Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 01 febbraio 2016

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»

 

Art. 1

Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

 

1. L'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, è sostituito dal seguente: «3. Il Dipartimento si articola in non più di tre Uffici e in non più di nove servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea».

 

Art. 2

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

 

1. All'art. 5, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2015, le parole: «otto ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in otto ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia» sono sostituite dalle seguenti: «sette ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in sette ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia».

 

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

2. L'organizzazione del Dipartimento per le politiche europee, come regolata ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma sino alla emanazione del decreto di organizzazione interna di cui al comma 1.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 8 marzo 2016, n. 56.