Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 25 gennaio 2016

Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

b) "regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

c) "regolamento (UE) n. 702/2014": il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, concernente l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali;

d) "regolamento (UE) n. 1388/2014": il regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

e) "decreto-legge n. 69/2013": il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

f) "decreto-legge n. 3/2015": il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

g) "PMI": le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell’allegato 1 al regolamento GBER;

h) "CDP": Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

i) "banca": la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

l) "intermediario finanziario": il soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di leasing finanziario e iscritto all’albo previsto dall’articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, aderente alle convenzioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purché garantito, ai soli fini dell’utilizzo del plafond di provvista costituito presso CDP, da una banca aderente alle medesime convenzioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

m) "finanziamento": il finanziamento, bancario o in leasing finanziario, concesso a una PMI da una banca o da un intermediario finanziario;

n) "convenzioni": le convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

o) "Fondo di garanzia": il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013 e dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 3/2015, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013 e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti di cui all’articolo 4 del presente decreto.

 

Art. 3

Soggetti beneficiari

 

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le PMI che, alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 8, comma 1:

a) sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo Registro delle imprese;

b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);

3. Per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto, le imprese di cui al comma 1 devono avere una sede operativa in Italia. Qualora le imprese beneficiarie non dispongano della predetta sede alla data di presentazione della domanda di agevolazione, esse devono provvedere alla relativa apertura entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

 

Art. 4

Caratteristiche del finanziamento

 

1. La concessione del contributo di cui all’articolo 6 è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche:

a) essere deliberato a copertura degli investimenti di cui all’articolo 5;

b) essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;

c) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene;

d) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;

e) essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene.

Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 può coprire fino al cento per cento degli investimenti di cui all’articolo 5.

3. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso, entro il 31 dicembre 2016, dalla banca o dall’intermediario finanziario a valere sul plafond di provvista di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione separata di CDP, ovvero a valere su diversa provvista ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 3/2015.

 

Art. 5

Investimenti ammissibili

 

1. Il finanziamento di cui all’articolo 4 deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

2. Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

3. Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatto salvo quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11 del presente articolo, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli "aiuti agli investimenti e all’occupazione alle PMI" a:

a) creazione di un nuovo stabilimento;

b) ampliamento di uno stabilimento esistente;

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;

d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;

2) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;

3) l’operazione avviene a condizioni di mercato.

4. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell’investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

5. Gli investimenti devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.

6. Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, devono essere capitalizzati e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell’IVA.

7. Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all’intermediario finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing finanziario, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

8. Nel settore dei trasporti le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti rientrante nelle tipologie di cui al comma 3.

9. Gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento.

10. Per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura si applicano le limitazioni e le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1388/2014.

11. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l’aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell’ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

12. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresì concesse per attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettere c) e d), del regolamento GBER.

 

Art. 6

Agevolazioni concedibili

 

1. A fronte del finanziamento di cui all’articolo 4 è concessa un’agevolazione nella forma di un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al predetto finanziamento. Il Ministero provvede a determinare l’importo dell’aiuto secondo le modalità tecniche di calcolo del contributo rese note con la circolare di cui all’articolo 14.

2. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti di cui all’articolo 5, in conformità all’articolo 17 del regolamento GBER ovvero al regolamento (UE) n. 702/2014 per le imprese agricole e al regolamento (UE) n. 1388/2014 per le imprese della pesca e acquacoltura.

3. La concessione del finanziamento di cui all’articolo 4 può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell’ottanta per cento dell’ammontare del finanziamento. Le richieste di garanzia del Fondo di garanzia relative ai predetti finanziamenti sono esaminate dal consiglio di gestione di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in via prioritaria.

4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse.

 

Art. 7

Cumulo delle agevolazioni

 

1. Per le imprese diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall’articolo 17 del regolamento GBER.

2. Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime fissate dal regolamento di riferimento.

3. Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (UE) n. 1388/2014 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (UE) n. 1388/2014.

4. Qualora l’agevolazione concedibile ai sensi dell’articolo 6, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l’intensità massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensità massime previste dal regolamento di riferimento.

 

Art. 8

Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo

 

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all’articolo 6, le imprese interessate, unitamente alla richiesta di finanziamento, presentano alla banca o all’intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo, redatta secondo gli schemi definiti con la circolare di cui all’articolo 14, alla quale è allegata, oltre all’ulteriore documentazione indicata nella medesima circolare, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento a quanto previsto dal presente decreto. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste sono causa di inammissibilità al contributo.

2. Ciascuna banca o intermediario finanziario, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione di cui al comma 1, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa di cui all’articolo 3, trasmette al Ministero, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo di cui all’articolo 6, comma 1. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni.

3. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, il Ministero provvede a comunicare alla banca o all’intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l’integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.

4. Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 3, la banca o l’intermediario finanziario adotta la delibera di finanziamento di cui all’articolo 4 ed entro dieci giorni da tale termine trasmette al Ministero l’elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell’impresa beneficiaria, dell’origine della provvista utilizzata, vale a dire se l’operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di CDP ovvero su diversa provvista, dell’importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento, allegando la documentazione di cui al comma 1.

5. La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurne l’importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria stessa. Eventuali risorse prenotate in eccedenza a valere sui contributi rialimentano la disponibilità delle risorse erariali.

 

Art. 9

Concessione del contributo

 

1. Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell’elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario e della documentazione ad esso allegata, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria, e lo trasmette alla PMI e, a seconda dei casi, alla banca o all’intermediario finanziario.

2. Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 1, pena la decadenza dall’agevolazione concessa, l’impresa stipula con la banca o con l’intermediario finanziario il contratto di finanziamento, relativo esclusivamente al finanziamento già oggetto di delibera, fatta salva la possibilità di riduzione del relativo ammontare ai sensi del comma 4. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo. A tal fine la banca o l’intermediario finanziario, che intenda concedere il finanziamento utilizzando il plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP, può prefinanziare l’investimento mediante il ricorso a una diversa provvista, fermo restando quanto previsto in relazione alla data di avvio dell’investimento dall’articolo 5, comma 4.

3. Per ciascun contratto di finanziamento, la banca o l’intermediario finanziario ha facoltà di ricorrere all’utilizzo della provvista di scopo messa a disposizione da CDP ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013, ovvero ad altra fonte di provvista. In ogni caso, in ciascun contratto di finanziamento è specificata l’origine della provvista con cui l’operazione è stata realizzata e tale informazione è comunicata al Ministero. Le modalità atte a garantire la trasparenza nei confronti delle PMI sulla tipologia di provvista utilizzata sono disciplinate all’interno delle convenzioni.

4. Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il termine di cui al comma 2 ovvero sia stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di cui all’articolo 4, comma 1, la banca o l’intermediario finanziario è tenuto a darne motivata comunicazione al Ministero, secondo le modalità definite dalle convenzioni, entro il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del contratto di finanziamento, ai fini dell’assunzione da parte del medesimo Ministero dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa l’eventuale dichiarazione di decadenza di cui al comma 2. Le convenzioni stabiliscono le ulteriori modalità di informativa da parte della banca o dell’intermediario finanziario in merito ai casi di mancato perfezionamento del contratto di finanziamento.

 

Art. 10

Erogazione delle agevolazioni

 

1. L’erogazione del contributo di cui all’articolo 6 avviene in quote annuali, sulla base delle modalità definite nella circolare di cui all’articolo 14, secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione ed è subordinata:

a) al completamento dell’investimento nei termini di cui all’articolo 5, comma 5, attestato dall’impresa, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema definito con la circolare di cui all’articolo 14, da trasmettere al Ministero entro sessanta giorni dal termine previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo concesso;

b) al regolare rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento;

c) alla presentazione al Ministero della documentazione indicata nella circolare di cui all’articolo 14.

2. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al Ministero entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di ultimazione dell’investimento, successivamente al pagamento a saldo da parte dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell’agevolazione.

3. Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima sono presentate con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine. Nel rispetto del piano di erogazioni di cui al comma 1 e in linea con i termini previsti dal presente comma è data possibilità all’impresa di richiedere l’erogazione di due quote di contributo eventualmente maturate.

4. Il Ministero sospende l’erogazione del contributo all’impresa qualora la banca o l’intermediario finanziario comunichi il mancato rispetto da parte dell’impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing, nonché in tutti i casi di cui all’articolo 12, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca.

5. Qualora l’investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento di cui all’articolo 4, il Ministero provvede a rideterminare, a conclusione dell’investimento, le agevolazioni calcolate all’atto della concessione del contributo.

6. Sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l’impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, la dicitura "Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69". La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.

7. L’impresa beneficiaria è tenuta a conservare ogni fattura, documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime.

 

Art. 11

Monitoraggio, controlli e ispezioni

 

1. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto.

2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Ministero e per conoscenza alla banca o all’intermediario finanziario l’eventuale perdita, successivamente all’accoglimento dell’istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1.

 

Art. 12

Revoche

 

1. Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui:

a) venga accertato che l’impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) venga accertata l’assenza, all’atto di presentazione della domanda di cui all’articolo 8, comma 1, dei requisiti di ammissibilità previsti all’articolo 3, comma 1;

c) l’impresa beneficiaria non provveda all’apertura della sede operativa nel territorio nazionale, secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 3;

d) i beni oggetto del finanziamento o del contratto di leasing finanziario siano alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell’investimento;

e) venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all’articolo 5;

f) l’investimento non sia stato concluso nei termini di cui all’articolo 5, comma 5;

g) l’impresa beneficiaria non provveda alla trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell’investimento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), entro il termine ivi previsto;

h) l’impresa beneficiaria non presenti le richieste di erogazione delle quote di contributo nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all’articolo 10, commi 2 e 3;

i) l’impresa beneficiaria non ottemperi all’obbligo di apporre la dicitura prescritta dall’articolo 10, comma 6;

l) l’impresa beneficiaria sia stato oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento dell’investimento;

m) l’impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 11;

n) emerga che l’impresa beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime previste nei regolamenti comunitari applicabili;

o) intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di rimborso anticipato o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato;

p) sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

Art. 13

Disposizioni finanziarie

 

1. I contributi di cui all’articolo 6 del presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilità dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69/2013 e all’articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 14

Disposizioni attuative e disciplina transitoria

 

1. Il Ministero, con circolare pubblicata nel sito web www.mise.gov.it, fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto. Con la medesima circolare è altresì individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi ai sensi del presente decreto.

2. Fino al termine individuato con la circolare di cui al comma 1 le modalità di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013 e il procedimento per la concessione dei benefici di cui al medesimo articolo continuano ad essere disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative contenute nelle circolari indicate in premessa, nonché dalla convenzione ivi richiamata.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anche alle iniziative per le quali alla predetta data sia stato già adottato il provvedimento di concessione del contributo, compatibilmente con lo stato dei procedimenti in essere.

4. In attuazione dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, con atti aggiuntivi alla convenzione 14 febbraio 2014 indicata in premessa sono apportate le modifiche o integrazioni occorrenti agli impegni già assunti dalle parti.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 marzo 2016, n. 58.