Prassi - CONSOB - Delibera 24 febbraio 2016, n. 19520

Modifiche al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line», adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013

 

Art. 1

 

Modifiche al regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013.

1. Il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, ai sensi degli articoli 50-quinquies e 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, è modificato come segue:

1) il regolamento è ridenominato «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line»;

2) nella Parte 1, al comma 1 dell'art. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

A. la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:

«c) «offerente»:

1) la società start-up innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, come definite dall'art. 25, commi 2 e 4, del decreto e la start-up turismo prevista dall'art. 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

2) la piccola e media impresa innovativa («PMI innovativa»), come definita dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

3) l'organismo di investimento collettivo del risparmio («OICR») che investe prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, come definito dall'art. 1, comma 2, lettera e), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014;

4) le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, come definite dall'art. 1, comma 2, lettera f), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014»;

B. nella lettera d), le parole «delle start-up innovative» sono sostituite dalle parole «degli offerenti»;

C. nella lettera e), le parole «le start-up innovative» sono sostituite dalle parole «gli offerenti»;

D. nella lettera g), le parole «emessi da start-up innovative» sono soppresse;

E. la lettera h) è sostituita dalla seguente lettera:

«h) «strumenti finanziari»: le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale o degli OICR, oggetto delle offerte al pubblico condotte attraverso portali»;

F. la lettera j) è sostituita dalla seguente lettera:

«j) «investitori professionali»: i clienti professionali privati di diritto e i clienti professionali privati su richiesta, individuati nell'Allegato 3, rispettivamente ai punti 1 e 2, del regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto e i clienti professionali pubblici su richiesta individuati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.»;

3) nella Parte II, Titolo I, all'art. 5, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente lettera:

«a) la delibera di autorizzazione e il numero d'ordine di iscrizione»;

4) nella Parte II, Titolo II, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. all'art. 7:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione»;

b) al comma 1, le parole «La domanda di iscrizione» sono sostituite dalle parole «La domanda di autorizzazione per l'iscrizione»;

c) al comma 2, dopo le parole «sette giorni» è inserita la parola «lavorativi»; dopo le parole «trenta giorni» è inserita la parola «lavorativi»; le parole «ricevimento della comunicazione» sono sostituite dalle parole «ricevimento della comunicazione, a pena di improcedibilità»;

d) al comma 3:

i) nella lettera c), le parole «società richiedente.» sono sostituite dalle parole «società richiedente»;

ii) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) a qualunque soggetto, anche estero.»;

iii) nell'ultimo periodo, dopo le parole «data di ricezione degli stessi» sono inserite le parole «e per un periodo comunque non superiore a trenta giorni lavorativi, a pena di improcedibilità»;

e) al comma 4:

i) nel primo periodo, le parole «nel corso dell'istruttoria è portata» sono sostituite dalle parole «nel corso dell'istruttoria, ovvero rilevanti modifiche apportate alla relazione prevista dall'Allegato 2, sono portate»;

ii) nel secondo periodo, dopo le parole «sette giorni» è inserita la parola «lavorativi»;

f) al comma 5:

i) nel primo periodo, dopo le parole «sessanta giorni» è inserita la parola «lavorativi»;

ii) nel secondo periodo, le parole «L'iscrizione» sono sostituite dalle parole «L'autorizzazione»;

B. all'art. 8:

a) al comma 1:

i) nella lettera d), le parole «estinzione del reato.» sono sostituite dalle parole «estinzione del reato»;

ii) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:

«d-bis) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Nel caso in cui nessuno dei soci detenga il controllo, il comma 1 si applica ai soci che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale della società.»;

c) nel comma 2, le parole «Ove il controllo sia detenuto» sono sostituite dalle parole «Ove il controllo o la partecipazione di cui al comma 1-bis siano detenuti»;

C. all'art. 10, comma 2, le parole «cancellazione del gestore dal registro» sono sostituite dalle parole «decadenza dall'autorizzazione»;

D. dopo l'art. 11, è aggiunto il seguente articolo:

 

«Art. 11-bis

Decadenza dall'autorizzazione

 

1. I gestori danno inizio allo svolgimento dell'attività entro il termine di sei mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima.

