Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 febbraio 2016, n. 2560

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Credito per IVA e ritenute non versate - Falcidiabilità - Esclusione - Necessità del pagamento integrale dei crediti privilegiati di grado anteriore - Esclusione

 

Con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., M.I.A. - M.I.A. - s.r.l. ha impugnato il decreto 16.12.013 del Tribunale di Urbino che ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata dalla società, che prevedeva il pagamento integrale dei crediti privilegiati vantati dall’erario, dall’INPS e dall’INAIL e il soddisfacimento solo parziale dei crediti dei dipendenti e dei professionisti, rilevando che essa si traduceva nell’indebita alterazione delle cause legittime di prelazione e nella conseguente violazione dell’art. 160 l.fall.;

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 160 e 182 ter I comma I. fall., rileva che i creditori privilegiati erano stati suddivisi in classi, nella prima delle quali erano stati inclusi i crediti (per IVA e ritenute non versate) non falcidiagli e che la necessità dell’integrale pagamento di tali crediti non comportava che dovessero essere integralmente soddisfatti tutti i crediti privilegiati di grado anteriore, pena la violazione dell’art. 160 comma II u.p. I. fall.

Il motivo appare manifestamente fondato, atteso che, come già affermato da questa Corte, il crediti relativi ad IVA ed a ritenute operate e non versate, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 182 ter. l. fall., la proposta può contenere esclusivamente la dilazione del pagamento, non sono falcidiabili; che, tuttavia, la necessità del loro integrale pagamento non comporta quella di integrale pagamento dei crediti privilegiati di grado anteriore (cfr. Cass. n. 22932/011).

Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del primo motivo, restando assorbito il secondo, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rimessione del procedimento al Tribunale di Urbino, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni.

Il provvedimento impugnato va pertanto cassato, con rinvio del procedimento al Tribunale di Urbino in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Urbino in diversa composizione.