Prassi - COM. GEN. GUARDIA DI FINANZA - Circolare 07 marzo 2016, n. 74609

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" - Preliminari direttive operative

 

1. Si richiama l’attenzione sul contenuto della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 302 in data 30 dicembre 2015 e consultabile mediante l’apposito link "Richiami attenzione" presente sul sito intranet dell’Ufficio Tutela Entrate di questo Comando Generale - III Reparto - accessibile tramite il portale istituzionale "Iride".

2. Al riguardo, si rappresenta che la Legge n. 208/2015 ha introdotto alcune novità che impattano sull’attività operativa dei Reparti, concernenti, tra l’altro:

a. la fiscalità locale nel settore immobiliare (art. 1, commi da 10 a 28);

b. il regime di tassazione forfetaria previsto per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in forma marginale dall’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1, commi da 111 a 113);

c. l’estensione dell’applicazione del meccanismo del reverse-charge ai consorzi (art. 1, comma 128);

d. la modifica dei termini di decadenza dell’accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva (art. 1, commi da 130 a 132);

e. l’anticipazione al 1° gennaio 2016 dell’entrata in vigore della riforma delle sanzioni amministrative tributarie introdotta con il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (art. 1, comma 133).

Tra le numerose modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo di cui è stata anticipata l’applicazione, si richiama l’attenzione sulle riduzioni e sugli arrotondamenti alle sanzioni previste in materia di scontrini e ricevute fiscali.

In considerazione dei citati adeguamenti, è stato predisposto il fac-simile aggiornato del processo verbale di constatazione degli illeciti in materia di scontrini e ricevute fiscali (NOTA 1) (allegato 1), diramato con circolare n. 107000 in data 25 marzo 1998 di questo Comando Generale - III Reparto - nel quale, oltre ad essere stati modificati gli importi delle sanzioni pecuniarie, sono stati inseriti nuovi campi destinati al rilevamento:

(1) per i controlli a commercianti ambulanti, della tipologia (NOTA 2) e degli estremi dell’autorizzazione in base alla quale il soggetto esercita l’attività all’atto della violazione riscontrata;

(2) nel caso di esercizi commerciali con sede fissa che:

(a) dispongono di più punti vendita, dell’indirizzo completo del luogo, comprensivo anche del numero civico, ove viene constatata l’irregolarità;

(b) risultino esercitare più attività, degli estremi della licenza commerciale relativa all’attività per la quale viene elevato il processo verbale.

L’acquisizione di tali ulteriori informazioni del contribuente ispezionato risponde a specifiche esigenze conoscitive evidenziate nel corso del confronto sviluppato a livello centrale con l’Agenzia delle Entrate, al fine di superare talune criticità riscontrate nell’applicazione della sanzione accessoria della chiusura degli esercizi pubblici per reiterate mancate emissioni di scontrini o ricevute fiscali;

f. la segnalazione all’Agenzia delle Entrate dei fatti oggetto di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p. dai quali possa derivare un provento illecito potenzialmente tassabile (art. 1, comma 141); al riguardo:

(1) sono stati avviati contatti con la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate per coordinare gli effetti della nuova disposizione con l’art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede l’obbligo per i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza, nonché per gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e per gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie di comunicarli alla Guardia di Finanza, ritenendo che la disposizione introdotta dalla Legge n. 208/2015 abbia carattere speciale e un campo applicativo molto più ristretto;

(2) si richiamano le indicazioni contenute, da ultimo, nel foglio n. 47211/2016 in data 12 febbraio 2016 di questo Comando Generale - III Reparto - contenente le linee di indirizzo per uniformare le concrete modalità applicative dell’obbligo di comunicazione alla Guardia di Finanza dei fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie previsto dal menzionato art. 36 del D.P.R. n. 600/1973, da parte delle altre Forze di Polizia.

Si fa riserva di impartire ulteriori indicazioni all’esito dell’interlocuzione in atto con l’Agenzia delle Entrate;

g. l’abrogazione dell’art. 110, commi da 10 a 10-bis, del T.U.I.R. in tema di deducibilità di costi e spese riferiti ad operazioni intercorse con soggetti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 1, comma 142);

h. l’eliminazione dell’elenco tassativo degli Stati o territori a fiscalità privilegiata ai fini dell’applicazione della disciplina sulle imprese estere controllate (c.d. "black list CFC") e, contestualmente, l’adozione di un criterio univoco per individuare i paradisi fiscali, consistente nella presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% rispetto a quello applicabile in Italia (art. 1, comma 142);

i. l’introduzione dell’obbligo per le multinazionali di predisporre e trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate una specifica rendicontazione "Paese per Paese" ("country by country reporting") in materia di prezzi di trasferimento (art. 1, commi 145 e 146);

j. la soppressione della tassa sulle unità da diporto, mediante l’abrogazione dell’art. 16, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1, comma 366);

k. l’innalzamento delle soglie concernenti il divieto di utilizzo del denaro contante previste dell’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art. 1, comma 898);

l. nuove misure nel settore del gioco pubblico (art. 1, commi dal 918 al 948) riguardanti, tra l’altro:

