Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 marzo 2016, n. 4356

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso in cassazione - Ricorso proposto in proprio e non quale legale rappresentante della società contribuente - Carenza di legittimazione attiva - Inammissibilità del ricorso

 

Svolgimento del processo

 

T.F., quale legale rappresentante della Centro Carni A. s.r.l., propose ricorso avverso avviso di accertamento relativo all'anno 2001, notificatogli nella detta qualità, con la contestazione di inesistenza soggettiva di operazioni di acquisto di merce. L'impugnazione fu accolta dalla CTP. L'appello dell'Ufficio fu accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio sulla base della seguente motivazione, per quanto qui rileva.

La società contribuente, che commercia nel campo dei capi di bestiame destinati al macello, si è servita di una società cartiera, nell'ambito di operazioni intracomunitarie, ed in particolare della società S.T.T., operante fino al giugno 1999 per poi dissolversi completamente, posto che da tale data inizia ad operare come cartiera per sottofatturazioni, e poi della società L.T., che ha completamente soppiantato la prima. Questa seconda società esercitava una piccola attività di macellazione presso il mattatoio di Roma, "ma ciò non deve trarre in inganno in quanto una cosa è esercitare una modestissima attività di macellazione, presso il mattatoio aveva un minuscolo box, mentre altra cosa è commercializzare sulla carta miliardi di lire di bestiame senza avere attrezzature e dipendenti....La soc. L.T., quindi, in sostanza non è mai esistita quale operatrice nel commercio all'ingrosso di capi di bestiame. Infine la ricorrente non avrebbe potuto mai portare in detrazione l'IVA perché le operazioni, così come documentate dai C.M.R. (bolle di accompagnamento), rispondono ad una ben specifica disciplina, che ai sensi dell'art. 40, 2° comma, del d. I. n. 331/1993 prevede l'acquisto triangolare intracomunitario, cioè la merce viene trasportata direttamente dal primo cedente al cessionario del secondo cedente".

Ha proposto ricorso per cassazione T.F. sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 26 e 54 d.p.r. n. 633/1972, 75 ss. d.p.r. n. 917/1986, 4 ss. d. leg. n. 446/1997, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Espone il ricorrente di avere dedotto nell'originario ricorso di primo grado la totale estraneità all'attività posta in essere dalle presunte società cartiere e la mancanza di consapevolezza su quanto esse stessero compiendo e che la CTP aveva riconosciuto l'esistenza di regolare documentazione di trasporto delle merce e i regolari pagamenti e contabilizzazione nonché la rilevanza dell'assoluzione dell’amministratore della Centro Carni A. s.r.l. perché il fatto non sussiste nel processo penale, dalla cui istruttoria era emerso che nelle intercettazioni telefoniche della società T. non era mai comparso il nome del medesimo amministratore.

Aggiunge che era del tutto mancata l'indagine in ordine alla consapevolezza da parte della contribuente circa l'identità dell'effettivo cedente. Conclude quindi nel senso che, ove si ritenga che la CTR abbia reputato irrilevante lo stato soggettivo del contribuente ed il suo affidamento, la sentenza sarebbe affetta da error in iudicando, essendo il contribuente, estraneo all'attività illecita di terzi ed inoltre inconsapevole della non identità fra cedente ed autore della fatturazione, titolare del diritto alla detrazione dell'IVA.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Lamenta il ricorrente che la CTR non poteva esimersi dal valutare la portata del giudicato penale sui medesimi fatti storici sui quali è fondato l'avviso di accertamento per stabilire se la società contribuente fosse estranea all'attività delle società presunte cartiere e fosse inconsapevole della fittizietà dell’intestazione delle fatture, con obbligo di adeguata motivazione.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 d. I. n. 331/1993, 8, 28 quater, parte A), 17 n. 3 lett. b) e 28 bis sesta direttiva n. 77/388/CEE, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Il ricorrente censura la sentenza anche per il seguente passo: "infine la ricorrente non avrebbe potuto mai portare in detrazione UVA perché le operazioni, così come documentate dai C.M.R. (bolle di accompagnamento), rispondono ad una ben specifica disciplina, che ai sensi dell'art. 40, 2° comma, del d. I. n. 331/1993 prevede l'acquisto triangolare intracomunitario, cioè la merce viene trasportata direttamente dal primo cedente al cessionario del secondo cedente". Osserva quindi che, alla stregua della sesta direttiva così come interpretata dalla Corte di giustizia, soltanto la prima cessione risulta esente da IVA, mentre la seconda cessione in favore del cliente finale è da qualificarsi come cessione interna e come tale assoggettata ad IVA, senza che rilevi quale dei soggetti passivi (primo venditore, acquirente intermedio o acquirente finale) possa disporre dei beni durante la spedizione o il trasporto di essi. Lamenta inoltre l'esistenza di vizio di motivazione.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 75 ss. d.p.r. n. 917/1986, 4 ss. d. leg. n. 446/1997, 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Lamenta il ricorrente che la sentenza è viziata nella parte in cui, per implicito e senza motivazione, ha confermato l'atto impositivo anche in punto di quantum debeatur ai fini IRPEG e IRAP. Osserva quindi che, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente può comunque invocare una minore incidenza della rettifica operata dall'Ufficio, attraverso il riscontro nelle annualità in esame tra acquisti e vendite, e la corretta ricostruzione della propria disponibilità patrimoniale in quanto impresa utilizzatrice delle fatture. Conclude nel senso che la CTR doveva motivare in ordine alle ragioni per cui i costi esposti nelle fatture contestate, posto che lo stesso p.v.c. non dubita dell'oggettiva esistenza delle operazioni di acquisto, non avrebbero potuto essere portati in detrazione della base imponibile.

Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva. Il ricorso è stato proposto da T.F. in proprio, e non quale legale rappresentante della società contribuente. La stessa procura speciale al difensore, a margine del ricorso, risulta rilasciata dal T. in proprio, e non nella qualità di legale rappresentante della società.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in euro 2.625,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito.