Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 29 marzo 2016, n. 46244

Modalità di esercizio dell’opzione ai fini dell’applicazione del regime previsto per i lavoratori impatriati dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, da parte dei soggetti destinatari dei benefici previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015

 

Dispone:

 

1. Modalità di effettuazione della richiesta ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia

1.1 I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, possono optare, in alternativa ai benefici fiscali previsti dalla medesima legge, per il regime agevolativo di cui all’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

1.2 L’esercizio dell’opzione è irrevocabile, ha effetto dal 1° gennaio 2016 e per i quattro periodi d’imposta successivi e non consente di beneficiare degli incentivi previsti dall’art. 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni, né del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni.

1.3 I lavoratori dipendenti esercitano l’opzione di cui al punto 1.1 mediante richiesta scritta da presentare al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

1.3.1 La richiesta di cui al punto 1.3, sottoscritta dal lavoratore dipendente e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere:

- a) le generalità (nome, cognome e data di nascita);

- b) il codice fiscale;

- c) l’indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza ovvero dalla domanda di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia;

- d) l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro.

1.3.2 I lavoratori dipendenti che non hanno ancora richiesto l’applicazione dei benefici di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238 o l’hanno richiesta a un diverso datore di lavoro devono dichiarare, in aggiunta a quanto indicato al punto precedente, di possedere i requisiti per accedere ai medesimi benefici e devono comunicare la data della prima assunzione in Italia, ovvero la data di avvio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dal rientro, nonché di aver trasferito in Italia la residenza o il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione ovvero dall’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

1.4 I soggetti che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa esercitano l’opzione di cui al punto 1.1 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2016.

1.5 I soggetti rientrati in Italia nel periodo compreso fra il 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e il 31 dicembre 2015, che non hanno trasferito la residenza o il domicilio entro il termine di tre mesi, richiesto per la fruizione dei relativi benefici dall’art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, devono trasferire la residenza o il domicilio in Italia, al più tardi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

 

2. Adempimenti del sostituto di imposta

2.1 I soggetti indicati nell’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operano le ritenute sul 70 per cento delle somme e valori imponibili di cui all’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta di cui al punto 1.

2.2 A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alla percentuale indicata nel punto 2.1, corrisposto a partire dal 1 gennaio 2016.

2.3 Le disposizioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 non si applicano nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o del proprio domicilio.

 

Motivazioni

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente "Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese" ha introdotto all’art. 16, comma 1, un particolare regime agevolativo in favore dei cosiddetti "lavoratori impatriati" in base al quale, a decorrere dal 2016, verificandosi le condizioni recate dalla medesima disposizione, il reddito di lavoro dipendente, prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare.

Il comma 4 del medesimo articolo 16 stabilisce che "Il comma 12-octies dell’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente articolo.".

Con il presente Provvedimento si dà attuazione alla disposizione riportata e si definiscono le modalità di effettuazione dell’esercizio dell’opzione da parte dei soggetti interessati.

Si premette che, in considerazione del tenore letterale della disposizione, si è ritenuto di consentire l’accesso all’opzione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge n. 238 del 2010: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e titolari di attività di impresa.

Per esigenze di semplificazione, si è, inoltre, ritenuto che, per l’esercizio dell’opzione, i soggetti interessati debbano possedere i requisiti per accedere ai benefici di cui alla legge n. 238 del 2010, anche in relazione al relativo regime di decadenza e di cumulo, tralasciando i requisiti richiesti per accedere al nuovo regime fiscale di cui all’art. 16. Ciò, anche tenuto conto che la stessa relazione illustrativa al decreto di attuazione dell’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 precisa che per alcuni di tali requisiti la verifica sarebbe, peraltro, inattuabile (Si pensi, ad esempio, al requisito della residenza di cui al comma 1, lettera a, del medesimo articolo 16).

Il provvedimento prevede anche una remissione nei termini per i soggetti che si sono trasferiti in Italia nel periodo compreso fra il 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e il 31 dicembre 2015, i quali, non potendo confidare nella proroga dei benefici della legge n. 238 del 2010, potrebbero non aver trasferito la residenza o il domicilio in Italia entro il termine di tre mesi previsto dalla norma agevolativa (art. 2, comma 1, della citata legge n. 238 del 2010). Per tali soggetti è stata prevista, quindi, la possibilità di trasferire la residenza o il domicilio in Italia, per fruire dei medesimi benefici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Alle precisate condizioni, i soggetti interessati, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, potranno optare, in modo irrevocabile, per il nuovo regime fiscale, che prevede una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF del 30 per cento, a decorrere dal periodo di imposta 2016 e per i quattro successivi.

Con riferimento all’esercizio dell’opzione, il presente Provvedimento prevede che, per i lavoratori dipendenti, la richiesta deve contenere precise indicazioni al fine di consentire al datore di lavoro di applicare i benefici fiscali previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 e darne evidenza nella dichiarazione e nella certificazione unica di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La richiesta deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. I benefici sono riconosciuti dal datore di lavoro dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dal 1° gennaio 2016. Il datore di lavoro non applica i benefici quando il lavoratore comunica il trasferimento della residenza o del domicilio all’estero, coerentemente con l’ipotesi di decadenza prevista dall’articolo 7 della legge n. 238 del 2010.

Per i soggetti che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa, l’opzione deve essere esercitata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2016.

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

 

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante "Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia";

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2011;

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, articolo 16.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

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Provvedimento pubblicato il 30 marzo 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.