Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 febbraio 2016, n. 2695

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Ricorso di fallimento in proprio - Precedente omologazione di concordato preventivo - Giudice competente - Individuazione - Principio di unicità delle procedure - Inapplicabilità

 

Premesso

 

La E.I. s.p.a., ammessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a concordato preventivo misto con continuità aziendale omologato il 10 maggio 2012, propose al medesimo Tribunale, il 17 aprile 2014, istanza di fallimento in proprio limitatamente "ai rapporti e alle risorse della gestione in prosecuzione".

Il Tribunale adito dichiarò la propria incompetenza territoriale, poiché il comune in cui aveva sede la società - Orta di Atella - rientrava ormai nel circondario del neoistituito Tribunale di Napoli Nord. Non rilevava in contrario, secondo il Tribunale, la precedente procedura di concordato preventivo davanti a sé, dato che la stessa si era conclusa con l’omologazione, né era stata presentata domanda di risoluzione del concordato stesso, che avrebbe radicato la competenza sull’istanza di fallimento davanti al medesimo tribunale che aveva omologato il concordato, per connessione in ragione della consecuzione delle procedure concorsuali.

Il Tribunale di Napoli Nord ha sollevato conflitto negativo di competenza osservando che:

- secondo la tesi della debitrice, una società ammessa alla procedura di concordato preventivo misto, il cui piano preveda la soddisfazione dei creditori sia grazie alla vendita di cespiti aziendali, sia grazie agli utili derivanti dalla prosecuzione dell’attività, può essere sottoposta a fallimento nonostante il concordato omologato non venga né annullato né risolto;

- ciò contraddice il principio della unicità della procedura concorsuale, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in casi di conflitto di competenza tra il giudice davanti al quale pende la procedura di concordato preventivo e il giudice davanti al quale è presentata l’istanza di fallimento;

- nel caso in esame, atteso il dichiarato inadempimento del concordato da parte della società debitrice, l’accoglibilità o meno dell’istanza di (auto) fallimento "presuppone in via astratta una preliminare decisione in ordine all’eventuale risoluzione (o annullamento) del concordato (anche alla luce del fatto che esso prevede per garantire parte delle fonti del fabbisogno concordatario la continuità aziendale della società e non il suo fallimento), decisione alla quale può procedere (...) solamente il tribunale remittente", nel circondario del quale rientrava la sede della società prima della entrata in funzione - il 13 dicembre 2013 - del Tribunale di Napoli Nord.

Il P.M. ha presentato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

La società istante non ha svolto difese.

 

Considerato

 

L’art. 181 legge fallim., come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, stabilisce che "la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione". Ciò significa che, una volta pronunciata l’omologazione, non può più parlarsi di pendenza della procedura di concordato preventivo.

Conseguentemente non può trovare applicazione, nella fattispecie in esame, il principio di unicità della procedura concorsuale: principio effettivamente affermato da questa Corte nei precedenti richiamati dal Tribunale di Napoli Nord (Cass. 15440/2011, 8152/1997, 3269/1996, 3064/1994), ma con riguardo alla necessaria individuazione di un solo giudice competente allorché, appunto, pendano contemporaneamente due procedure concorsuali, anche di diversa natura (Cass. 15440/2011 e 8152/1997, citt., riguardano la pendenza di procedura fallimentare e procedura di ammissione al concordato preventivo; Cass. 3269/1996 la pendenza di fallimento e concordato preventivo non ancora omologato).

Non rileva, inoltre, nel caso in esame, la questione della connessione tra procedura prefallimentare e risoluzione del precedente concordato preventivo, atteso che quest’ultima non può essere pronunciata d’ufficio, ma solo a istanza di un creditore (art. 186 legge fallim.) e nella specie l’istanza non è stata presentata.

Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli Nord.

 

P.Q.M.

 

Dichiara la competenza del Tribunale di Napoli Nord.