Legislazione - DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39

Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

 

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 20, 36, 37, 50, e agli allegati XV, XXIV le parole: «preparati pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose», all'articolo 28 le parole: «preparati chimici» sono sostituite dalle seguenti: «miscele chimiche», agli articoli 223, 236, comma 4, lettera f), e all'allegato XLII la parola: «preparati» è sostituita dalla seguente: «miscele» e all'articolo 236, comma 4, lettere a) e b), le parole: «preparati cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «miscele cancerogene o mutagene»;

b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato» è sostituita dalla seguente: «miscela» e all'allegato XXVI le parole: «preparato pericoloso» sono sostituite dalle seguenti: «miscela pericolosa»;

c) all'articolo 222, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;";

2) il numero 2) è soppresso;

3) il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII;";

d) all'articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.";

e) all'articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore.";

2) il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.";

f) all'articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole "come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3." sono sostituite dalle seguenti: "di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.";

g) all'articolo 234, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) agente cancerogeno:

1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;";

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) agente mutageno:

1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.";

h) all'allegato XXV, alla sezione 3.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è soppresso;

2) è aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»: «Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose»;

i) all'allegato XXVI:

1) la sezione 1 è sostituita dalla seguente:

"1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

L'etichettatura di cui al primo comma può essere:

- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;

- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;

- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose.";

2) la sezione 5 è sostituita dalla seguente:

"5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.".

 

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

 

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, allegato C, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione A:

1) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino nell'Allegato B della presente legge.";

2) al punto 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, semprechè non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:

- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341),

- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),

- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)";

2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;";

b) la sezione B è sostituita dalla seguente:

"B. Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.".

 

Art. 3

Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977

 

1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, allegato I, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione I sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.";

2) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agenti chimici:

a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:

- tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);

- corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);

- gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);

- aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);

- liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);

- esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);

- sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);

- perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);

- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);

- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);

- sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);

- sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);

- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);

- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);

- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) piombo e composti;

d) amianto.";

b) alla sezione II, il punto 1) è sostituito dal seguente:

"1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.".

 

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 14 marzo 2016, n. 61.