(1) la riapertura dei termini della procedura di emersione introdotta dalla citata Legge n. 190/2014;

(2) norme sull’offerta da parte di bookmaker non residenti tramite i centri di trasmissione dati (C.T.D.);

(3) la previsione che le sanzioni previste in caso di effettuazione di concorsi e operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento, ai sensi del comma 1, lettera o), dell’art. 12 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con la Legge 24 giugno 2009, n. 77, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi.

In proposito, si rimanda ai contenuti della circolare in allegato 2, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli - Direzione Centrale Accertamento e Riscossione ha fornito ai propri Uffici territoriali istruzioni per l’applicazione delle sanzioni in argomento, facendo rinvio, per quanto non espressamente ivi indicato, alle disposizioni impartite con la circolare n. 19453, in data 6 marzo 2014, diramata con il foglio n. 147609 in data 23 maggio 2014 di questo Comando Generale - III Reparto.

3. Per un sintetico quadro d’assieme delle principali novità di più diretto interesse e per le preliminari direttive operative, si rinvia alla scheda in allegato 3 alla presente circolare, che codesti Comandi vorranno tempestivamente diramare a tutti i Reparti dipendenti.

4. Eventuali criticità o problematiche applicative potranno essere rappresentate, come di consueto, a questo Comando Generale - III Reparto.

 

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Note:

(1) Disponibile in formato editabile sul sito intranet dell’Ufficio Tutela Entrate del Comando Generale - III Reparto, accessibile tramite il portale istituzionale "Iride".

(2) Se trattasi di autorizzazione su posteggio fisso o su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Allegato 1

(Reparto processo verbale di constatazione)

 

Allegato 2

(AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - Circolare 28 dicembre 2015, n. 22/D)

 

Allegato 3

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2016)".

 

Principali novità di interesse operativo

 

1. Premessa

 

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in seguito "Legge di stabilità 2016") si compone di un unico articolo, formato da 999 commi e reca disposizioni che, salvo diversamente stabilito, sono applicabili dal 1° gennaio 2016.

Di seguito vengono descritte le novità di maggiore impatto sull’attività operativa dei Reparti del Corpo.

 

2. I compensi per l’assistenza agli atleti professionisti

 

L’art. 1, comma 8, abroga l’art. 51, comma 4-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti, veniva computato anche "il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative".

Pertanto, per effetto della citata modifica, non concorreranno alla formazione del reddito degli sportivi professionisti le commissioni pagate ai rispettivi procuratori dalle società sportive alle quali appartengono.

 

3. Modifiche alla disciplina della fiscalità immobiliare

 

L’art. 1, commi da 10 a 28, della Legge di stabilità 2016 reca diverse diposizioni che modificano l’imposizione locale sui beni immobili, prevedendo, tra l’altro:

a. l’esenzione al 50% ai fini dell’IMU e della TASI per le abitazioni concesse in comodato ai parenti di primo grado in linea retta (art. 1,comma 10), a condizione che:

(1) il contratto di comodato sia registrato;

(2) il comodante possieda al massimo un altro immobile, non di lusso, adibito ad abitazione principale, che sia nello stesso Comune;

b. l’esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli (art. 1, comma 13):

(1) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

(2) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato "A" alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (NOTA 1);

(3) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

c. l’esclusione dal campo di applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI) delle unità immobiliari destinate dal possessore o dall’utilizzatore ad abitazione principale, sempreché non si tratti di immobili iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 [art. 1,comma 14, lett. a) e b)];

d. la previsione di un’aliquota "base" ai fini della TASI pari all’1 per mille (NOTA 2), applicabile - in assenza di deliberazione comunale - agli immobili invenduti di proprietà delle imprese costruttrici (cc.dd. "immobili merce"), ferma restando la facoltà dei Comuni di azzerarla ovvero incrementarla sino al 2,5 per mille [(art. 1, comma 14, lett. c)];

e. l’assimilazione ad abitazione principale:

(1) degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica (art. 1, comma 15);

(2) dell’immobile assegnato al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (NOTA 3) (art. 1, comma 16).

