Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 07 marzo 2016, n. 28154

Agevolazione a favore degli esercenti il trasporto merci e determinate imprese di trasporto persone. Esclusione veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. Ammissibilità al beneficio fiscale di veicoli muniti di idonei sistemi di riduzione del particolato.

 

Tra le misure in materia di autotrasporto, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha ristretto all’art. 1, comma 645, il campo di applicazione dell’agevolazione prevista a favore degli esercenti il trasporto merci e di determinate imprese che svolgono trasporto persone, escludendone a decorrere dal 1º gennaio 2016 il gasolio consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

Ciò, come noto, in aggiunta ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore già esclusi dall’art. 1, comma 233, della legge 23.12.2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015), con effetto dal 1° gennaio 2015.

Tanto richiamato, sono pervenuti a questa Agenzia taluni quesiti formulati da associazioni di settore, studi tributari nonché soggetti interessati dalla misura che sostanzialmente promuovono l’equiparabilità a veicoli di categoria euro 3 o superiore, e quindi l’inclusione nel beneficio fiscale previsto sui consumi di gasolio, di mezzi di trasporto classificati euro 2 o euro 1 previa installazione di peculiari sistemi di riduzione del particolato.

Secondo quanto sostenuto, i sistemi riconosciuti idonei ridurrebbero notevolmente le emissioni inquinanti derivanti dalla diffusione delle polveri sottili dei motori diesel nell’atmosfera così consentendo l’inquadramento del veicolo nella fascia di appartenenza richiesta nella domanda di omologazione.

Al riguardo, interpellata la Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si chiarisce che l’installazione su veicoli di categoria euro 2 od euro 1 di sistemi per la riduzione del particolato non comporta, di per sé, l’equiparazione di tali mezzi a quelli di cui alle categorie euro 3 o superiore.

Tali dispositivi consentono la riconducibilità alla categoria superiore solo quanto al parametro delle emissioni inquinanti, e quindi al fine di ovviare ai divieti di circolazione dei veicoli saltuariamente stabiliti per le città con più elevata densità di polveri sottili ma, non soddisfacendo gli altri requisiti richiesti (quali, ad esempio, i sistemi di sicurezza), non permettono la classificazione del mezzo di trasporto nella categoria diversa da quella originaria.

Attese le ragioni di natura tecnica sopradescritte, non sussistono nei casi in esame i presupposti legittimanti il riconoscimento del beneficio ai suddetti veicoli. A ciò in ogni caso va aggiunto che la tassatività delle condizioni di consumo fissate dalle disposizioni tributarie di cui in premessa per poter beneficiare dell’impiego agevolato non consente l’accesso a qualsivoglia fattispecie assimilata che non sia contemplata da norma espressa.

Conclusivamente, sin dalla prossima scadenza utile riferita a consumi di gasolio dell’anno 2016, possono presentare la dichiarazione trimestrale di rimborso esclusivamente gli esercenti in possesso di veicoli di categoria euro 3 o superiore.