Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 marzo 2016, n. 5988

CORTE DI CASSAZIONE - Sez. trib. - Sentenza 25 marzo 2016, n. 5988

Tributi - Imposte sui redditi - Reddito d’impresa - Inattendibilità delle scritture contabili - Contratti per finanziamenti indicati fra le passività dello stato patrimoniale del bilancio - Debiti di finanziamento - Ricavi non contabilizzati

 

Svolgimento del processo

 

Nei confronti di R.L. venne emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1998 con maggiorazione delle imposte sulla base del disconoscimento di costi derivanti da finanziamenti. Il ricorso del contribuente venne accolto dalla CTP. L'appello dell'Ufficio venne rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio sulla base della seguente motivazione.

"L'Ufficio limita il suo assunto a semplici presunzioni evidenziando uno scostamento di ricavi senza fornire ulteriori elementi di approfondimento e comunque non tenendo conto delle reali capacità contributive del contribuente. L'appellante in sostanza, nella determinazione del reddito, non ha considerato l'effettiva situazione patrimoniale dell'azienda del contribuente, ravvisando nel recupero dei finanziamenti l'unico elemento di determinazione dei maggiori ricavi. Il collegio ritiene pertanto che l'accertamento si fondi su semplici presunzioni tant'è che i debiti di finanziamento vengono considerati come ricavi non contabilizzati con conseguente inattendibilità delle scritture contabili".

Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Resiste con controricorso il contribuente.

 

Motivi della decisione

 

Con l'unico motivo di ricorso si denuncia illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Espone la ricorrente di avere dedotto nell'atto di appello quanto segue: i contratti per finanziamenti indicati fra le passività dello stato patrimoniale del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 1998 non sono né in forma pubblica, né autenticati nelle firme, né registrati per l'attribuzione di data certa; la restituzione doveva avvenire entro l'anno 1996, per cui nessun costo sostenuto per la restituzione del debito poteva essere riportato nel 1998; va quindi disconosciuta la veridicità delle scritture contabili per quanto attiene tali costi, che vanno accertati come ricavi non contabilizzati. Lamenta che la CTR ha omesso ogni valutazione sulle circostanze evidenziate, reputando superata da parte del contribuente la presunzione, senza però esplicitarne le relative ragioni giuridiche. Conclude quindi la ricorrente nel senso che la motivazione è carente dell'iter logico motivazionale.

Il motivo è fondato. Con riferimento alla circostanza del disconoscimento dei finanziamenti quale costo per l'anno sottoposto ad accertamento, che costituisce il presupposto di fatto della pretesa impositiva, la CTR si limita ad affermare che l'Ufficio ha ravvisato "nel recupero dei finanziamenti l'unico elemento di determinazione dei maggiori ricavi" e che in tal modo l'accertamento si sarebbe basato su semplici presunzioni prive di riscontro nella situazione economica effettiva del contribuente. Sulla base di tale impianto motivazionale non si comprende se la CTR abbia valutato le circostanze alla base del disconoscimento quale costo dei finanziamenti, enunciate nell'atto di appello. E' ben vero che al fine di adempiere l’obbligo della motivazione il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 1 ottobre 2002, n. 14075). Dalla motivazione deve però emergere una valutazione per implicito delle circostanze non menzionate specificatamente, in quanto logicamente incompatibili con la decisione. Gli elementi evidenziati dalla CTR non integrano il superamento o la negazione di quelli rappresentati dall'appellante. Resta infatti non confutata, all'esito dell'argomentazione logica della sentenza, la circostanza della forma non autentica della sottoscrizione dei contratti o comunque della mancanza di registrazione, nonché la circostanza della scadenza delle obbligazioni nell'anno 1996, quali profili sulla cui base l'Ufficio ha disconosciuto i costi. In ordine a tali profili non emerge dalla motivazione la valutazione, sia pure per implicito, del giudice di merito. La motivazione si rivela pertanto gravemente deficitaria.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.