 

4. Estensione del regime forfetario introdotto dalla Legge n. 190/2014

 

L’art. 1, commi da 111 a 113, della Legge di stabilità 2016 introduce modifiche al sistema di tassazione forfetaria previsto per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in forma marginale dall’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" (NOTA 4). In particolare, in base alle novità contenute nella Legge n. 208/2015:

a. le soglie di ricavi e compensi per l’accesso al predetto regime di determinazione forfetaria dei redditi sono innalzate nelle misure indicate nel prospetto costituente allegato 4 alla menzionata Legge n. 190/2014, come modificato dall’art.1, comma 112, della Legge n. 208/2015, che prevede diversi coefficienti di redditività distinti in base al settore economico di attività;

b. i redditi conseguiti nel periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e nei quattro successivi sono tassati con l’aliquota del 5% (NOTA 5).

 

5. Estensione del riverse-charge ai consorzi

 

L’art. 1, comma 128, prevede l’estensione del regime di inversione contabile (c.d. reverse charge) di cui all’art. 17, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate al consorzio di appartenenza, quando quest’ultimo sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio stesso sia tenuto ad emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment), ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1, del citato D.P.R. n. 633/1972 (NOTA 6).

L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione Europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della Direttiva n. 2006/112/CE e successive modificazioni.

 

6. Modifica dei termini di decadenza dell’accertamento

 

L’art. 1, commi da 130 a 132, introduce importanti modifiche alla disciplina dei termini di decadenza del potere di accertamento. Più in particolare, la Legge di stabilità 2016, intervenendo sugli artt. 57 del citato D.P.R. n. 633/1972, e 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recanti la disciplina dei termini di accertamento ai fini, rispettivamente, delle imposte sui redditi e dell’I.V.A., prevede:

a. che gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, in caso di dichiarazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;

b. l’abrogazione dell’istituto del raddoppio dei termini in caso di violazioni penaltributarie, già previsto nei citati artt. 57 del D.P.R. n. 633/1972, e 43 del D.P.R. n. 600/1973.

Come precisato nell’art. 1, comma 132, della Legge n. 208/2015, i nuovi termini decadenziali si applicano agli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

Ne consegue che, in relazione ai periodi d’imposta precedenti (e cioè fino a tutto il 2015), continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni, come riportate nel richiamato comma 132, secondo cui:

c. gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;

d. in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini sub c. sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione.

Si rammenta che sul tema è intervenuto, da ultimo l’art. 2, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, che, in attuazione alla delega contenuta nell’art. 8, comma 2, della Legge 11 marzo 2014, n. 23, ha precisato che il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini ordinari (NOTA 7).

Al riguardo, si richiamano, per orientamento, i contenuti della sentenza n. 386 del 22 gennaio 2016 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, secondo cui la norma transitoria recata dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 128/2015, che faceva salvi - ai fini dell’applicazione della previgente disciplina del raddoppio dei termini, gli effetti degli atti notificati entro il 2 settembre 2015 - deve intendersi implicitamente abrogata per effetto dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, in applicazione del principio della successione di leggi nel tempo. Infine, le nuove diposizioni fanno salva, per i contribuenti che accedano all’istituto della voluntary disclosure, la previsione recata dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227 (NOTA 8), secondo cui i termini di decadenza che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi a detta procedura di collaborazione e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016 (NOTA 9).

 

7. Efficacia delle nuove disposizioni in tema di sanzioni amministrative tributarie

 

L’art. 1, comma 133, della Legge di stabilità 2016 anticipa al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di sanzioni amministrative tributarie recate dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (NOTA 10), specificando che restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

 

8. Segnalazione dei proventi illeciti all’Agenzia delle Entrate

 

L’art. 1, comma 141, integra la disposizione contenuta nell’art. 14, comma 4, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevedendo che, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, le competenti Autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all’Agenzia delle Entrate, affinché proceda al conseguente accertamento.

La citata disposizione non costituisce una novità, in quanto un obbligo analogo è già stabilito dall’art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (NOTA 11), secondo cui "i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarli" (NOTA 12).

Il quadro normativo è completato dagli artt. 33 del D.P.R. n. 600/1973 e 63 del D.P.R. n. 633/1972, che hanno individuato nel Corpo il "canale di raccordo" fra indagini penali e accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, prevedendo che la Guardia di Finanza, "previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria,... utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria".

