Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO - Sentenza 08 gennaio 2016, n. 3

Accertamento fiscale - Sì all’adesione con sanzioni ridotte per singoli rilievi - Non esiste alcun obbligo di definire tutti i rilievi dell’accertamento "unico" per beneficiare del pagamento ridotto delle sanzioni - Obbligo solo per i processi verbali di constatazione (Pvc)

 

Fatto

 

Sulla base della citata sentenza, l’Agenzia delle Entrate, mediante notifica delle intimazioni di pagamento n. (...) (per  l’anno 2007) e n. (...) (per l’ anno 2008), liquidava e richiedeva le imposte Irap, Add.le Regionale all’Irpef, Ritenute alla fonte e relative sanzioni dovute dalla società.

Con separati ricorsi, contenenti anche istanza di reclamo, (...) impugnò gli atti di intimazione di pagamento eccependo:

1. Nullità e illegittimità dell’atto per inesistenza del presupposto d’imposta, avendo la società, contestualmente alla presentazione dei ricorsi concernenti gli avvisi di accertamento, già effettuato il pagamento delle somme recuperate ai fini Irap, Add.le Regionale, Ritenute alla fonte con relativi interessi e sanzioni ridotte ad un terzo ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997.

2. Nullità e illegittimità dell’atto per carente e contraddittoria motivazione in violazione dell’art. 7 della Lg. n. 212/2000, in particolare per non aver proceduto l’ufficio ad una nuova liquidazione dell’Iva e delle relative sanzioni, alla stregua del decisimi della Commissione tributaria di Primo Grado.

3. Erronea determinazione della pretesa per non essere stati riconosciuti gli importi già versati a titolo sia di imposta sia di sanzioni e la spettanza della riduzione ad un terzo delle sanzioni per omessa effettuazione delle ritenute.

L’ufficio, esaminata l’istanza di reclamo contenuta nei ricorsi, riconobbe - scomputandoli dal totale dovuto - i versamenti effettuati dal contribuente prima della presentazione dei ricorsi avverso gli avvisi di accertamento e cioè le intere imposte e un terzo delle sanzioni, mantenendo peraltro inalterata la pretesa per i restanti due terzi delle sanzioni.

Riguardo a queste ultime l’ufficio aveva ritenuto di non poter consentire la riduzione ad un terzo delle sanzioni in quanto l’art. 15 della D.Lgs. 218/97 prevedeva tale possibilità solo in caso di omessa impugnazione dell’avviso di accertamento.

Poiché l’istanza di reclamo /mediazione veniva accolta solo parzialmente con il riconoscimento dei versamenti già effettuati a vario titolo e conseguente sgravio dei relativi importi, la società contribuente si costituiva in giudizio.

Anche L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando integralmente la fondatezza dei motivi a sostegno dei ricorsi.

Con sentenza n. 62/01/14 la Commissione Tributaria di Primo Grado di (...) accolse (dopo riunione) i ricorsi limitatamente alle imposte Irap, Addizionale regionale, Ritenute e relativi interessi delle sanzioni già pagate nella misura ridotta ad un terzo, mentre li respinse con riferimento all'Iva nella misura del 20% e sanzioni con conseguente rideterminazione della pretesa tributaria.

Con atto depositato in data 12/12/2014 propone appello l’Agenzia delle Entrate facendo valere i seguenti motivi:

1. Violazione del ne bis in idem - violazione delle disposizioni di cui all’art. 15 D.Lgs. n. 218/1997, in quanto il Giudice di prime cure

a- Si è pronunciato non in relazione agli atti impugnati (intimazioni di pagamento) bensì in relazione agli avvisi di accertamento in precedenza emessi e sui quali era già intervenuta altra sentenza della Commissione Tributaria di primo grado (n. 21/01/13);

b- Ha ritenuto, rispetto alle sanzioni, applicabile il beneficio di cui all’art. 15 del D.Lgs. 218/1997, anche se la società contribuente non aveva rinunciato ad impugnare i relativi avvisi di accertamento.

2. Correttezza della liquidazione effettuata dall'Ufficio in sede di riscossione effettuata ai sensi dell’art. 68, comma 1 - lett., b), del D. Lgs. 546/1992, a seguito di sentenza di merito sugli avvisi di accertamento e correttezza e legittimità degli atti di intimazione di pagamento impugnati, dal che deriva l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto dovute le sanzioni per Irap, Addizionale regionale e ritenute solo nella misura di un terzo.

Con atto depositato in data 03/02/2015 si costituisce in giudizio la chiedendo il rigetto dell’appello dell’Ufficio, proponendo, nel contempo, appello incidentale rispetto alla parte della sentenza di primo grado che l’aveva vista soccombente ed operando devoluzione alle eccezioni proposte nel primo grado del giudizio e non esaminate dal Collegio giudicante in quanto ritenute assorbite.

