Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 marzo 2016, n. 5226

Lavori socialmente utili - Dipendente part-time a tempo indeterminato - Incompatibilità - Non sussiste

 

Svolgimento del processo

 

 

Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 6 ottobre 2004, rigettava la domanda proposta da R.G., volta od ottenere la declaratoria della legittima percezione delle somme (€. 6.523,72) erogategli per l.s.u., nel periodo 27.5.1999-31.8.2000, che l’INPS aveva invece richiesto in restituzione per avere nel contempo svolto attività di lavoro subordinato, a tempo indeterminato part-time, presso il Comune di Bologna.

Il giudice di prime cure ritenne che la disposizione normativa che prevede l'erogazione dell'assegno per il titolo suddetto (art. 8, co. 3, d.lgs.vo n. 468\1997) non ha incluso la fattispecie contrattuale in esame tra quelle cumulabili, in base alla sottesa ratio che tale erogazione deve essere ricondotta solo a condizioni di precarietà, di disoccupazione prolungata, e tale non essendo lo stato di colui che svolge lavoro a tempo indeterminato, ancorché part time.

Impugnava la decisione il R.; resisteva l’INPS, che proponeva altresì appello incidentale per la restituzione della somma a suo tempo riscossa dal R., giusta quanto richiesto in primo grado e non esaminato dal Tribunale.

Con sentenza depositata il 12.4.2010, la Corte d'appello di Bologna, accoglieva l'appello incidentale e condannava il R. a restituire all'INPS la somma di €. 6.623,72.

Per la cassazione di tale sentenza propongono distinti ricorsi l’INPS ed il R., affidati rispettivamente ad unico e due motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

Motivi della decisione

 

Deve pregiudizialmente disporsi la riunione dei due ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.), dovendosi peraltro qualificare il ricorso dell'INPS, in quanto successivo a quello proposto dal R., quale ricorso incidentale. Esaminando dunque dapprima il ricorso principale di osserva.

1. - Con il primo motivo il R. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi 4 e 5, del d.lgs n. 468\1997, lamentando che seppure tale normativa non prevedeva la cumulabilità del compenso per l.s.u. con un rapporto di lavoro part-time (nella specie inferiore a 20 ore settimanali) a tempo indeterminato, neppure lo escludeva esplicitamente, e che nel senso della cumulabilità, specie ove il lavoro part-time non interferiva con lo svolgimento del l.s.u., militava la ratio della disposizione in esame.

2. - Con secondo motivo lamenta che la sentenza impugnata non considerò che il compenso per l.s.u. era comunque dovuto per avere effettivamente prestato il R. tale attività, anche in base al principio contenuto nell'art. 2126 cc

3. - Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Deve infatti considerarsi, come recentemente affermato da Cass. n. 9205\2012, tenuto conto del complesso iter ermeneutico che si è registrato sulla questione, anche attraverso l’analisi della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 468 del 1997 alla luce della normativa successiva, che "non vi è incompatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed il compenso ricavato da diversa attività di lavoro subordinato, svolta a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile, che limitando la possibilità di cumulare l’assegno per lavori socialmente utili con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell’istituto'', diretti sostanzialmente a consentire lo svolgimento di attività lavorative compatibili (essenzialmente dal punto di vista dell'orario di lavoro) con l'espletamento di l.s.u. (cfr. già Cass. 19 aprile 2007, n. 9344; Cass. 20 ottobre 2003, n. 15688).

La sentenza impugnata deve dunque cassarsi alla luce del principio di diritto esposto, risultando la seconda censura -così come il ricorso incidentale, con cui l'INPS si duole della mancata condanna del R. al pagamento degli interessi legali- assorbiti, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia, e segnatamente circa la compatibilità con il l.s.u. svolto presso il Ministero dell'Economia e Finanze, del regime orario del lavoro svolto dal R. con lavoro a tempo parziale (con orario pari a 18 ore settimanali) presso il Comune di Bologna.

 

P.Q.M.

 

Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso proposto dal R. e dichiara assorbito il secondo ed il ricorso incidentale proposto dall’lNPS. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.