Alla luce di quanto precede, si ritiene che la previsione introdotta con la Legge n. 208/2015 possa qualificarsi come "speciale" rispetto al sistema delineato dalle norme contenute nei D.P.R. n. 633/1972 e n. 600/1973, che:

a. è diretto ad una platea molto più vasta di soggetti pubblici, che ricomprende non solo la Magistratura inquirente penale, ma anche tutti gli altri Organi giurisdizionali, compresi quelli giudicanti, penali, civili e amministrativi, nonché i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria, ivi comprese le Forze di Polizia;

b. concerne, sotto il profilo oggettivo, la comunicazione di ogni fatto che possa configurarsi come violazione tributaria, e, quindi, anche ma non soltanto i proventi derivanti dalla commissione di un reato. Al riguardo, si rappresenta che sono in corso contatti con la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate per condividere i profili applicativi della disposizione in rassegna e coordinarne gli effetti con i menzionati artt. 33 e 36 del D.P.R. n. 600/1973 e 63 del D.P.R. n. 633/1972.

Si fa pertanto riserva di ulteriori indicazioni in proposito, all’esito del confronto in atto con l’Agenzia.

 

9. Novità in tema di fiscalità internazionale

 

L’art.1, commi da 142 a 147, della Legge di stabilità 2016, prevede:

a. l’abrogazione, con effetto a partire dal 1° gennaio 2016, dell’art. 110, commi da 10 a 10-bis, del T.U.I.R. e, dunque, l’abolizione integrale del regime di indeducibilità dei costi e delle spese riferiti ad operazioni intercorse con soggetti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 1, comma 142).

La materia dei costi cc.dd. "black list" era stata in parte modificata dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (NOTA 13), che, con decorrenza dal periodo in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, aveva:

(1) ammesso automaticamente la deducibilità entro il limite del valore normale dei beni e dei servizi effettivamente acquistati;

(2) abrogato la c.d. "prima esimente", secondo cui la deducibilità dei costi in argomento era subordinata alla condizione dell’esercizio prevalente ed effettivo di un’attività commerciale da parte dell’impresa estera, consentendo al contribuente di dedurre dal reddito i suddetti costi oltre il limite del valore normale, qualora dimostri l’effettivo interesse economico.

Pertanto, tenuto conto che la nuova disciplina entra in vigore dal periodo d’imposta 2016, relativamente ai costi e alle spese con operatori localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata si applicano:

(3) per le annualità d’imposta sino al 2014, le disposizioni vigenti precedentemente alla modifica introdotta con il citato D.Lgs. n. 147/2015, secondo cui i costi della specie erano indeducibili, salva la sussistenza di entrambe le "esimenti";

(4) per il 2015, le disposizioni sub (1) e (2) (NOTA 14);

(5) dal 2016, le regole generali in tema di deducibilità contenute nell’art. 110 del T.U.I.R.;

b. l’eliminazione dell’elenco tassativo degli Stati o territori a fiscalità privilegiata ai fini dell’applicazione della disciplina sulle imprese estere controllate (c.d. "black list CFC") e, contestualmente, l’adozione di un criterio univoco per individuare i paradisi fiscali, consistente nella presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% rispetto a quello applicabile in Italia (art. 1, comma 142). Inoltre, ai sensi dell’art. 167, comma 8-bis, del T.U.I.R, è previsto che il regime di tassazione per trasparenza possa applicarsi anche a soggetti economici localizzati in Stati membri dell’Unione Europa o a Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che hanno stipulato con l’Italia un accordo per lo scambio di informazioni, qualora per le imprese estere ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

(1) assoggettamento ad una tassazione inferiore a più della metà di quella applicata in Italia (NOTA 15);

(2) conseguimento di proventi derivanti, per più del 50%, dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

La presente disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

c. l’introduzione, dal 1° gennaio 2016, dell’obbligo per le multinazionali di predisporre e trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate una specifica rendicontazione "Paese per Paese" ("country by country reporting") relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate, nonché ad altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva (art. 1, comma 145).

Tale adempimento, che attua gli orientamenti emanati dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) in materia di prezzi di trasferimento, riguarda le società controllanti che:

(1) risiedono nel territorio dello Stato;

(2) hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolidato;

(3) nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione hanno realizzato un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro;

(4) non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. Il medesimo obbligo di comunicazione si applica anche alle società controllate residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante tenuta alla redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che, alternativamente (art. 1, comma 146):

(5) non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese;

(6) non ha in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese;

(7) è inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.