2. I gestori che abbiano interrotto lo svolgimento dell'attività lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.»;

E. all'art. 12, comma 1:

a) nella lettera d), le parole «lettera b).» sono sostituite dalle parole «lettera b)»;

b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:

«d-bis) per effetto della decadenza dall'autorizzazione.»;

5) nella Parte II, Titolo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. all'art. 13:

a) nel comma 2, la parola «emittente» è sostituita dalla parola «offerente»;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-bis. Il gestore verifica, per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto, che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l'investimento comporta, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b). Qualora il gestore ritenga che lo strumento non sia appropriato per il cliente lo avverte di tale situazione, anche attraverso sistemi di comunicazione elettronica.

5-ter. Qualora il gestore non effettui direttamente la verifica prevista dal comma 5-bis, si applica l'art. 17, comma 3.»;

B. all'art. 14, comma 1:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente lettera:

«a) al gestore, ivi compresi i recapiti telefonici e di posta elettronica; ai soggetti che detengono il controllo ovvero, in mancanza, ai soggetti che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale sociale; ai soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo»;

b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) alla data di inizio, interruzione o riavvio dell'attività»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:

«c) alle modalità per la gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari offerti tramite il portale, specificando se il gestore procede direttamente alla verifica di cui all'art. 13, comma 5-bis o se vi procedono le banche e le imprese di investimento ai sensi dell'art. 17, comma 3»;

C. all'art. 15:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari tramite portali»;

b) al comma 1:

i) nell'alinea, le parole «di start-up innovative» sono sostituite dalle parole «tramite portali»;

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:

«c) il divieto di distribuzione di utili previsto per le start-up innovative dall'art. 25 del decreto»;

iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente lettera:

«e) per le start-up innovative le deroghe al diritto societario previste dall'art. 26 del decreto nonché al diritto fallimentare previste dall'art. 31 del decreto»;

iv) dopo la lettera è), è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) per le PMI innovative le deroghe al diritto societario previste dall'art. 26 del decreto»;

v) la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:

«f) i contenuti tipici di un business plan e del regolamento o statuto di un OICR»;

c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente lettera:

«b) fornito informazioni in merito alla propria conoscenza ed esperienza per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che gli strumenti finanziari oggetto di offerta comportano, ove il gestore effettui direttamente la verifica prevista dall'art. 13, comma 5-bis. Tali informazioni fanno riferimento almeno:

i) ai tipi di servizi, operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, e strumenti finanziari con i quali l'investitore ha dimestichezza;

ii) alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, su strumenti finanziari, realizzate dall'investitore e al periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;

iii) al livello di istruzione, alla professione, o se rilevante, alla precedente professione dell'investitore»;

D. all'art. 16, comma 1:

a) nella lettera a), la parola «emittente» è sostituita dalla parola «offerente»;

b) nella lettera c), le parole «le informazioni» sono soppresse;

c) nella lettera d), le parole «numero di aderenti.» sono sostituite dalle parole «numero di aderenti»;

d) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:

«d-bis) l'indicazione dell'eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata previsto dall'art. 100-ter, comma 2-bis, del Testo Unico e le relative modalità per esercitare l'opzione di scelta del regime da applicare.»;

E. all'art. 17:

a) al comma 2, le parole «tengono informato» sono sostituite dalle parole «informano tempestivamente»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

«3. Le banche e le imprese di investimento che ricevono gli ordini operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili contenute nella Parte II del Testo Unico e nella relativa disciplina di attuazione, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo controvalore sia superiore a cinquecento euro per singolo ordine e a mille euro considerando gli ordini complessivi annuali;

b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il relativo controvalore sia superiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

