Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 gennaio 2016, n. 1083

Società di capitali - Società cooperative - Scioglimento - Cause - Atto dell'autorità Liquidazione coatta amministrativa per scioglimento di società cooperativa ex art. 2545 septiesdecies c.c. - Giudizio d'appello pendente - Improcedibilità - Esclusione - Prosecuzione del giudizio nei confronti del commissario liquidatore

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza n. 536 del 2004 il Tribunale di Trani, decidendo sulle azioni di simulazione (relativa) dell'atto pubblico in data 14.12.1984, di compravendita di terreno edificabile (in tesi dissimulante la permuta di tale fondo con l'attribuzione a V. e R.D. di due erigendi alloggi sociali) nonché di risarcimento danni proposte il 23.12.1992 dai coniugi A.M.G., proprietaria del bene trasferito, e L.D. con i loro figli V. e R.D. nei confronti della società cooperativa "P." a r.l., di R.P. e S.C., rispettivamente Presidente e vice Presidente della società cooperativa, di Sante Specchio, Direttore della filiale di Barletta della Cassa di Risparmio di Puglia S.p.A., ed ancora di questo Istituto bancario e poi per esso della Banca Carime S.p.A., nonché dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. e dell'unico contumace Comune di Barletta, dichiarava il difetto di legittimazione attiva dei D., rigettava la domanda attorea e quella riconvenzionale della cooperativa "P." e condannava gli attori al rimborso delle spese in favore di tutti i convenuti, ad eccezione di quelle sostenute dal C., delle quali disponeva la compensazione. Emerge ( dall'impugnata sentenza) che nel giudizio di primo grado: la cooperativa "P." aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva dei D. e contestato nel merito l'assunta natura simulatoria dell'atto pubblico del 14.12.1984, concludendo per il rigetto della domanda principale ed invocando in via riconvenzionale la declaratoria di nullità per illiceità delle scritture private del 30.09.1981 e del 18.11.1984 ed in subordine la rescissione per lesione ultradimidium, con condanna degli attori alla restituzione dell'immobile detenuto illegittimamente e vittoria di spese:

- la Cassa di Risparmio di Puglia aveva instato per il rigetto della domanda, per difetto di responsabilità propria o del preposto (Sante Specchio) nelle operazioni bancarie interessanti gli attori e la cooperativa;

- l'Istituto Bancario San Paolo di Torino s.p.a., mutuante garantito da ipoteca iscritta su immobili oggetto di lite, aveva eccepito la nullità della domanda nei suoi confronti per indeterminatezza dell'oggetto ed invocato in subordine la declaratoria di validità dell'iscrizione ipotecaria sul diritto di .superficie della cooperativa, a garanzia del mutuo concesso.

La sentenza di primo grado era stata impugnata in via principale dalla Graziano e dai D.; a sua volta la Banca Carime aveva proposto appello incidentale, ribadendo il suo difetto di legittimazione passiva per essere stata la Cassa di Risparmio di Puglia incorporata non da lei ma dalla Banca Intesa S.p.A.

La G. ed i D. avevano dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) erronea declaratoria di difetto di legittimazione attiva dei D.; 2) erronea esclusione della simulazione dell'atto di compravendita; 3) erroneo rigetto delle richieste istruttorie, nella specie interrogatorio formale, ctu, informative, ordine di esibizione e prova testimoniale; 4) erronea esclusione della responsabilità risarcitoria dei convenuti Specchio, C., C. e P.; 5) erronea condanna alle spese in favore dell'Istituto San Paolo, evocato in giudizio, al pari del Comune di Barletta solo per presa d'atto.

Precisate le conclusioni all'udienza del 20.11.2007, nella successiva udienza del 21.01.2011 (fissata a seguito di riassunzione) la società cooperativa "P." s.r.l., in scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., giusta Decreto in data 19.06.2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, chiedeva dichiararsi l’improcedibilità dell'appello ex artt. 209 e 52 della legge fallimentare ed in subordine rigettarsi il gravame, con vittoria di spese.

