Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 marzo 2016, n. 4789

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso per cassazione - Soggetto giurdico estinto - Procura speciale "ad litem" conferita da soggetto ("ex liquidatore") privo di poteri rappresentativi - Assenza di dichiarazione o comunicazione dell'evento estintivo - Ultrattività della procura - Esclusione - Dichiarazione di inesistenza del ricorso principale per nullità della procura

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza 16.5.2008 n. 18 la Commissione tributaria della regione Veneto rigettava l'appello proposto da Studio O. s.r.l. in liquidazione, e confermava la decisione di prime cure che aveva dichiarato legittima la cartella di pagamento emessa da G.L. s.p.a. (cui era subentrata Equitalia Polis s.p.a.) n.q. di Concessionario per il servizio di riscossione della provincia di Venezia, avente ad oggetto la liquidazione delle somme dovute a titolo IVA per gli anni dal 1993 al 1995 ed iscritte in ruoli straordinari in dipendenza di accertamenti d'imposta in sentenze di merito divenute definitive ovvero ancora sub judice.

I Giudici di appello rilevavano che la messa in liquidazione della società di capitali non determinava alcun evento estintivo, essendo stato, pertanto, correttamente istituito il contraddittorio con la persona giuridica; che la notifica della cartella era stata validamente eseguita presso il domicilio del liquidatore, attesa la relata negativa della notifica precedentemente eseguita presso la sede legale della società, rimanendo sanati in ogni caso eventuali vizi di irregolarità dalla tempestiva proposizione del ricorso in primo grado della contribuente; che la messa in liquidazione della società integrava la situazione di pericolo per la riscossione che giustificava la emissione di ruoli straordinari; che la mancanza di sottoscrizione autografa e la omessa indicazione del responsabile del procedimento amministrativo non inficiava la validità della cartella; che la società non aveva offerto elementi idonei a contestare il calcolo della liquidazione degli interessi di mora.

La sentenza d'appello - non notificata - è stata impugnata per cassazione, con atto notificato alla Agenzia delle Entrate e ad Equitalia Poli s.p.a., dalla "Società Studio O. s.r.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 10 gennaio 2006", che ha dedotto con due motivi vizio inerenti l'attività di giudizio.

Hanno resistito con controricorso entrambi gli enti intimati ed Equitalia Polis s.p.a. anche con ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo concernente violazione dell'art. 156 c.p.c.

Con ordinanza interlocutoria in data 11.5.2015 il Collegio, ritenuto necessario verificare pregiudizialmente la corretta instaurazione del contraddittorio, assegnava termine alle parti per deposito di note a chiarimento, e disponeva l'acquisizione della visura camerale presso la CCIAA di Venezia - città in cui risultava aver sede legale la società - dalla quale si evinceva che a far data dal 10 gennaio 2006 la società di capitali era stata cancellata dal registro delle imprese, essendosi pertanto estinta la persona giuridica anteriormente alla udienza di trattazione in primo grado.

 

Motivi della decisione

 

Preliminarmente rileva il Collegio che, come emerge dalla stessa intestazione del ricorso principale ("Ricorso della Società Studio O. s.r.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 10 gennaio 2006, già con sede in S.Maria di Sala.... nella persona del liquidatore ...sig. M.S."), nonché dalla procura speciale apposta a margine dell'atto e trova riscontro nella visura ordinaria della CCIAA di Venezia -acquisita in ottemperanza alla ordinanza del Collegio in data 13.5.2015- , la società di capitali -soggetto giuridico debitore- era già estinta, alla data di proposisizione del ricorso per cassazione, a seguito della avvenuta cancellazione dal registro delle imprese in data 10.1.2006, giusta il disposto dell'art. 2495 co 2 c.c. (introdotto dall'art. 4 del Dlgs n. 17.1.2003 n. 6 recante riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative) che ricollega l'effetto "estintivo" delle società dotate di personalità giuridica alla pubblicità costitutiva della iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese, con la conseguenza che, una volta estinta la società, i diritti vantati dai creditori della società, rimasti insoddisfatti, possono essere fatti valere esclusivamente nei confronti dei soci e soltanto fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ovvero anche nei confronti del liquidatore ma soltanto nel caso in cui questo avesse versato in colpa.

