Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 marzo 2016, n. 4351

Tributi - Agevolazione "prima casa" - Realizzazione di opere abusive - Revoca del beneficio - Esclusione - Opere successive alla registrazione dell’atto di acquisto

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n. 2002 IV002736000 prot. 69053 del 03.08.05, notificato il 09.08.05 a F.A., l’Agenzia delle entrate revocava l’agevolazione per l’acquisto della prima casa richiesta per l’immobile sito in Cava dei Tirreni, (...) acquistato con atto notarile stipulato il 06.05.02 e registrato a Salerno il 22.05.02, e richiedeva il pagamento della differenza dell’IVA, ammontante ad €.4.028,00, oltre interessi e sanzioni pecuniarie.

La revoca dell’agevolazione era conseguita alla segnalazione, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 765/1967, trasmessa dal Comune di Cava dei Tirreni all’Agenzia delle entrate, circa la realizzazione di opere abusive nella loro proprietà per le quali era stata emessa Ordinanza n. 1041 del 14.08.02 che ingiungeva la demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di liqudazione, sostenendo che l’abuso edilizio era di lieve entità in quanto consisteva in una piccola veranda di mq.12 ed era stato realizzato successivamente all’acquisto. Il ricorso era accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con la sentenza n. 471/10/06, appellata dall’Ufficio.

3. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione salernitana, accoglieva l’appello con la sentenza n. 126/12/09, depositata il 25.05.09 e non notificata, ritenendo che l’abuso edilizio realizzato dal contribuente determinasse la decadenza dalle agevolazioni fiscali, a nulla rilevando la lieve entità delle opere realizzate.

4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso. La causa è stata decisa in riconvocazione alla data del 20 luglio 2015.

 

Considerato in diritto

 

1.1. Primo motivo - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della L. n. 765/1967, che ha aggiunto l’art. 41 ter alla L. n. 1150/1942 (art. 360, comma 1, n. 3, cpc).

Sostiene il contribuente che, alla luce del dettato normativo, la decadenza per gli abusi edilizi riguardava le agevolazioni direttamente riferibili alle "opere" e non a quelle fruite per gli atti di acquisto di immobili, come del caso, per cui aveva errato la Commissione Regionale a ritenere legittima la revoca.

1.2. Secondo motivo - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della L. n. 765/1967, che ha aggiunto l’art. 41 ter alla L. n. 1150/1942, e dell’art. 1, parte 3, del DPR n. 131/1986 (art. 360, comma 1, n. 3, cpc).

Sostiene il ricorrente che la L. n. 765/1967 non può essere applicata ad ipotesi diverse da quelle per le quali fu attuata, e cioè le nuove costruzioni, mentre oggetto dell’atto che aveva goduto delle agevolazioni fiscali era, invece, un immobile già costruito.

1.3. Terzo motivo - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della L n. 765/1967, che ha aggiunto l’art. 41 ter alla L. n. 1150/1942 (art. 360, comma 1, n. 3, cpc).

Sostiene il ricorrente che l’opera abusiva realizzata, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Regionale non comportava la decadenza dal beneficio, in quanto posteriore alla stipula dell’atto di acquisto dell’appartamento ed essendo la veranda abusiva caratterizzata da autonomia rispetto alla unità immobiliare compravenduta.

1.4. Il terzo motivo da trattare prioritariamente, in attuazione del principio della ragione più liquida (cfr Cass. n. 12002/2014), è fondato e va accolto.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con principio al quale si intende dare seguito "L’art. 49 del D.P.R. n. 380/2001 (già Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter), dispone "Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici". Il testo normativo esclude i benefici delle agevolazioni fiscali per gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato. Atteso che le norme che stabiliscono decadenza sono per loro natura di stretta interpretazione deve ritenersi estraneo alla suddetta disposizione l'abuso edilizio che, alla data di registrazione dell'atto, non risultava realizzato in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato" (Cass. n. 4669/2014).

Nel caso in esame l’abuso edilizio risulta realizzato dopo la registrazione dell’atto, per cui non trova applicazione la decadenza dall’agevolazione fiscale.

1.5. L’accoglimento del terzo motivo assorbe la disamina degli altri.

2.1. In conclusione il ricorso va accolto, fondato il terzo motivo ed assorbiti i motivi primo e secondo. La sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso.

2.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell’Agenzia delle entrate nella misura stabilita in dispositivo. Le spese di giudizio per le fasi di merito si compensano.

 

P.Q.M.

 

Nuovamente riconvocatasi nella stessa composizione collegiale così provvede:

- accoglie il ricorso, fondato il terzo motivo ed assorbiti gli altri;

- cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originariamente proposto;

- condanna la Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di €.2.800,00, oltre spese borsuali per €-150,00, IVA e CASSA e compensa le spese di giudizio per le fasi di merito.