Legislazione - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 09 marzo 2016, n. 228

Modalità di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base

 

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

 

1. Il presente decreto definisce le modalità di conseguimento e aggiornamento dell'addestramento di base (Basic Training), delle informazioni e delle istruzioni di sicurezza (Safety familiarization Training) per il personale marittimo, in conformità alla regola VI/1 dell'annesso della Convenzione STCW' 78 nella sua versione aggiornata ed alla sezione A-VI/1 del relativo codice.

 

Art. 2

Informazioni di sicurezza (Safety Familiarization Training)

 

1. Prima di essere assegnati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi, ad eccezione delle navi da passeggeri, tutto il personale riceve, sotto la responsabilità della Compagnia di navigazione, come definita dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le istruzioni e le informazioni di cui alla sezione A-VI/1.1.

2. Per i fini di cui al comma 1, la compagnia di navigazione cura la predispozione di un'idonea procedura.

 

Art. 3

Addestramento di base (Basic Training)

 

1. Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all'applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW 78' nella sua versione aggiornata, consegue l'addestramento di base mediante la frequenza dei seguenti corsi di cui ai decreti in premessa citati:

a) Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali (PSSR);

b) Sopravvivenza e salvataggio;

c) Antincendio di base;

d) Primo soccorso elementare.

2. La certificazione di avvenuto conseguimento dell'addestramento di base di cui al comma 1., è comprovata mediante l'annotazione degli addestramenti di cui alle lettere a), b), c) e d) sul certificato dell'addestramento conseguito di cui al comma aaa) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 71/2015.

3. L'addestramento di base ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni alle seguenti condizioni:

a) aver effettuato almeno un anno di navigazione su navi soggette all'applicazione della Convenzione STCW;

b) aver superato il corso di aggiornamento (refresher basic training) di cui al successivo art. 4 commi 1., 2. e 3.;

c) aver effettuato, a bordo, gli addestramenti di cui al successivo art. 4, comma 4.

 

Art. 4

Aggiornamento dell'addestramento di base (Refresher basic training)

 

1. L'aggiornamento dell'addestramento di base (refresher basic training), della durata di almeno 8 (otto) ore, è effettuato a terra, presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento dei corsi di sopravvivenza e salvataggio e antincendio di base, e consiste nell'effettuazione delle prove pratiche di cui all'allegato A. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 30 (trenta) persone.

2. Gli enti di cui al comma 1 che intendono svolgere il corso di aggiornamento ne danno comunicazione al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, nonché alla Capitaneria di Porto competente per territorio e devono attenersi alle disposizioni relative all'organizzazione dei corsi di addestramento.

3. Al termine delle prove relative all'aggiornamento di base, il direttore dei corsi di sopravvivenza e salvataggio e antincendio di base, responsabile dell'aggiornamento, redige verbale delle prove eseguite esprimendo un giudizio complessivo su ciascun frequentatore (idoneo o non idoneo). Ai frequentatori risultati idonei il direttore dei corsi rilascia un attestato come da modello in allegato B;

4. Al termine dell'aggiornamento di base effettuato a bordo, di cui all'art. 3 comma 3 lettera c), secondo le prove riportate in allegato C, la Compagnia di navigazione o il Comandante della nave rilascia un attestato come da modello in allegato D.

 

Art. 5

Disposizioni transitorie

 

1. Il personale di cui all'art. 1 che sia in possesso di un attestato di addestramento di base, rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2001, oppure registrato sull'"attestato relativo all'addestramento conseguito", rilasciato il 1° gennaio 2012 o in data antecedente effettua l'aggiornamento di cui all'art. 4 del presente decreto entro e non oltre il 1° gennaio 2017.

 

Art. 6

Abrogazioni

 

1. E' abrogato il decreto dirigenziale 17 dicembre 2001, a firma del Capo del dipartimento della navigazione marittima ed interna pro tempore, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante disposizioni in tema di "certificazione dell'avvenuto conseguimento dell'addestramento di base".

 

Allegato A

PROVE PRATICHE DI AGGIORNAMENTO EFFETTUATE A TERRA

 

Sopravvivenza e salvataggio:

1. indossare ed usare una tuta di immersione;

2. saltare in sicurezza in acqua da una altezza non inferiore a 3 metri;

3. raddrizzare una zattera capovolta indossando il giubbotto di salvataggio;

4. nuotare indossando il giubbotto di salvataggio;

5. mantenersi a galla senza l’aiuto del giubbotto di salvataggio.

 

Antincendio di base:

1. usare i vari tipi di estintori portatili;

2. spegnere incendi di piccole dimensioni, (per es. incendi di origine elettrica, incendi da idrocarburi liquidi e gassosi);

3. spegnere incendi di grandi dimensioni usando i boccalini a getto e a pioggia;

4. spegnere un incendio con la schiuma, polvere od altro idoneo agente chimico;

5. entrare e attraversare con un cavo di sicurezza, ma senza autorespiratore, un locale nel quale è stata immessa schiuma ad alta espansione;

6. combattere l’incendio negli spazi chiusi pieni di fumo indossando l’autorespiratore;

7. spegnere un incendio con acqua nebulizzata o qualunque altro agente estinguente appropriato in una cabina o in una sala macchine simulata, invasa dal fuoco e fumo denso;

8. spegnere un incendio da idrocarburo (oil) con boccalini a pioggia e nebulizzatori con diffusione di prodotti chimici secchi, polvere o schiuma.

9. Eseguire un salvataggio in uno spazio pieno di fumo, usando un dispositivo approvato che generi fumo, indossando l’autorespiratore

 

 

Allegato B

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato C

PROVE PRATICHE DI AGGIORNAMENTO EFFETTUATE A BORDO

 

Sopravvivenza e salvataggio:

1. Indossare un giubbotto di salvataggio;

2. Salire a bordo di un mezzo di salvataggio dalla nave, indossando il giubbotto di salvataggio;

3. Azioni iniziali da compiere quando si è a bordo del mezzo di salvataggio per innalzare le probabilità di sopravvivenza;

4. Uso dell’ancora galleggiante di una imbarcazione di salvataggio;

5. Utilizzare le dotazioni di un mezzo di salvataggio, e

6. Utilizzare i dispositivi di localizzazione, incluso l’apparato radio.

 

Antincendio di base:

1. Uso dell’autorespiratore portatile

 

 

Allegato D

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 19 marzo 2016, n. 66.