Legislazione - MINISTERO ISTRUZIONE - Decreto ministeriale 28 dicembre 2015

Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea (UE) o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore di ruolo di I e di II fascia e di ricercatore a tempo determinato da parte delle università ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.

 

Art. 2

Durata dei programmi di ricerca

 

1. I programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all'art. 1 devono avere una durata almeno triennale e non devono essersi conclusi, al momento della proposta di chiamata ai sensi dell'art. 1, da più di tre anni. Il predetto termine è aumentato di un anno in relazione alla nascita di ciascun figlio.

 

Art. 3

Programmi di ricerca finanziati dal MIUR

 

1. I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MIUR i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, per la copertura di posti rispettivamente indicati, sono:

a) il programma «Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori», i cui vincitori, ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010;

b) il programma «SIR-Scientific Independence of Young Researchers», i cui vincitori, ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010. Nel caso in cui i vincitori del programma siano già titolari di contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 e la durata del programma di ricerca superi la durata residua del contratto, al termine del medesimo e per la parte residua del programma è conferito un assegno di ricerca di importo pari a quello del contratto da ricercatore di cui al medesimo art. 24, comma 3, lettera a). I vincitori del programma che abbiano superato la valutazione prevista ai fini della proroga del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240 del 2010, possono essere inquadrati da subito per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della medesima legge. Il nulla osta del Ministro alla chiamata è richiesto obbligatoriamente in caso di inquadramento come ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010.

 

Art. 4

Programmi di ricerca finanziati dall'UE

 

1. I programmi finanziati dallo European Research Council (ERC), i cui vincitori, in qualità di «Principal Investigator» (PI), possono essere destinatari di chiamata diretta, per la copertura di posti rispettivamente indicati, sono:

a) i programmi «ERC Starting Grants», i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010;

b) i programmi «ERC Consolidator Grants», i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 ovvero di professore di ruolo di II fascia;

c) i programmi «ERC Advanced Grants», i cui vincitori possono essere inquadrati in qualità di professore di ruolo di I o di II fascia.

2. Nell'ambito dei programmi quadro dell'Unione Europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, i vincitori dei programmi di durata triennale «International Outgoing Fellowships» o «Individual Fellowships» delle Marie Sklodowska Curie Actions, limitatamente al tipo «Global Fellowships», possono essere destinatari di chiamata diretta nella qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010.

3. Nel caso di chiamate dirette nel ruolo dei professori di I o II fascia dei vincitori dei programmi di cui al comma 1, la delibera di richiesta del prescritto nulla osta del Ministro illustra analiticamente la congruenza del profilo scientifico dello studioso con i requisiti per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per la fascia e il settore concorsuale ovvero scientifico-disciplinare pertinenti, motivando adeguatamente eventuali discrepanze.

 

Art. 5

Abrogazione, integrazione e revisione della disciplina

 

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° luglio 2011.

2. Resta ferma la facoltà del MIUR di individuare, con successivi decreti, ulteriori programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni. Ogni due anni il MIUR provvede alla revisione del presente decreto, con particolare riferimento all'identificazione di programmi di ricerca europei.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 18 marzo 2016, n. 65.