Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2016

Disciplina per l'accesso e l'esercizio delle attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di Paesi Terzi

 

Art. 1

Accesso alle possibilità di pesca per accordi vigenti

 

1. Gli armatori dei pescherecci che intendono accedere alle possibilità di pesca previste nell'ambito di accordi in vigore, devono darne comunicazione preventiva a questa Direzione generale, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data d'inizio delle attività di pesca, in conformità al modello in allegato 1.

2. Nell'ambito della comunicazione preventiva di cui al precedente comma 1, unitamente al possesso dei criteri di ammissibilità di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, gli armatori delle imbarcazioni interessate devono, altresì, fornire assicurazione dell'esatto adempimento, da parte delle medesime, di tutti i vigenti obblighi europei in materia di trasmissione attraverso il sistema di controllo satellitare dei pescherecci (V.M.S.), nonché di registrazione e dichiarazione elettronica dei dati relativi all'attività di pesca.

3. A parità di soddisfacimento dei termini, delle condizioni e dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, la priorità di assegnazione delle possibilità di pesca disciplinate dal presente articolo viene determinata in funzione del maggior numero complessivo di mesi di presenza effettivamente maturati dall'imbarcazione interessata, ovvero, in subordine, dalla relativa impresa di pesca, nel corso del triennio precedente, nelle acque soggette alla giurisdizione del Paese terzo interessato, ovvero, in subordine, nell'area geografica di riferimento. All'accertamento di detti periodi provvede direttamente l'Amministrazione, esclusivamente attraverso i pertinenti tracciati V.M.S..

 

Art. 2

Accesso alle possibilità di pesca per nuovi accordi

 

1. Gli armatori dei pescherecci che intendono accedere alle possibilità di pesca previste nell'ambito di nuovi accordi, devono darne comunicazione preventiva a questa Direzione generale, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data d'inizio delle attività di pesca, in conformità al modello in allegato 2.

2. Nell'ambito della comunicazione preventiva di cui al precedente comma 1, unitamente al possesso dei criteri di ammissibilità di cui all'art. 5, paragrafo 1, con esclusione di quanto previsto alla lettera a), del regolamento (CE) n. 1006/2008, gli armatori delle imbarcazioni interessate devono, altresì, fornire assicurazione dell'esatto adempimento, da parte delle medesime, di tutti i vigenti obblighi europei in materia di trasmissione attraverso il sistema di controllo satellitare dei pescherecci (V.M.S.), nonché di registrazione e dichiarazione elettronica dei dati relativi all'attività di pesca.

3. A parità di soddisfacimento dei termini, delle condizioni e dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, la priorità di assegnazione delle possibilità di pesca disciplinate dal presente articolo viene determinata in funzione del maggior numero complessivo di mesi di presenza effettivamente maturati dall'imbarcazione interessata, ovvero, in subordine, dalla relativa impresa di pesca, nel corso del triennio precedente, nelle acque soggette alla giurisdizione del Paese terzo interessato, ovvero, in subordine, nell'area geografica di riferimento. All'accertamento di detti periodi provvede direttamente l'Amministrazione, esclusivamente attraverso i pertinenti tracciati V.M.S.

 

Art. 3

Attività di pesca al di fuori di accordi

 

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, gli armatori dei pescherecci che intendono esercitare attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di un Paese terzo che non rientra nell'ambito di un accordo, devono darne comunicazione preventiva a questa Direzione generale, entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data d'inizio delle suddette attività, in conformità al modello in allegato 3.

2. Nell'ambito della comunicazione preventiva di cui al precedente comma 1, oltre a fornire assicurazione dell'esatto adempimento, da parte delle imbarcazioni interessate, di tutti i vigenti obblighi europei in materia di trasmissione attraverso il sistema di controllo satellitare dei pescherecci (V.M.S.), nonché di registrazione e dichiarazione elettronica dei dati relativi alle catture, i medesimi armatori devono, altresì, allegare copia dell'apposita autorizzazione di pesca rilasciata dalle Autorità competenti del Paese terzo interessato.

 

Art. 4

Misure tecniche e regime sanzionatorio

 

1. Ai fini della validazione dei certificati di cattura, ex art. 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008, i soggetti interessati dovranno esibire alle Autorità competenti un estratto del giornale di pesca elettronico afferente i quantitativi di cattura come indicati sui medesimi certificati.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 1006/2008, alla scadenza del protocollo operativo afferente un accordo di pesca, questa Direzione generale comunica alle imprese di pesca interessate la sospensione immediata di ogni attività di pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione del Paese terzo interessato.

3. La sospensione prevista al precedente comma 1 viene disposta anche nel caso in cui:

a) il Paese terzo interessato ricada nelle fattispecie disciplinate dagli articoli 31 e seguenti del regolamento (CE) n. 1005/2008;

b) ovvero, venga accertato il mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dei precedenti articoli 1, 2 e 3.

4. Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, la violazione del provvedimento di sospensione di cui al precedente comma 2, soggiace alla sanzione stabilita dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 4/2012.

5. Salvo che il fatto non costituisca diverso più grave reato, la violazione del provvedimento di sospensione di cui al precedente comma 3, lettera a), soggiace alla sanzione stabilita dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 4/2012.

 

Art. 5

Disposizioni finali

 

1. Il decreto ministeriale 13 gennaio 1999 è abrogato.

2. Il presente decreto, registrato dai competenti organi di controllo, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato 1

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 2

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 3

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 19 marzo 2016, n. 66.