Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 26 gennaio 2016

Riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione, per la gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) DGPGSR: Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico;

b) ISCTI: Istituto superiore delle comunicazioni e tecnologie dell'informazione del Ministero dello sviluppo economico;

c) DGSCERP: Direzione generale servizi di comunicazione elettronica e postale del Ministero dello sviluppo economico;

d) corso di formazione: corso che fornisce le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nella colonna 1 della tabella A-IV/2 del codice STCW;

e) commissione tecnica di idoneità: commissione che esprime il parere ai fini del rilascio del provvedimento di riconoscimento di idoneità.

 

Art. 2

Riconoscimento d'idoneità

 

1. Il riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e il relativo allegato I, capo IV, è rilasciato ad enti, istituti, società od altri soggetti giuridici, che ne facciano richiesta e che dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'allegato 1.

 

Art. 3

Procedura per il riconoscimento.

 

1. Ai fini del rilascio del provvedimento di riconoscimento, la DGPGSR si avvale del parere emesso dalla commissione tecnica di idoneità a cui è sottoposto il rapporto di valutazione ispettiva, secondo le modalità procedurali di cui al successivo comma. La valutazione ispettiva è predisposta a cura dell'ISCTI.

2. L'ISCTI a mezzo di propri provvedimenti dirigenziali definisce le modalità procedurali per la conduzione della valutazione e identifica il personale idoneo allo scopo appartenente all'ISCTI stesso, alla DGPGSR e alla DGSCERP.

3. La DGPGSR a mezzo di determina direttoriale definisce le modalità procedurali per il conseguimento del riconoscimento di idoneità di cui all'art. 2 e per il rinnovo dello stesso; il Direttore della DGPGSR, altresì, istituisce e presiede la Commissione tecnica di idoneità, composta da tre rappresentanti, ivi compreso il Presidente, della DGPGSR stessa, da due rappresentanti della DGSCERP e da due rappresentanti dell'ISCTI.

 

Art. 4

Provvedimento di riconoscimento d'idoneità o rigetto

 

1. Il provvedimento formale di riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 2 contiene dati relativi al programma formativo, alle aule, alle attrezzature, al corpo docente, nonché al numero degli allievi ed ha validità di cinque anni.

2. Le spese di effettuazione delle attività rese in tale ambito, tra cui le attività di istruttoria e amministrativa e quella del sopralluogo effettuate ai fini del riconoscimento di cui all'art. 2, della sorveglianza di cui all'art. 6 e del rinnovo sono a carico del soggetto terzo richiedente e rientrano nelle prestazioni delle attività eseguite per conto terzi secondo la normativa vigente in materia.

3. Il provvedimento di rigetto dell'istanza contiene la motivazione del diniego e l'indicazione dell'autorità e dei termini per la presentazione di eventuali ricorsi.

 

Art. 5

Sospensione e revoca

 

1. L'inosservanza delle condizioni poste nel provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 4, o ogni variazione, in capo ai soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento, che implica la perdita del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comportano la sospensione del riconoscimento di idoneità allo svolgimento del corso o, in caso di reiterati provvedimenti di sospensioni, la revoca definitiva dello stesso.

 

Art. 6

Sorveglianza

 

1. Il Ministero verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato 1 in capo ai soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità di cui all'art. 2.

2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata almeno ogni trenta mesi.

 

Art. 7

Disposizioni transitorie

 

1. Sino al 1° gennaio 2017, la gente di mare può continuare a sostenere l'esame previsto per il rilascio del certificato di competenza di radioperatore, pur in assenza del requisito di cui al comma 2, punto 2.2., regola IV/2 - capo IV, dell'allegato I del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

 

Allegato 1

REQUISITI MINIMI PER GLI INTERESSATI AL CONSEGUIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE DESTINATI ALLA GENTE DI MARE COME RADIOPERATORI CANDIDATI ALLA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA, CHE OPERANO SU NAVI CHE SONO TENUTE A CONFORMARSI ALLE DISPOSIZIONI DEL GMDSS, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 71, E IL RELATIVO ALLEGATO I, CAPO IV

 

Gli enti, istituti, società ed altri soggetti giuridici devono possedere:

1) certificazione del sistema di qualità che dia evidenza delle competenze e dotazioni minime di seguito riportate:

a) corpo istruttori munito di certificato di operatore GOC (o LRC, Long Range Certificate) o qualificato con comprovata esperienza nel servizio mobile marittimo internazionale, con profonda conoscenza teorica e pratica dei più comuni apparati radio del sistema GMDSS e delle procedure operative, di soccorso, urgenza e sicurezza, disciplinate dalla normativa nazionale ed internazionale;

b) dotazione di simulatori e/o apparati che permettano di effettuare tutte le tipologie di chiamate comprese quelle di soccorso, urgenza e sicurezza, senza generare falsi allarmi verso gli organi preposti alla sicurezza ed alla salvaguardia della vita umana in mare;

c) appropriate aule per lezioni teoriche con dotazione di sussidi didattici idonei allo svolgimento delle lezioni;

2) piano di offerta formativa che illustri l'articolazione modulare del monte ore dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori, e le attività tecniche e pratiche di pertinenza.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 19 marzo 2016, n. 66.