Con sentenza dell'11-22.02.2011 la Corte di appello di Bari, nella persistente contumacia del Comune di Barletta, dichiarava improcedibile l'appello nei confronti della S. Coop. a r.l. "P." in liquidazione; in accoglimento dell'appello incidentale della Banca Carime, dichiarava il suo difetto di legittimazione passiva; rigettava l'appello principale nei confronti degli appellati, esclusa la società coop. -P.- in liquidazione, confermando la sentenza impugnata; condannava gli appellanti, in solido, al rimborso delle spese processuali in favore della Carime s.p.a. e della Intesa Sanpaolo s.p.a., compensava le spese processuali fra le altre parti.

La Corte territoriale osservava e riteneva che:

- andava dichiarata l'improcedibilità dell'appello nei confronti della Società Cooperativa Edilizia "P." s.r.l., sciolta d'ufficio, ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. con nomina di commissario liquidatore, giusta decreto del Ministro dello. Sviluppo Economico del 19/6/2009. Tale scioglimento comportava infatti l'applicazione delle disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa, sicché la domanda risarcitoria e quella pregiudiziale di accertamento della simulazione dovevano essere fatte valere, in conformità alle norme in materia di accertamento dello stato passivo, ex artt. 209 e 52 del r.d. n. 267/1942;

- i motivi di appello andavano tuttavia esaminati in relazione alle domande proposte nei confronti degli altri appellati, fra i quali non era compreso lo Specchio Sante, cui la citazione non era stata notificata;

- in ordine quindi alla posizione di S.C. e R.P., citati in proprio, la pronuncia di primo grado non meritava censure, posto che dagli atti di causa era emerso che i medesimi avevano sottoscritto, rispettivamente la scrittura del 30.09.1981 e l'atto pubblico del 14.12.1984, esclusivamente nella veste di legali rappresentanti pro-tempore della società cooperativa. Nell'atto introduttivo del giudizio del resto gli attori non avevano allegato condotte ascrivibili ai convenuti in proprio, richiamando costantemente, nella narrazione dei fatti, la carica sociale dei medesimi;

- quanto all'azione risarcitoria promossa nei confronti della Cassa di Risparmio di Puglia, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Banca Carime era fondata. Risultava dagli atti che, con atto pubblico del 23.12.1998, la s.p.a. Cassa di Risparmio di Puglia si era fusa per incorporazione in Banca Intesa s.p.a., società distinta dall'odierna appellata ed appellante incidentale. Andava peraltro evidenziato che l'evento era stato ritualmente dichiarato dal procuratore dell'istituto di credito all'udienza del 26/1/2000. Considerato tuttavia che il primo giudice, ancorché con diversa motivazione, aveva rigettato la domanda nei confronti della Carime e condannato gli attori al rimborso delle spese processuali in favore della detta parte, la sentenza sul punto andava confermata;

- da ultimo non meritava censura la pronuncia di condanna alle spese emessa in favore dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, posto che gli attori non avevano espressamente dichiarato nell'atto di evocare in giudizio l'istituto di credito per mera presa d'atto. D'altra parte l'invocata declaratoria d'inefficacia dell'atto simulato, concernente immobile gravato da iscrizione ipotecaria in favore della banca non poteva non imporre attività difensiva in virtù della disciplina degli effetti della simulazione nei confronti dei terzi, prevista dall'art. 1415 c.c.;

- quanto al regolamento delle spese, la sopravvenuta improcedibilità dell'appello nei confronti della cooperativa giustificava la compensazione delle spese fra le dette parti;

- andavano di contro poste a carico dei soccombenti appellanti, in solido, le spese sostenute dalla Banca Carime e dall'Intesa Sanpaolo s.p.a.;

- l'esigua attività difensiva svolta dal C. e dal Peschechera giustificavano la compensazione delle spese fra le dette parti. Avverso questa sentenza la Graziano ed i D. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria e notificato alla Soc. Coop. Edil. a.r.l. "P." in scioglimento d'ufficio ed in persona del Commissario liquidatore, al C., al P., alla Banca Carime S.p.A., al Comune di Barletta ed alla Intesa San Paolo S.p.A., che non hanno svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