Al riguardo occorre infatti rilevare che, a seguito della cancellazione, si determina -in applicazione dell'art. 2495 c.c.- il sopravvenuto difetto di legittimazione processuale del "liquidatore", in quanto il fenomeno successorio che si verifica con la estinzione della società di capitali (privata della capacità di stare in giudizio: Corte cass. SU 12.3.2013 n. 6070), come regolato dalla norma predetta, determina il trasferimento ex art. 110 c.p.c. delle obbligazioni della società direttamente ai singoli soci -che ne rispondono solo in quanto risultino attributari di diritti e beni in base al bilancio finale di liquidazione e soltanto nei limiti di quanto riscosso- sicché, in pendenza di lite, la legittimazione sostanziale e processuale viene acquistata ex art. 110 c.p.c. dai soci, i quali soltanto e nei cui confronti soltanto, pertanto, possono rispettivamente proporre e debbono essere proposte le eventuali impugnazioni (cfr. Corte cass. III sez. 10.11.2010 n. 22830; id. V sez. 16.5.2012 n. 7676 che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti della società di capitali cancellata dal registro delle imprese nelle more del processo; id. SU n. 6070/2013 cit.; id. V sez. 6.6.2012 n. 9110 che ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del socio, nel giudizio in cui era stata originariamente parte la società poi cancellata. Per la esclusiva legittimazione attiva dei soci ad impugnare con ricorso per cassazione: Corte cass. V sez. 6.6.2012 n. 9110; id. V sez. 13.7.2012 n. 11968), rimanendo esclusa una concorrente legittimazione processuale dell' "ex liquidatore", rimasto privo -a seguito della estinzione della società- del potere di rappresentanza di tale soggetto (e dunque anche del potere di conferimento della procura "ad litem" che se rilasciata deve ritenersi affetta da nullità: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 29242 del 12/12/2008; id. V sez. ord. 3.11.2011 n. 22863).

Non trova, peraltro, applicazione al caso di specie l'art. 28, comma 4, del Dlgs 21.11.2014 n. 175 (recante "semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata") che dispone ai fini della "validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi", il differimento dell'effetto estintivo alla scadenza del quinquennio successivo alla iscrizione della cancellazione, trattandosi di norma priva di efficacia retroattiva (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 6743 del 02/04/2015).

Cessata la capacità processuale della società, qualora l'evento estintivo della persona giuridica, verificatosi il 10.1.2006 (anteriormente alla udienza di trattazione in primo grado avanti la CTP di Venezia), fosse stato portato ritualmente a conoscenza della controparte o del Giudice tributario, il giudizio avrebbe dovuto essere interrotto. Nella specie, tuttavia, come è dato desumere dagli atti del processo, tale evento estintivo non è stato dichiarato dal difensore della società, nè è emerso dalle relate di notifica di atti processuali compiuti nel corso del processo (gli atti dei controricorsi delle parti ed il ricorso incidentale di Equitalia s.p.a., notificati alla società presso lo studio dei procuratori domiciliatari, sono stati da questi regolarmente ricevuti, come emerge dalle relate di notifica). In proposito occorre rilevare che il delineato sistema processuale degli effetti estintivi della cancellazione delle società dal registro delle imprese, come interpretato dalla citata sentenza a SS.UU. n. 6070/2013 è stato ulteriormente integrato e chiarito nella successiva pronuncia di questa Corte Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, con specifico riferimento al caso di omessa notificazione o mancata dichiarazione in udienza, da parte del procuratore, dell'evento interruttivo morte o perdita della capacità della parte costituita, sentenza da cui stata estratta la seguente massima dell'archivio CED di questa Corte: " La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che:

a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;

b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;

c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante."

