle riduzioni dell'orario di lavoro. Ai fini della verifica vengono computati anche gli apprendisti.

 

Art. 7

Prestazioni: assegno ordinario

 

1. Ai lavoratori di cui all'art. 3 del presente decreto, dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro, il Fondo di integrazione salariale garantisce, oltre alla prestazione di cui all'art. 6 del presente decreto, anche l'ulteriore prestazione di un assegno ordinario d'importo pari all'integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 in materia di cassa integrazioni guadagni ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali e dall'art. 21 del medesimo decreto legislativo in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale, con esclusione della cessazione anche parziale di attività.

2. L'importo dell'assegno ordinario è calcolato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 . La riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 rimane nelle disponibilità del Fondo.

3. Ciascun intervento per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali di cui al comma 1 del presente decreto è corrisposto fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

4. La domanda di accesso alla prestazione di cui al presente articolo deve essere presentata all'INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

5. Gli interventi e i trattamenti di cui al presente articolo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione è comunque unica ed è rilasciata dalla sede INPS ove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione contributiva.

6. L'INPS valuta le istanze presentate secondo i criteri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, con particolare riferimento alle causali della riorganizzazione e della crisi aziendale.

7. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

8. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

9. All'assegno ordinario si applica per quanto compatibile la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

 

Art. 8

Durata massima complessiva delle prestazioni

 

1. Per ciascuna unità produttiva, i trattamenti relativi alle prestazioni di cui agli articoli 6 e 7 non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

2. Ai fini del calcolo del limite complessivo di cui al precedente comma 1, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, la durata dell'intervento che da luogo alla corresponsione dell'assegno di solidarietà, viene computato nella misura della metà. Oltre tale limite la durata di tali trattamenti viene computata per intero.

 

Art. 9

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

 

1. L'erogazione delle prestazioni è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga.

2. L'importo delle prestazioni è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato da questo secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni corrisposte ai lavoratori non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo che siano trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento se successivo.

4. La sede INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta del datore di lavoro.

 

Art. 10

Finanziamento

 

1. Per le prestazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, è dovuto al Fondo:

a) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori;

b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.

2. E' stabilito inoltre un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, pari al 4% della retribuzione persa.

3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 355/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

4. I datori di lavoro con una media occupazionale di più di cinque dipendenti nel semestre precedente sono tenuti al versamento mensile del contributo di finanziamento di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2016. A decorrere dalla medesima data, i datori di lavoro con una media occupazionale di più di quindici dipendenti nel semestre precedente sono tenuti al versamento mensile del contributo di finanziamento di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo.

 

Art. 11

Obblighi di bilancio

 

1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

3. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo di integrazione salariale, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro.

4. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del Fondo, il limite di cui al precedente comma 3, calcolato in relazione all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima, è modificato nel modo seguente: nessun limite per le prestazioni erogate nell'anno 2016, dieci volte nell'anno 2017, otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo.

5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, con le seguenti tempistiche, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio:

a) in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla prima seduta del comitato amministratore;

b) ogni tre anni;

c) in ogni caso in cui il Comitato amministratore lo ritenga necessario per garantire il buon andamento del Fondo.

6. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma 5, il Comitato amministratore ha facoltà di proporre modifiche relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.

7. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attività di cui al comma precedente, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 6, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

 

Art. 12

Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. I datori di lavoro che occupano mediamente, alla data del 1° gennaio 2016, da più di 5 a 15 dipendenti nel semestre precedente, compresi gli apprendisti, possono richiedere le prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale per gli eventi di riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.

3. Ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, confluiscono nel fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti appartenenti a fondi di settore costituiti ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge n. 92/2012 che non hanno ottemperato all'obbligo di adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 entro il 31 dicembre 2015. I contributi da questi già versati o comunque dovuti ai Fondi di settore vengono trasferiti al Fondo di integrazione salariale.

4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, confluiscono nel fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti appartenenti a fondi costituiti ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della legge n. 92/2012 che non hanno ottemperato all'obbligo di adeguamento di cui al comma 3 del medesimo art. 27 in materia di prestazioni entro il 31 dicembre 2015. Potranno richiedere le prestazioni previste dal presente decreto per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.

5. Ai sensi del comma 5, lettera a) del medesimo art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, confluiscono nel fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti appartenenti a fondi costituiti ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della legge n. 92/2012 che non hanno ottemperato all'obbligo di adeguamento al citato comma 4, lettere a) ed e) dell'art. 27 in materia di aliquote contributive entro il 31 dicembre 2015. Potranno richiedere le prestazioni previste dal presente decreto per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 30 marzo 2016, n. 74.