«4. Le disposizioni contenute nel comma 3 non si applicano quando il gestore effettua direttamente la verifica prevista dall'art. 13, comma 5-bis.»;

d) al comma 5, primo periodo, dopo la parola «gestore» sono inserite le parole «che non effettua direttamente la verifica proposta dall'art. 13, comma 5-bis» e le parole «comma 4» sono sostituite dalle parole «comma 3»;

e) al comma 6:

i) le parole «intestato all'emittente» sono sostituite dalle parole «destinato all'offerente»;

ii) sono inseriti, alla fine, i seguenti periodi: «Il gestore comunica alla banca o all'impresa di investimento presso la quale è versata la provvista le informazioni relative al perfezionamento dell'offerta. I relativi fondi sono trasferiti all'offerente successivamente al perfezionamento medesimo.»;

F. all'art. 19, comma 1, la parola «emittente» è sostituita dalla parola «offerente»;

G. all'art. 20, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente lettera:

«d) le attestazioni previste dall'art. 17, comma 5 e le attestazioni dalle quali risulta la classificazione di cliente professionale ricevute ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis.»;

H. all'art. 21:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Nel caso in cui il gestore intenda effettuare direttamente la verifica prevista dall'art. 13, comma 5-bis, lo comunica alla Consob 60 giorni prima di avviare tale attività, unitamente alla descrizione delle procedure interne predisposte.»;

b) al comma 3, lettera b), la parola «esiti» è sostituita dalle parole «esiti, secondo lo schema predisposto dalla Consob,»;

6) nella Parte II, Titolo IV, all'art. 23, comma 1:

A. nella lettera a), dopo le parole «in caso di» è inserita la parola «grave»;

B. nella lettera b), n. 1, le parole «dalle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, come definite dall'art. 25, commi 2 e 4 del decreto» sono sostituite dalle parole «dagli offerenti»;

7) nella Parte III, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. all'art. 24:

a) al comma 1:

i) nell'alinea, le parole «dell'emittente» sono sostituite dalle parole «della start-up innovativa o della PMI innovativa»;

ii) nella lettera a), primo periodo, dopo la parola «trasferiscano» sono inserite le parole «direttamente o indirettamente»;

iii) nella lettera b), le parole «dell'emittente» sono sostituite dalle parole «della società»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

«2. Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsti all'art. 25, comma 5, del decreto o da investitori a supporto dell'innovazione aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecento mila euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 8, comma 1 e di almeno uno dei seguenti requisiti:

i) aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro;

ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente.»;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Ai fini del comma 2, il cliente professionale su richiesta trasmette al gestore un'attestazione rilasciata dall'intermediario di cui è cliente, dalla quale risulta la classificazione quale cliente professionale. Ai fini dell'accertamento della qualità di investitore a supporto dell'innovazione, il soggetto interessato presenta al gestore: una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta che il valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, è superiore a cinquecento mila euro; le certificazioni attestanti l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 8, comma 1 ovvero, ove i gestori lo consentano, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; le visure camerali attestanti le cariche di amministratore di start-up innovativa o PMI innovative ricoperte e le relative deleghe; per ciascuna operazione, la certificazione della start-up o PMI innovativa che attesti gli investimenti effettuati nell'ultimo biennio.»;

B. nell'art. 25, comma 1, le parole «nel conto indisponibile intestato all'emittente acceso» sono sostituite dalle parole «in un conto indisponibile destinato all'offerente»;

8. L'Allegato 1 è modificato come segue:

A. l'Allegato 1 è ridenominato «Istruzioni per la presentazione della domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro dei gestori e per la comunicazione ai fini dell'annotazione nella sezione speciale»;

B. la sezione A. «Domanda per l'iscrizione nel registro» è sostituita dalla seguente sezione:

«A. Domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro

1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro, sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica la denominazione sociale, la sede legale e la sede amministrativa della società, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica per i soggetti comunitari, l'indirizzo del sito internet del portale, il nominativo e i recapiti di un referente della società e l'elenco dei documenti allegati.

2. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è corredata dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese;

b) elenco dei soggetti che detengono il controllo con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali con indicazione del soggetto per il tramite il quale si detiene la partecipazione per le partecipazioni indirette;

c) la documentazione per la verifica dei requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo della società:

i) per le persone fisiche: dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 8 del Regolamento; dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 11 del Regolamento; dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione del registro delle imprese recante la dicitura antimafia.

ii) per le persone giuridiche: verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella società o ente partecipante;

d) elenco nominativo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione direzione e controllo;

e) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità per ciascuno dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo corredato dei relativi allegati;

f) una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema riportato all'Allegato 2.»;

9. L'Allegato 2 è modificato come segue:

A. nella sezione A. «Attività d'impresa»:

a) al punto 2., dopo le parole «delle start up innovative» sono inserite le parole «e delle PMI innovative»;

b) al punto 3., dopo le parole «dalle start up innovative» sono inserite le parole «e dalle PMI innovative»;

c) al punto 5., dopo le parole «tra la start up innovativa» sono inserite le parole «o la PMI innovativa»;

d) dopo il punto 5., è aggiunto il seguente punto:

«5-bis. la descrizione delle procedure interne finalizzate alla verifica prevista dall'art. 13, comma 5-bis, qualora intenda effettuarla per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto»;

B. nella sezione B. «Struttura organizzativa», al punto 4., le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 1»;

10. L'Allegato 3 è modificato come segue:

A. la sezione 1. «Avvertenza» è sostituita dalla seguente sezione:

«Il gestore assicura che per ciascuna offerta sia preliminarmente riportata con evidenza grafica la seguente avvertenza: «Le informazioni sull'offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. L'offerente è l'esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore che l'investimento, anche indiretto, mediante OICR o società che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da start-up innovative e PMI innovative è illiquido e connotato da un rischio molto alto.»;

B. nella sezione 2. «Informazioni sui rischi», la parola «emittente» è sostituita dalla parola «offerente»;

C. la sezione 3. «Informazioni sull'emittente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta» è sostituita dalla seguente sezione:

«3. Informazioni sull'offerente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta

a) descrizione dell' offerente: per le start-up innovative e PMI innovative, la descrizione del progetto industriale, con indicazione del settore di utilità sociale in caso di start-up innovative a vocazione sociale, del relativo business plan e l'indicazione del collegamento ipertestuale al sito internet dell'offerente ove reperire le informazioni richieste rispettivamente dall'art. 25, commi 11 e 12, del decreto e dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33. Con riferimento all'informativa contabile, ove disponibile, dovranno essere riportati i dati essenziali al 31 dicembre precedente all'inizio dell'offerta relativi al fatturato, al margine operativo lordo e netto, all'utile d'esercizio, al totale attivo, al rapporto fra immobilizzazioni immateriali e il totale attivo, la posizione finanziaria netta, nonché il giudizio del revisore. Per l'informativa contabile completa dovrà essere espressamente indicato il collegamento ipertestuale diretto;

per gli OICR che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, il collegamento ipertestuale al regolamento o statuto e alla relazione semestrale dell'OICR e al documento di offerta contenente le informazioni messe a disposizione degli investitori, redatto in conformità all'allegato 1-bis del regolamento approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;

per le società che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, la politica di investimento e l'indicazione delle società nelle quali detengono partecipazioni con indicazione del collegamento ipertestuale ai rispettivi siti internet;

b) descrizione degli organi sociali e del curriculum vitae degli amministratori;

c) descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, della percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale dell'offerente, dei diritti amministrativi e patrimoniali ad essi connessi e delle relative modalità di esercizio;

d) descrizione delle clausole predisposte dalle start-up innovative o dalle PMI innovative con riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta (le modalità per la way out dall'investimento, presenza di eventuali patti di riacquisto, eventuali clausole di lock up e put option a favore degli investitori ecc.) con indicazione della durata delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24.»;

D. nella sezione 4. «Informazioni sull'offerta»:

a) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) indicazione di ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore in relazione all'eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote previsto dall'art. 100-ter, comma 2-bis, del TUF»;

d) nella lettera i), la parola «emittente» è sostituita dalla parola «offerente»;

e) nella lettera j), la parola «emittente» è sostituita dalla parola «offerente».

 

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

 

1. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Per i gestori che, alla data di entrata in vigore della presente delibera, risultano già iscritti nel registro di cui all'art. 4 del regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, i termini di sei mesi previsti nel nuovo art. 11-bis decorrono dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 4 marzo 2016, n. 53