In caso di omessa presentazione della rendicontazione o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, saranno stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione del nuovo documento all’Agenzia delle Entrate.

 

10. Novità in materia di giochi

 

Le novità nel settore del gioco pubblico sono contenute nell’art. 1, commi da 918 a 948, che introduce alcune misure normative riguardanti, tra l’altro, gli apparecchi con vincita in danaro, di cui all’art. 110, comma 6, del Testo Unico di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), i "totem" e la riapertura dei termini della procedura di emersione per gli operatori che offrono scommesse in assenza di concessione, introdotta dalla citata Legge n. 190/2014 (NOTA 16).

Più in particolare, è stata prevista l’applicazione di una presunzione legale sull’esistenza di una stabile organizzazione nei confronti di bookmaker residenti all’estero in presenza di determinati presupposti, nonché l’indizione dei bandi di gara per l’aggiudicazione di nuove concessioni e la modifica del regime di tassazione dei giochi di abilità a distanza e delle scommesse, non più basato sulla raccolta delle giocate, ma sul margine residuo al netto delle vincite.

a. Misure in materia di apparecchi da gioco con vincita in denaro

Ai commi 918 e 919 viene disposto l’aumento del prelievo erariale unico (PREU) sulla raccolta di gioco mediante gli apparecchi con vincita in danaro, previsti dall’art. 110, comma 6, del citato T.U.L.P.S.

Nel dettaglio, l’aliquota del tributo previsto per le:

(1) newslot, di cui alla lett. a), del citato comma 6, dell’art. 110 del T.U.L.P.S., passa dal 13 al 17,5%, mentre la quota della raccolta destinata ad essere erogata in vincite (c.d. quota di "pay-out") varia dal 75% ad un importo non inferiore al 70%;

(2) videolottery di cui alla lett. b), del citato comma 6, dell’art. 110 del T.U.L.P.S., passa dal 5% al 5,5%.

Con la norma contenuta nell’art. 1, comma 922, viene poi preclusa la possibilità di introdurre nel mercato nuovi apparecchi da gioco, stabilendo che potranno essere rilasciati nulla osta per gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S., solo in sostituzione di quelli già esistenti.

Infine, si segnala che ulteriori disposizioni sono contemplate anche ai successivi commi 942 e 943, con misure volte, rispettivamente, a semplificare le procedure di certificazione delle videolottery e a definire il processo di evoluzione tecnologica delle newslot, finalizzato ad adottare in futuro esclusivamente apparecchi con sistemi di gioco con controllo remoto.

b. Norme a contrasto all’utilizzo illecito dei totem

L’art. 1, comma 923, introduce una nuova sanzione amministrativa di 20 mila euro, applicabile in caso di violazione della norma prevista all’art. 7, comma 3 quater, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189, sul divieto di installazione negli esercizi pubblici dei cosiddetti totem, ossia apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare illecitamente sulle piattaforme di gioco on-line.

La sanzione si applica sia al proprietario dell’apparecchio che al titolare dell’esercizio, il quale, per effetto dall’art. 1, comma 646, lettera b), della Legge n. 190/2014, sarà tenuto al pagamento dell’imposta unica di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un’aliquota di prelievo del 6%, calcolato su di un imponibile medio forfetario giornaliero di 3.000 euro, per 365 giorni di presunta operatività.

Tale misura viene estesa anche ai casi in cui, tramite l’utilizzo dei totem, vengano offerti illecitamente i giochi promozionali di cui al D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70. Per il titolare della piattaforma dei giochi, nell’ipotesi di offerta di giochi promozionali, sarà applicabile la sanzione da 50 mila a 100 mila euro. L’irrogazione delle sanzioni è affidata all’Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente, mentre per i soggetti con sede all’estero è competente l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli competente per il Lazio.

Si evidenzia, infine, che la sanzione in argomento differisce da quella prevista dall’art. 1 della Legge n. 190/2014, commi 646 e 648 - applicabile nei confronti del titolare dell’esercizio in cui si rinviene "..qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco" - in quanto delinea con maggiore specialità la fattispecie della messa a disposizione dei totem, facendo un rinvio esplicito al divieto previsto dal citato art. 7, comma 3 quater, del D.L. n. 158/2012 ed estendendo l’applicazione della sanzione anche al divieto di offerta di giochi promozionali.

