Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE NAPOLI - Sentenza 23 febbraio 2016, n. 3150

Tributi - Riscossione coattiva - Cartella di pagamento - Prova della notifica - Estratto di ruolo - Esclusione - Decadenza dell’azione di riscossione - Nullità del sollecito di pagamento per mancata notifica della cartella di pagamento

 

Fatto

 

Con il ricorso, di cui in epigrafe, (...) ha proposto opposizione avverso il sollecito di pagamento, notificato il 18.5.2015, relativo alla somma di euro 3.082,50 (dovuto, complessivamente, per TARSU al comune di Napoli per gli anni 2000/2004; per tassa di possesso di autoveicolo per l’anno 1999; per IVA anno 2003 e per TARSU al comune di Cercola per l’anno 2005), minor debito di quello di euro 7.705,53, iscritto a ruolo in due cartelle di pagamento (nn. 07120060015136689/000 e 07120060277964191) relative, anche, a contributi dovuti all’INPS. Ha dedotto, il ricorrente, l’omessa notifica delle cartelle di pagamento ed ha, quindi, eccepito l’estinzione di tutti i suddetti crediti tributari per essere decorso, per ciascuno, il termine di prescrizione previsto dalla legge ed ha richiesto annullarsi sia il sollecito di pagamento che le cartelle. La regione Campania si è costituita ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto l’intimazione di pagamento non è atto impugnabile e, nel merito, ne ha invocato rigetto, rappresentando di avere notificato il 23.1.2003 avviso di accertamento relativo alla tassa di possesso de qua. Il comune di Napoli si è costituito ed ha invocato il rigetto del ricorso deducendo che non doveva essere notificato alcun avviso di accertamento per essere, il contribuente, iscritto nei ruoli fin dal 1999 e di essere carente di legittimazione passiva in quanto sia il sollecito di pagamento che le cartelle sono atti del concessionario. Il comune di Cerecola non si è costituito. L’Agenzia delle Entrate di Napoli si è costituita ha dedotto, preliminarmente, essere, la copia del ricorso notificatagli, priva di valida procura ad litem difettando di sottoscrizione autografa del ricorrente ed ha richiesto verificarsi se anche ciò si rilevi sul ricorso depositato in Commissione e, nel merito, ha rappresentato essere stata, la cartella relativa ad IVA 2003, emessa ex art 36 bis dpr 600/73, per cui non era necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità, Equitalia Sud spa si è costituita - in data 9.2.2016 - ed ha invocato il rigetto del ricorso deducendo di avere notificato le cartelle esattoriali. All’odierna udienza la controversia è stata decisa.

 

Diritto

 

Osserva, preliminarmente, la Commissione, quanto alla questione preliminare sollevata dalla Agenzia delle Entrate, che sui ricorso depositalo, in originale, nella segreteria di questo Giudice, risulta apposto il mandato con sottoscrizione autografe del ricorrente. Nel merito, deve rilevarsi che il concessionario Equitalia non ha fornito la prova della notifica delle due cartelle esattoriali avendo unicamente prodotto estratti di ruolo, in cui risultano elencate le due cartelle con le relative date di notifica, estratti di ruolo che, in quanto "atti interni" non possono di certo, costituire prova della loro rituale notifica, contestata dal contribuente. Pertanto, non essendo stati notificati gli atti prodromici al sollecito di pagamento, questo è affetto da nullità ed, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato, relativamente ai crediti tributari iscritti a molo nelle cartelle, di cui in narrativa, cartelle che, del pari devono, così come richiesto, essere annullate (sempre relativamente ai suindicati tributi) essendo ormai, alla data di notifica - 18.5.2015 - del sollecito di pagamento decorsi i termini di prescrizione dei tributi dovuti (TARSU al comune di Napoli per gli anni 2000/2004, ed a! comune di Cercola per l'anno 2005, il cui termine di prescrizione è quinquennale; tassa di possesso di autoveicolo per l’anno 1999, il cui termine di prescrizione è triennale; IVA anno 2003, il cui termine di prescrizione è decennale) e per TARSU al comune di Cercola per l’anno 2005), non essendo stata fornita alcuna prova in merito ad atti interruttivi. Le spese di giudizio, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza di Equitalia Sud spa, che, quale concessionario, ha emesso sia il sollecito di pagamento che le cartelle, ravvisandosi la sussistenza di motivi di equità per compensarle interamente tra ricorrente e comune di Cercola, comune di Napoli, Agenzia delle Entrate e regione Campania.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso ed annulla il sollecito di pagamento e le due cartelle esattoriali, nei limiti di cui in motivazione; compensa le spese di giudizio tra ricorrente, comune di Napoli, comune di Cercola, regione Campania ed Agenda delle Entrate e condanna Equitalia Sud spa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in euro 800,00, di cui euro 740,00 per onorario oltre accessori di legge.