Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 01 marzo 2016, n. 4831

Raccordo disciplina ammortizzatori sociali in deroga e Fondo di Integrazione Salariale

 

In risposta alla nota del 22 febbraio 2015, si precisa che, per l’anno 2016, le aziende che soddisfano i requisiti di accesso al FIS possono scegliere, in alternativa e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, di fruire della cassa integrazione salariale in deroga.

Per quanto riguarda i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 del D.lgs. n. 148 del 2015, si evidenzia quanto già indicato sul sito istituzionale di questo Ministero, nella sezione dedicata agli Ammortizzatori sociali in deroga ovvero che "la possibilità concessa alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale di scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti previsti dalla normativa, o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale, è da intendersi estesa anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, le quali potranno, pertanto, scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi".

Per quanto riguarda il computo dei rispettivi periodi di fruizione si chiarisce che i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma, ossia il periodo di fruizione di un istituto si "neutralizza" ai fini del computo della fruizione dell’altro istituto.

Infine, nei limiti della normativa che disciplina ciascun settore, questo Ministero riconosce all’azienda ampia libertà di scelta tra i due istituti, con l’unica limitazione dell’alternatività tra gli stessi, ossia l’azienda non può presentare domande di integrazioni salariale in deroga e domande per trattamenti garantiti dal Fondo di Integrazione salariale aventi ad oggetto periodo d’intervento parzialmente o totalmente coincidenti.

L’INPS dovrà verificare che la fruizione da parte dell’azienda non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.