Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 marzo 2016, n. 5207

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Litisconsorzio necessario tra società di persone e soci - Mancata integrazione contraddittorio di tutte le parti - Contestuale trattazione dei distinti procedimenti - Esonero della necessità di integrazione del contraddittorio

 

Ritenuto in fatto

 

1. La Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l'appello della "Domus di T.T. 84 C. SAS" (in liquidazione) contro la sentenza n. 85/01/09 della Commissione tributaria provinciale di Belluno che aveva respinto il ricorso della società contribuente ad impugnazione di avviso di accertamento per maggiori IVA-IRAP relative all'anno 2005, avviso poi valorizzato ai fini della tassazione ("per trasparenza") dei maggiori redditi imputabili ai fini IRPEF anche ai soci, i quali ultimi avevano separatamente impugnato i provvedimenti ad essi rivolti.

2. La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che le produzioni documentali effettuate dall'Agenzia non potevano avere valore probatorio a fronte del disconoscimento di conformità all'originale fatto dalla parte contribuente ed inoltre nel senso che nel calcolo dei ricavi si sarebbe dovuto tenere conto di costi sostenuti negli anni precedenti, ciò che non era stato fatto.

3. L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La società contribuente si è costituita con controricorso.

 

Considerato in diritto

 

1.1. Con l'unico motivo di censura (improntato alla violazione dell'art. 101 cpc, ai sensi dell'art.360, comma 1, n.4, cpc) la ricorrente si duole del fatto che in controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, la causa non si sia svolta nel contraddittorio di tutte le parti.

1.2. Il motivo di impugnazione (anche a voler prescindere dalla modalità di sua conformazione, in termini di estrema sinteticità) appare infondato e da disattendere.

1.3. Ed invero, l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra la società e le persone fisiche che ne sono socie (che la parte ricorrente non ha in alcun modo identificato, così come non ha identificato i connessi procedimenti che riguardano questi ultimi) appare avere trovato un adeguato surrogato nella contestualità della trattazione che i distinti procedimenti hanno avuto sin dal primo grado di giudizio ed anche in secondo grado nei confronti della società e dei soci F.V. e T.T. (che risultano essere gli effettivi soci di cui si è detto); inoltre si è potuto riscontrare dalle sentenze depositate dalla controricorrente società che le pronunce di secondo grado sono state emanate dagli stessi giudici e nella medesima udienza, con decisioni di analogo contenuto e con reciproci e diretti riferimenti. Ricorre perciò nella specie di causa il presupposto esonerativo della necessità di integrazione del contraddittorio tra le parti necessarie valorizzato da questa Corte nella sentenza n. 14815/2008 sicché, in ossequio al principio da quest'ultima enunciato, non resta che disattendere il ricorso introduttivo di questo grado, fondato esclusivamente sulla censura di cui si è detto.

2. In conclusione il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

- Rigetta il ricorso;

- Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di € 4.000,00, oltre accessori di legge.