A sostegno del ricorso la G. e i D. si denunziano:

1. "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 209 e 52 R.D. 16.3.1942 n. 267." Il motivo va accolto. Nel caso lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia con nomina del Commissario liquidatore, disposto ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. (cfr anche art. 12 D.Lgs n. 220 del 2002), essendo intervenuto il 19.06.2009, in pendenza del giudizio d'appello, non avrebbe potuto determinare, in corretta applicazione delle norme sulla liquidazione coatta amministrativa ( stante il rinvio di cui all'art. 1 della legge n. 400 del 1975 in vigore sino al 14.08.2009, al titolo V del RD n. 267 del 1942) e dei relativi principi di diritto affermati sul tema (cfr Cass n. 3338 del 2015, n. 4646 del 2009, n. 5113 del 2008, n. 7347 del 2001; in tema anche Cass. n. 9681 del 2013; Cass SU n. 2907 del 1969; n. 5709 del 1990, n. 5454 del 2009), l'improcedibilità del gravame ma comportarne la prosecuzione e la decisione nei confronti del nominato Commissario liquidatore (artt. 194, 200 comma secondo, 201, 96 comma II n. 3 RD n.267 del 1942)

2. "Omessa motivazione sulla questione della legittimazione attiva dei sigg. D.L., D.V. e D.R.", questione dai ricorrenti introdotta col primo motivo del loro appello principale, a fronte del relativo difetto accertato dal primo giudice, in rapporto alla domanda introduttiva dagli stessi svolta nei confronti della Cooperativa Edilizia.

Il motivo non ha pregio, giacché la ritenuta non procedibilità dell'impugnazione nei confronti della società Cooperativa sciolta d'ufficio, implicava la non delibabilità dei motivi d'appello svolti anche dai D. nei confronti della stessa.

1. "Omessa e insufficiente motivazione sulla questione della legittimazione passiva della Banca Carime s.p.a. - Insufficiente e contraddittoria motivazione sulla condanna al pagamento delle spese processuali."

Il motivo non merita favorevole sorte, avendo la Corte d'appello puntualmente chiarito le ragioni della sua affermazione, ancorate all'acquisito dato documentale, genericamente contrastato da rilievi meramente assertivi e privi anche di connotazioni temporali, il che pure assorbe l'ulteriore profilo di doglianza inerente allo statuito regime delle spese processuali.

2. "Omessa e insufficiente motivazione sull'assenza di responsabilità personale del Sig. C.S. e dell'ing. P.R."

Il motivo deve essere disatteso, risolvendosi in meri, generici rilievi critici a fronte delle puntuali argomentazioni poste a sostegno dell'avversata conclusione.

3. "Contraddittoria ed insufficiente motivazione sulla condanna alle spese in favore dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, poi Intesa Sanpaolo s.p.a." Il motivo non ha pregio, dal momento che l'avverbio "comunque" che accompagnava l'affermato scopo di -presa d'atto", ampliava l'ambito del coinvolgimento dell'istituto bancario e giustificava, in linea pure con le puntuali considerazioni espresse nell'impugnata sentenza, l'approntamento di difese da parte dell'istituto bancario e, quindi, l'impugnata pronuncia sulle spese processuali.

Conclusivamente si deve accogliere il primo motivo del ricorso, respingere gli altri motivi e cassare in parte qua la sentenza impugnata, con rinvio della sola causa scindibile introdotta dalla G. e dai D. nei confronti della Cooperativa Edilizia - P." S.r.I in scioglimento d'ufficio. alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione inerenti a questo rapporto processuale. Non deve invece statuirsi sulle spese di legittimità inerenti al rapporto processuale instaurato nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto difese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo del ricorso, respinge gli altri motivi, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia soltanto la causa introdotta dalla G. e dai D. nei confronti della Cooperativa Edilizia - P." S.r.l in scioglimento d'ufficio, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che statuirà anche sulle relative spese del giudizio di cassazione.