L’art. 1, comma 924, aggiunge all’art. 12 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, il comma 1 bis, secondo cui le sanzioni previste in caso di effettuazione di concorsi e operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento, ai sensi del comma 1, lettera o), del citato art. 12, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi (NOTA 17); per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente (NOTA 18).

L’art. 1, comma 925, stabilisce che la limitazione introdotta dal comma 924 trovi applicazione anche per le sanzioni già irrogate, ma non definitive al 1° gennaio 2016, in quanto impugnate o ancora impugnabili. Si prevede inoltre che le relative sanzioni siano rideterminate d’ufficio da parte dell’Autorità competente. In proposito, si rimanda ai contenuti del documento in all. 2 alla circolare cui è unita la presente scheda, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli - Direzione Centrale Accertamento e Riscossione ha fornito ai propri Uffici territoriali istruzioni per l’applicazione delle sanzioni in argomento, facendo rinvio, per quanto non espressamente ivi indicato, alle disposizioni impartite con la circolare n. 19453, in data 6 marzo 2014, diramata con il foglio n. 147609 in data 23 maggio 2014 di questo Comando Generale - III Reparto. In merito, si evidenzia che la citata Direzione, nei casi in cui si accerti la presenza, presso qualsiasi esercizio pubblico, di apparecchiature telematiche vietate ai sensi del citato comma 923, ha espresso l’avviso che tale violazione vada contestata congiuntamente a quella prevista dal menzionato art. 1 della legge n. 190/2014, commi 646 e 648, specificando che "proprio in virtù del principio di specialità troverà applicazione la norma di cui al comma 923".

c. Riapertura dei termini della procedura di emersione prevista dall’art. 1, comma 643, della Legge n. 190/2014 All’art. 1, comma 926, viene disposta la proroga fino al 31 gennaio 2016 della procedura di emersione prevista dall’art. 1, comma 643, della citata Legge n. 190/2014, per la regolarizzazione degli operatori che offrono scommesse, per conto proprio o di bookmaker esteri.

In altri termini, la diposizione riapre i termini per la procedura di emersione, alle condizioni previste ai commi 643, 644 e 645 del medesimo art. 1 della Legge di stabilità 2015, ed è rivolta a due tipologie di operatori, ossia i soggetti:

(1) attivi al 31 ottobre 2014 che non hanno aderito alla procedura prevista dalla Legge 190/2014 entro il 31 gennaio 2015;

(2) che hanno iniziato la citata attività successivamente al 31 ottobre 2014. La norma, inoltre, riproduce l’interpretazione autentica contenuta già nella citata Legge di stabilità 2015, secondo cui "il giocatore è l’offerente e il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale".

Tale previsione è utile per contrastare le possibili posizioni dei bookmaker esteri, privi di concessione, tendenti ad affermare che il contratto di scommessa effettuato in Italia per il tramite dei Centro Trasmissione Dati, debba essere considerato concluso all’estero, in base al luogo di collocazione dei server.

d. Procedura di applicazione della presunzione legale sull’esistenza di una stabile organizzazione.

Le norme contenute all’art. 1, commi 927, 928, 929, 930 e 931 sono finalizzate a contrastare possibili condotte evasive da parte di bookmaker residenti all’estero che attraverso l’utilizzo di stabili organizzazioni non dichiarate, raccolgono scommesse in Italia per il tramite di agenti o gestori residenti, operanti anche sotto forma di centri di trasmissione dati.

Nel dettaglio, viene introdotta una procedura di applicazione di una presunzione legale sull’esistenza di una stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162 del T.U.I.R., in capo all’impresa non residente che si avvalga, ai fini della raccolta delle scommesse, di uno o più soggetti residenti, operanti nell’ambito di un’unica rete di vendita, anche sotto forma di Centro Trasmissione Dati, cui sono attribuite le attività tipiche del gestore (quali, ad esempio, raccolta scommesse, pagamento premi, concessione di apparecchiature informatiche e di locati), quando i flussi finanziari intercorrenti tra i gestori e il soggetto non residente superino, nell’arco di sei mesi, l’importo di 500.000 euro.