Con proprie controdeduzioni ha, in particolare, evidenziato come il primo Giudice abbia correttamente rilevato che i ricorsi avverso gli originari avvisi di accertamento non avevano mai avuto per oggetto l’impugnazione di imposte diverse dall’Iva e che, conseguentemente, per quanto concerneva l’Irap, l’Addizionale regionale e relativi interessi e sanzioni, la società si era legittimamente avvalsa della definizione agevolata di cui all’art. 15 del D.Lgs. 218/97, anche perché, diversamente da quanto previsto dall’art. 5 bis (comma 2) del medesimo decreto, il citato art 15 non richiede espressamente una adesione totale per beneficiare della riduzione delle sanzioni, ben potendo la definizione concernere anche solo taluno dei rilievi, a condizione che gli stessi non siano poi oggetto di impugnazione.

E la definizione agevolata doveva ritenersi pienamente legittima anche rispetto alle Ritenute, posto che l’unitarietà dell’avviso di accertamento è disposta dall’art. 40 del DPR n. 600/1973 [per i soggetti all’Irpeg (oggi Ires)] solo con riferimento alla rettifica della dichiarazione dei redditi. Non avendo l’ufficio proceduto al recupero delle ritenute con atto separato non è possibile ora precludere al contribuente anche rispetto ad esse la definizione di cui all’art. 15 del D.Lgs. 218/1997.

Con l'appello incidentale la società contribuente ha rilevato:

1. Error in judicando commesso dal Primo giudice laddove ha respinto i ricorsi con riferimento all’Iva e alle relative sanzioni, non avendo avuto gli atti di intimazione per oggetto la riliquidazione dell'Iva ed essendo state le sanzioni riliquidate in modo erroneo, poiché computate senza tener conto della decisione di primo grado n. 21/01/2013 che aveva rideterminato l’Iva nella misura del 10%;

2. Error in judicando commesso dal Primo giudice nella parte in cui ha dichiarato la compensazione delle spese processuali, non essendovi stata reciproca soccombenza.

In data odierna, dopo udite le Parti in pubblica udienza e dopo esaminati gli atti processuali, questo Collegio giudicante osserva:

L’art. 15 del D.Lgs. 218/1997 dispone testualmente "Le sanzioni irrogate per le violazioni .... sono ridotte ad un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso".

Come giustamente fatto notare dal contribuente, detto articolo non richiede espressamente una adesione totale al contenuto dell’avviso di accertamento per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni, mentre - al contrario - detta integrale adesione è espressamente richiesta dall’art. 5 bis, comma 2, del medesimo decreto in tema di verbali di constatazione.

Si ritiene pertanto che sia consentito al contribuente di poter beneficiare della riduzione delle sanzioni, ben potendo la definizione concernere anche solo taluno dei rilievi, a condizione che gli stessi non siano poi oggetto di impugnazione.

Nel caso in esame è ben vero che la società contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento, ma è anche vero che gli stessi sono stati impugnati solo per alcuni rilievi e non integralmente e che la riduzione delle sanzioni è stata richiesta solo per la parte dei rilievi che non sono stati oggetto di impugnazione successiva.

Vi è anche da considerare che l’art. 40 del DPR 600/1973 dispone che alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all’Irpeg si procede con unico atto agli effetti di tale imposta.

Il recupero delle ritenute per pagamento di compensi ai dipendenti avrebbe quindi dovuto essere fatto con atto separato. Tale circostanza non incide sulla legittimità dell'accertamento ma il fatto di aver unito nel medesimo avviso le pretese fiscali ai fini Irpeg con i recuperi di ritenute non può precludere al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni.

In sintesi, confrontando la condizione dell'odierna contribuente con quella di un ipotetico destinatario delle stesse pretese ripartite però su distinti provvedimenti - così da poter diversamente atteggiarsi rispetto a ciascuno di essi -, non v’è chi non veda come la suddetta adesione totale sostenuta dall’ufficio confligga inevitabilmente con un elementare criterio di parità di trattamento dei soggetti amministrati, non essendo ammissibile che la gamma delle loro rispettive determinazioni dipenda dalla scelta dell’Agenzia di emettere o meno separati avvisi di accertamento.

In ossequio al basilare principio di ragionevolezza - il quale impone che a situazioni omogenee corrisponda un trattamento omogeneo -, il Collegio ritiene nella specie praticabile e doverosa una interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 15, con conseguente riconoscimento del beneficio della riduzione delle sanzioni pur a fronte di un’adesione parziale all’avviso de quo.

L’appello dell'ufficio quindi è da rigettare.

In ordine a quanto appellato incidentalmente dalla società contribuente si dispone che le sanzioni relative all’Iva siano da computare tenendo conto di quanto deciso dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Bolzano con sentenza n. 21/01/2013.

Relativamente alle spese processuali, oggetto anch’esse di appello incidentale, si ritiene equa la loro integrale compensazione, trattandosi di difficoltosa interpretazione delle norme, pur sempre opinabile.

 

P.Q.M.

 

Rigetta l’appello dell’Ufficio.

In parziale accoglimento dell’appello incidentale del contribuente si dispone che le sanzioni relative al l’Iva siano da computare in armonia con quanto deciso dalla Commissione Tributaria di Primo Grado con sentenza n. 21/01/2013.

Spese compensate.