La sentenza delle SS.UU. n. 15295/2014 ha, dunque, inteso aderire e confermare, con riferimento anche al giudizio di cassazione, alla tesi orginariamente affermatasi nella precedente dottrina e giurisprudenza, della "ultrattività" della rappresentanza processuale della parte costituita in giudizio, indipendentemente dagli eventi che possono colpire quest'ultima, richiamandosi alla disciplina del contratto di mandato ex art. 1728 e 1396 c.c. ritenuto applicabile anche al "mandato ad litem" (come si evince dal seguente passaggio motivazionale della sentenza : "Passando, ora, al secondo rilievo (eccezionalità e, dunque, inestensibilità, alle fasi processuali per le quali non è prevista, della disciplina dell'art. 300), pur senza assumere alcuna posizione in ordine a quella dottrina che predica l'autonomia del diritto processuale da quello sostanziale, occorre notare, nell'affrontare il parallelismo tra diritto sostanziale e diritto processuale, che il principio di ultrattività del mandato ad litem non costituisce affatto un'eccezione rispetto alle regole civilistiche concernenti il mandato, bensì segue una logica insita nel sistema sostanziale"). Pertanto, ferma la irrilevanza della dichiarazione dell'evento interruttivo nel giudizio di legittimità (giurisprudenza consolidata: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 22624 del 31/10/2011; id. Sez. L, Sentenza n. 8685 del 31/05/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 3323 del 13/02/2014; id. Sez. 6- L, Ordinanza n. 14901 del 16/07/2015) e dunque rimanendo escluso che la dichiarazione contenuta nel ricorso principale -che la società in liquidazione è stata "cancellata dal registro delle imprese in data 10 gennaio 2006"- possa perfezionare il negozio processuale diretto a produrre l'effetto interruttivo del giudizio di legittimità, osserva il Collegio che -secondo i principi di diritto enunciati nella sentenza SSUU n. 15295/2014- deve ritenersi che:

A - il ricorso principale, proposto da un soggetto giuridico estinto, deve essere dichiarato inesistente per nullità della procura speciale "ad litem" conferita da soggetto ("ex liquidatore" M.S.) privo di poteri rappresentativi, non potendo operare -in conseguenza dello iato nella continuità dell'esercizio del "jus postulandi", conferito per i gradi di merito, disposto dall'art. 365 c.p.c.- il principio di ultrattività della procura ad litem, applicabile, in assenza di dichiarazione o comunicazione dell'evento estintivo della società, esclusivamente alla attività difensiva svolta nei gradi di merito (sempre che l'originaria procura, conferita per il primo grado, sia stata estesa anche ai successivo grado di giudizio)

B - il controricorso e la proposizione del ricorso incidentale condizionato da parte dell'Agenzia fiscale e di Equitalia Polis s.p.a., notificati a soggetto inesistente (presso difensore sfornito di valida procura speciale ad litem) è inidoneo ad instaurare il contraddittorio nel giudizio di legittimità, dovendo peraltro escludersi -in considerazione della espressa qualificazione di condizionamento dell'interesse ad impugnare di Equitalia Polis s.p.a.- che il ricorso incidentale condizionato possa trasformarsi in impugnazione principale, ostandovi altresì la invalida instaurazione del contraddittorio essendo state eseguite le notificazioni di tali atti nei confronti di un soggetto (la società) inesistente, diverso dai soci, succeduti nei rapporti obbligatori ancora pendenti -riferibili alla società estinta-, e pertanto legittimati in via esclusiva ad impugnare per cassazione la sentenza della CTR n. 18/2008, ed a resistere alla impugnazione incidentale proposta dall'Agente della riscossione.

In conclusione debbono essere dichiarati inammissibili il ricorso principale, per nullità della procura speciale ad litem ex art. 365 c.p.c. conferita da soggetto estinto, i controricorsi ed il ricorso incidentale condizionato, dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Polis s.p.a. per difetto di interesse a resistere ed impugnare nonché per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati. Le spese del giudizio di legittimità debbono essere interamente compensate tra le parti, avendo svolto i resistenti inutili difese nel merito sebbene il ricorso per cassazione ad esse notificato indicasse in modo inequivoco che la società ricorrente era stata già cancellata dal registro delle imprese fin dal 10 gennaio 2008.

 

P.Q.M.

 

- dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inammissibili i controricorso ed il ricorso incidentale condizionato; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.