Per l’applicazione della suddetta presunzione, le citate disposizioni stabiliscono che:

(1) al superamento della suddetta soglia, il gestore e il soggetto estero vengano convocati dall’Agenzia delle Entrate per fornire, in contraddittorio, la prova di non possedere una stabile organizzazione occulta in Italia;

(2) ai fini dell’instaurazione del contraddittorio, le attività svolte dai gestori possono essere desunte anche dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dalla Guardia di Finanza;

(3) laddove, all’esito del procedimento sub (1), sia stata raggiunta - anche su base presuntiva - la prova dell’esistenza di una stabile organizzazione occulta, l’Agenzia delle Entrate emette motivato avviso di accertamento, liquidando la maggiore imposta;

(4) il contribuente può, comunque, presentare entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 11, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, con il quale dimostri l’inesistenza di una stabile organizzazione in Italia (NOTA 19);

(5) una volta accertata la stabile organizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli intermediari finanziari devono applicare all’atto dell’effettuazione della transazione, una ritenuta d’acconto pari al 25% sugli importi che i gestori dei punti di gioco, collegati con reti estere, riversano alla stessa società estera per via telematica.

e. Pubblicità nell’offerta dei giochi

I commi da 937 a 941 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 contengono la disciplina della pubblicità dell’offerta di gioco, che deve avvenire nel rispetto di una serie di divieti previsti, in particolare, nei commi 938 e 939, tra cui, a titolo esemplificativo, i divieti di incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato e di negare che il gioco possa comportare dei rischi.

In particolare, si segnala che il comma 940 stabilisce che, in caso di violazione dei citati divieti, è applicabile la sanzione amministrativa prevista all’art. 7, comma 6, del menzionato D.L. n. 158/2012, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei confronti del soggetto che ha effettuato la pubblicità, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è stata diffusa. Le sanzioni sono irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i principi di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, al soggetto che commissiona la pubblicità e a chi la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa.

f. Nuovo regime di tassazione dei giochi di abilità a distanza e delle scommesse All’art. 1, commi 944 e 945, viene previsto un nuovo regime di tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza con vincita in danaro e per le scommesse a quota fissa, escluse quelle ippiche. In particolare, l’imposta unica di cui al citato D.Lgs. n. 504/1998 si applicherà non più sulla totalità delle somme raccolte, ma sul margine residuo, ossia sugli importi costituiti dalla differenza tra le predette somme raccolte e quelle restituite al giocatore a titolo di vincite, con un’aliquota del 20% per i giochi di abilità, del 18% per le scommesse su rete fisica e del 22% per quelle a distanza. A decorrere dal 1° gennaio 2017, per il Bingo a distanza, l’imposta unica è stabilita nella misura del 20% delle somme che risultano non restituite al giocatore.

 

11. Nuove limitazioni all’uso del contante

 

La Legge n. 208/2015 ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2016, l’innalzamento da 1.000 a 3.000 euro della soglia per il divieto di trasferimento di denaro contante (art. 1, comma 898) nella generalità delle transazioni, con esclusione del servizio di rimessa di denaro (money transfer) e del pagamento di emolumenti erogati da Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 904).

In particolare, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n, 231, come modificato dall’art. 1, comma 898, della Legge di stabilità 2016, è ora "vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro tremila".

Lo stesso limite di 3.000 euro, in luogo del previgente importo di 2.500 euro, viene stabilito per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai cambiavalute (art. 1, comma 899) (NOTA 20).

Resta, pertanto, immutata la soglia di 1.000 euro prevista con riguardo al saldo dei libretti di depositi bancari o postali al portatore, nonché per l’emissione di assegni bancari e postali privi della clausola di non trasferibilità.

Viene, altresì, abrogato l’obbligo di ricorrere a mezzi diversi dal denaro contante e che assicurino la tracciabilità per il pagamento dei:

a. canoni di locazione di unità abitative (art. 1, comma 902) (NOTA 21);

b. corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento di contratti di trasporto di merci su strada (art. 1, comma 903) (NOTA 22).

Nel medesimo ambito, si segnala l’introduzione, per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e la prestazione di servizi, anche professionali, dell’obbligo di accettare pagamenti effettuati anche tramite carte di credito (NOTA 23), anche per importi inferiori a 5 euro, fatti salvi i casi di "oggettiva impossibilità tecnica" (art. 1, comma 900).

A tal riguardo, con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, saranno definiti modalità, termini e importo delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per la violazione di tali ultime prescrizioni.

 

12. Novità in tema di canone RAI

 

Dal 2016 è prevista la riduzione del canone RAI a 100 euro e, contestualmente, sono state modificate le procedure di riscossione.

Più in particolare, per effetto di una presunzione legale relativa di detenzione dell’apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura elettrica nel luogo di residenza anagrafica (NOTA 24), il pagamento del canone avverrà attraverso l’addebito in dieci rate mensili sulla bolletta dell’energia elettrica ad opera del fornitore del servizio (art. 1, commi da 152 a 163).

