Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 03 febbraio 2016, n. 16

Programma "Garanzia Giovani" - Super Bonus Occupazione - Trasformazione tirocini

 

Articolo 1

Principi generali

 

1. Nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani" è istituito l'incentivo denominato "Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini".

2. L'INPS è competente della completa gestione dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo, da effettuarsi mediante le risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. L'INPS riconosce gli incentivi ai datori di lavoro identificati dal successivo articolo 2 nel limite complessivo di spesa pari a euro 50.000.000, nell'ambito del territorio nazionale.

 

Articolo 2

Destinatari dell'incentivo

 

1. Ai datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio extracurriculare nell’ambito del Programma "Garanzia Giovani", purché avviato entro il 31 gennaio 2016, è riconosciuto un incentivo economico il cui importo è definito ai sensi del successivo articolo 4. (1)

2. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal primo marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, nei limiti delle disponibilità finanziarie allocate.

3. L'incentivo è autorizzato ove sussistano le seguenti condizioni:

a. il tirocinio curriculare e/o extracurriculare oggetto della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia finanziato con risorse del Programma "Garanzia Giovani";

b. il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio, all'inizio del percorso, sia in possesso del requisito di NEET.

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(1) Comma sostituito dall’articolo unico, comma 1, D.M. 8 aprile 2016, n. 79.

Articolo 3

Tipologia contrattuale incentivata

 

1. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani di cui all'articolo 2 con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.

 

Articolo 4

Importo dell'incentivo

 

1. L'importo dell'incentivo è determinato, in base allo schema allegato al presente decreto (allegato n. 1), dalla classe di profilazione assegnata al giovane dai Centri per l'Impiego o dagli altri servizi competenti al momento della presa in carico.

2. L'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto nei limiti dell'intensità massima di aiuto previsti dall'articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.

 

Articolo 5

Modalità di fruizione dell'incentivo

 

1. L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.

2. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l'incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

 

Articolo 6

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato

 

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Gli incentivi di cui al presente decreto possono essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

3. Per i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione del giovane aderente al Programma comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 6.

4. Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, gli incentivi possono essere fruiti qualora si presenti, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale netto, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 6, ed inoltre ricorra una delle seguenti condizioni:

a. non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);

b. non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

c. siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartengano al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);

5. Ai fini di cui al comma 6, ed ai sensi dell'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l'incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

6. Il requisito dell'incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

 

Articolo 7

Cumulabilità con altri incentivi

 

1. L'incentivo di cui al presente decreto è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.

2. L'incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.

 

Articolo 8

Controlli

 

1. Il controllo della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 6 del presente decreto è rimesso all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); i controlli potranno essere effettuati con metodologia campionaria.

 

Articolo 9

Disposizioni finali

 

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Direttoriale n. 1709\Segr D.G.\2014 del 8 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it e sul sito www.garanziagiovani.gov.it.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

 

Allegato 1

"SUPER BONUS OCCUPAZIONE - TRASFORMAZIONE TIROCINI"

IMPORTO DELL'INCENTIVO IN FUNZIONE DELLA CLASSE DI PROFILAZIONE DEL GIOVANE

(articolo 4)

 

TIPOLOGIA DI CONTRATTI INCENTIVATI

BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI

BASSA

MEDIA

ALTA

MOLTO ALTA

Contratto a tempo indeterminato 3.000 6.000 9.000 12.000