Giurisprudenza - TRIBUNALE DI TORINO - Sentenza 14 marzo 2016, n. 438

Lavoro - Premio aziendale - Pagamento - Opposizione a decreto ingiuntivo

 

Fatto e diritto

 

La ricorrente chiede la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Torino in data 20 agosto 2015.

Resiste la convenuta.

Senza compimento di attività istruttoria all'udienza del 3 marzo 2016 la causa viene discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

Il decreto ingiuntivo opposto intima alla A. SPA di pagare euro 54,27 a titolo di ex premio aziendale ex Rio ad personam.

La società opponente contesta la pretesa deducendo che l'accordo integrativo aziendale del 10 ottobre 2007 che rappresenta, per ammissione della lavoratrice, la fonte contrattuale del premio rivendicato è stato disdettato dalla società con lettera 20 marzo 2015 con effetto dal 1° luglio 2015. Afferma l’opponente che il premio aziendale in oggetto è un trattamento collettivo riconosciuto in favore di dipendenti provenienti da società confluite nel gruppo A. e contesta pertanto che l'emolumento possa essere qualificato come assegno ad personam non assorbibile avendo il premio stesso natura collettiva e non individuale.

La tesi attorea non può essere condivisa sia perché è contraddetta dal tenore letterale della norma sia perché contrasta con il principio dell'intangibilità da parte della contrattazione collettiva dei diritti individuali già entrati a far parte del patrimonio individuale di ogni singolo lavoratore.

L'art. 22 dell'accordo integrativo 10.10.2007 testualmente prevede che "la voce retributiva denominata premio aziendale sarà conservata in cifra ad personam ai soli lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato che abbiano già maturato tale elemento retributivo alla data del 31.12.2005 e confluirà nella voce retributiva ex premio aziendale ad personam per i soli lavoratori dell'ipermercato di Torino corso Romania già in forza con contratto a tempo indeterminato che abbiano già maturato tale elemento retributivo alla data del 31.12.205 la conservazione di tale elemento ad personam individualmente avverrà anche per quanto riguarda la seconda componente di detto premio aziendale nella misura prevista dalle pagine 13 del contratto Rio del 25.1.1996.

La norma contrattuale si esprime quindi chiaramente nel definire le due componenti del premio aziendale come voci retributive individuali: tanto si desume in modo inequivoco dall'utilizzazione del termine " ad personam" abitualmente usato per definire i trattamenti retributivi che spettano solo ad un determinato lavoratore e non alla generalità dei dipendenti nonché dall'impiego dei termini " conservazione" ed "individualmente" che ulteriormente ribadiscono il permanere di quel trattamento di miglior favore a livello individuale.

A seguito dell'accordo integrativo del 2007 il premio quindi perde la sua natura collettiva, il cui presupposto ineludibile è l'erogazione in favore di una collettività di dipendenti oggettivamente Individuati, e viene conservato solo in favore dei dipendenti In possesso di certi requisiti di anzianità, circostanza peraltro confermata anche dall'Inserimento in busta paga dell'assegno ad personam "ex premio aziendale ex rio ad personam" nella retribuzione lorda In aggiunta al minimo contrattuale, all'indennità di contingenza a I terzo elemento ed agli scatti di anzianità.

Nella ricostruzione storica degli accordi che hanno via via disciplinato II premio operata dalla società ricorrente emerge che il premio aziendale ex rio è stato riconosciuto a favore dei dipendenti provenienti da società confluite in A. spa presso le quali esisteva già da tempo una disciplina contrattuale aziendale Integrativa che prevedeva l'erogazione di un premio aziendale. Il premio era quindi previsto in favore di una generalità di lavoratori aventi quali comun denominatore la provenienza da società confluite in A.

Nell'ipotesi di accordo dell'11 ottobre 2002 si opera poi una distinzione tra le diverse realtà societarie confluite nel gruppo La rinascente distinguendo tra unità di vendita nelle quali la contrattazione aziendale già prevedeva l'erogazione del premio da quelle che ne erano prive.

Con l'accordo del 2007 prima trascritto muta completamente la prospettiva in quanto si prevede per la prima volta la conservazione del premio solo in favore di quei lavoratori che avessero maturato il diritto alla data del 31 dicembre 2005. In questo modo il premio aziendale originariamente previsto dall'accordo del 25 gennaio 10996 viene soppresso e trasformato in voce retributiva ad personam non assorbibile da erogarsi solo in favore dei lavoratori che ne avessero maturato il diritto alla data del 31 dicembre 2005.

La previsione della conservazione del premio in favore dei predetti lavoratori costituisce una clausola di maggior favore inserita nel contratto individuale del beneficiari ex art. 1340 c.c. integrandone il contenuto economico e restando Insensibile alle successive modificazioni disposte da pattuizioni collettive.

Né può ritenersi che l'ultimo capoverso dell'art. 22 dell'accordo nella parte In cui stabilisce che gli istituti disciplinati dalla norma " in ragione della loro origine di trattamenti contrattuali collettivi non sono assorbibili" fornisca argomenti di sostegno alla tesi attorea atteso che il richiamo all'origine collettiva degli istituti retributivi sembra deporre al contrarlo per la loro trasformazione In elementi retributivi individuali.

La disdetta dall'accordo integrativo non svolge quindi i suoi effetti nei confronti dei diritti individuali.

Come condivisibilmente affermato dalla cassazione nella sentenza 24268/2013 il diritto avente natura retributiva entrato a far parte del slnallagma genetico del rapporto di lavoro e del patrimonio individuale di ogni singolo lavoratore non è suscettibile di essere revocato.

La convenuta ha riconosciuto l'erroneità dell'importo rivendicato in sede monitoria poiché parametrato all'orario full time : il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato e la ricorrente va condannata a pagare al somma di euro 35,36.

L'assoluta novità delle questioni trattate unitamente alla riduzione della pretesa azionata in sede monitoria giustificano la compensazione delle spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Visto l'art. 429 c.p.c.

Revoca il decreto ingiuntivo opposto; dichiara tenuta e condanna la A. spa a pagare a  (...) euro 35,36 oltre accessori; compensa le spese, fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.