Poiché la nuova disciplina riguarda unicamente le utenze domestiche, rimangono ferme le disposizioni diramate da questo Comando Generale - III Reparto - con la circolare n. 322/INCC in data 19 giugno 2012, relativa al pagamento dei cc.dd. "abbonamenti speciali", dovuti da coloro che detengono uno o più apparecchi radiofonici o televisivi in esercizi pubblici, locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.

 

13. Abolizione della tassa sulle unità da diporto

 

Per effetto dell’art. 1, comma 366, è stata soppressa la tassa sulle unità da diporto, mediante l’abrogazione dell’art. 16, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

14. Misure di contrasto alla povertà

 

L’art. 1, comma 396,, introduce l’esclusione dall’obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, delle cessioni, in favore di ONLUS o enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, di beni:

(1) facilmente deperibili;

(2) anche diversi da quelli sub (1), il cui ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, non sia superiore a quindicimila euro (NOTA 25).

 

 

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Note:

(1) San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa, Pantelleria, Lampedusa, Lampione, Linosa, Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica, Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina, Sant'Antioco, San Pietro, La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara, Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara, Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano, Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria, Palmaria, Tino, Tinetto e Monte Isola.

(2) La base imponibile ai fini della TASI è determinata secondo le modalità di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, applicando specifici moltiplicatori alla rendita catastale rivalutata dell’immobile.

(3) Per questi ultimi immobili si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(4) Il reddito dei contribuenti che vi accedono è determinato applicando ai ricavi/compensi conseguiti un coefficiente di redditività prestabilito, che varia in funzione del tipo di attività svolta.

(5) Dal sesto anno si applica l’aliquota del 15% già prevista dall’art. 1, comma 64, della Legge n. 190/2014.

(6) La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l’art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, che prevede che nelle cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di Stato, di Organi dello Stato, enti territoriali e altri enti pubblici, l’imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in luogo dei cedenti o prestatori. Sul punto, si rinvia alla circolare n. 850/INCC in data 15 maggio 2015 di questo Comando Generale - III Reparto.

(7) Sul punto, si rimarcano le direttive diramate con la circolare n. 264962/15 in data 15 settembre 2015 di questo Comando Generale - III Reparto.

(8) Introdotto dall’art. 1, comma 1, della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successivamente modificato dall’art. 2 del D.L. 30 settembre 2015, n. 153, convertito dalla Legge 20 novembre 2015, n. 187.

(9) Vgs. messaggi n. 294129 in data 9 ottobre 2015 e n. 355902 in data 1 dicembre 2015 di questo Comando Generale - III Reparto.

(10) Sul punto, si richiama la circolare n. 331248 in data 10 novembre 2015 di questo Comando Generale - III Reparto.

(11) Come modificato dall’art. 19 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successivamente integrato dall’art. 37, comma 31, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

(12) Sul punto, si rinvia al foglio n. 47211/2016 in data 12 febbraio 2016 di questo Comando Generale - III Reparto.

(13) In merito, si rinvia alle direttive emanate con la circolare n. 328826 in data 9 novembre 2015 di questo Comando Generale - III Reparto.

(14) Ciò è confermato, peraltro, dai contenuti del Modello di dichiarazione "Unico 2016-SC" per l’anno d’imposta 2015, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016, che conserva la separata indicazione dei costi e delle spese con Paesi a fiscalità privilegiata.

(15) Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l’effettivo livello di tassazione, tra cui quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.

(16) Al riguardo, si rinvia alla circolare n. 923/INCC in data 29 maggio 2015 di questo Comando Generale - III Reparto.

(17) Ai sensi dell’art. 12, c. 1, lett. o) del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati.

(18) Vgs art. 124, comma 1, del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933.

(19) Al riguardo, si rinvia alla circolare n. 383350 in data 29 dicembre 2015 di questo Comando Generale - III Reparto.

(20) Si tratta dei soggetti iscritti nella sezione prevista dall’art. 17-bis del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(21) Si tratta della disposizione di cui all’art. 12 comma 1.1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

(22) Si tratta delle disposizione di cui all’art. 32-bis comma 4 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

(23) L’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito era già previsto dall’art. 15, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

(24) L’art. 1, comma 151, lett. a) della Legge di stabilità 2016 prevede che, allo scopo di superare la presunzione, è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’art. 76 del medesimo provvedimento. Tale dichiarazione va presentata all’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e ha validità per l’anno in cui è stata presentata.

(25) In precedenza il limite era stabilito in 5.164 euro.