Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CALTANISETTA - Sentenza 14 marzo 2016, n. 369

Tributi - Tassa auto - Cartella di pagamento - Decadenza dell’azione di riscossione - Termine triennale ex art. 1, co. 163, della L. n. 296/2006 - Litisconsorzio necessario dell’ente impositore - Non sussiste

 

Svolgimento del processo

 

Con il ricorso in esame viene contestata la cartella esattoriale n. (...), notificata in data 22/02/2012, con la quale l’Agenzia Entrate di Gela, a seguito di avviso di accertamento, chiede il pagamento della complessiva somma di € 298,61 per tassa auto anno 2005 dovuta sull’autovettura targata (...), sanzioni, interessi e diritti di notifica.

Il ricorrente (...), con ricorso depositato in data 18/04/2012, eccepisce l’illegittimità della cartella esattoriale impugnata e ne chiede l’annullamento per intervenuta decadenza dell’azione di riscossione in violazione dell’art. 25, lettera c) del DPR 602/1973 e/o del comma 163 della L. n. 296/2006.

Si costituisce il Concessionario eccependo la mancanza di legittimazione passiva nel presente giudizio e la legittimità della procedura di riscossione.

Conclude come da comparsa chiedendo alla Commissione di chiamare in causa l’ente impositore.

Il ricorso viene discusso in pubblica udienza.

 

Motivi della decisione

 

La Commissione, in via preliminare, rileva che l’azione del contribuente rivolta a far valere l’illegittimità della cartella esattoriale, il cui ente impositore (Agenzia Entrate di Gela) non è stato chiamato in giudizio, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del Concessionario della riscossione, senza che tra costoro di realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del Concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore (Cassazione Sezione Unite - sentenza n. 16412/07).

Passando all’esame del merito, la Commissione osserva che il ricorso è fondato e va accolto.

Invero, la pretesa tributaria relativa alla tassa auto anno 2005 era stata precedentemente, e prima che fosse spirato il termine per la prescrizione triennale del relativo diritto, portata a conoscenza del contribuente con avviso di accertamento notificato in data 15/04/2008.

E poiché avverso il detto avviso di accertamento non è stato proposto ricorso, lo stesso, con l’inutile decorso dei sessanta giorni dalla ricezione, è divenuto definitivo in data 14/06/2008 e non si può con l’impugnazione della cartella di pagamento svolgere doglianze che investono la fondatezza della pretesa tributaria definitivamente accertata.

Nel caso in esame, quindi, non potendo trovare applicazione le disposizioni dell’art. 25, lett. C) del DPR 602/73 (disposizioni dettate per la riscossione delle imposte dirette e non per ogni specie di tributi) ma quelle di cui all’art. 1, comma 163 della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007), la cartella esattoriale (atto di rilevanza esterna con il quale la pretesa definitivamente accertata viene portata a conoscenza del contribuente) andava notificata entro il 31/12/2011, cioè entro il terzo anno successivo a quello in cui la pretesa tributaria nell’an e nel quantum è divenuta definitiva.

Poiché la cartella esattoriale è stata notificata in data 22/02/2012, il Concessionario è decaduto dall’azione di riscossione.

Tenuto conto che trattasi di accoglimento per intervenuta decadenza, ricorrono, ex art. 92 comma 2 del c.p.c., giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e compensa le spese.