Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 marzo 2016, n. 4292

Rapporto di lavoro - Premesso retribuito - Fruizione - Diritto - Accertamento - Disapplicazione dell'accordo collettivo nazionale di lavoro

 

Svolgimento del processo

 

1. L'odierno intimato ha adito il Giudice del lavoro di Napoli chiedendo l'accertamento del diritto a fruire di una giornata di premesso retribuito e la condanna della convenuta S. s.p.a. al pagamento del corrispettivo a titolo risarcitorio, ciò in considerazione della dedotta illegittimità della disapplicazione dell'accordo collettivo nazionale di lavoro, operata dalla parte datoriale, diretta a ridurre i giorni di permesso retribuito a seguito della reintroduzione legislativa della festività del 2 giugno.

2. In particolare, la soc. S. aveva invocato la teoria della presupposizione, che considera situazioni in cui le parti contrattuali dettano il regolamento negoziale fondando le loro valutazioni su determinati presupposti, non esplicitati nel testo dell'accordo, ma con evidenza posti a suo fondamento, quali "condizioni inespresse", il cui venir meno faccia scemare la ragione del contratto, sostenendo la corrispondenza tra le intervenute modifiche legislative e il rimodellamento della disciplina contrattuale.

3. Il Tribunale adito ha respinto la domanda.

4. La decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Napoli che, in accoglimento del ricorso del dipendente, ha dichiarato l'illegittimità della condotta datoriale e ha condannato la società al risarcimento del danno.

5. Per la cassazione di tale sentenza la soc. S. ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Resiste l'intimato con controricorso.

6. Successivamente parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinunzia, recante in calce l'accettazione del difensore di controparte, e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.

 

Motivi della decisione

 

1. L'atto di rinuncia risulta conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; va pertanto dichiarata l'estinzione del processo.

2. Nessun provvedimento deve essere emesso sulle spese. Difatti, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, qualora, a seguito dell'intervenuta accettazione della rinunzia al ricorso per cassazione, sia dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.(cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115 del 2006).

3. Sul contenzioso di cui in narrativa, v. Cass. nn. 20206, 20205, 20204, 20203, 20202, 20201, 20015, 18715 del 2014 e, quanto a giudizi analoghi definiti con declaratorie di estinzione del giudizio di cassazione, v. Cass. nn. 20155, 20154, 20153, 20152, 20150, 20149, 20148, 20147, 20146 e 20145 del 2015.

 

P.Q.M.

 

Dichiara estinto il giudizio . Nulla per le spese.