Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Risoluzione 12 gennaio 2016, n. 3064

Liberalizzazione orari commercio su aree pubbliche in forma itinerante - Regolamento comunale - Quesito

 

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede un parere in merito agli orari del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante. Evidenzia, in via preliminare, che il panorama legislativo attuale ha visto avvicendarsi numerose norme volte a conformare l’ordinamento giuridico ai principi di libertà individuale ed economica e di concorrenza sanciti dalla Costituzione e dal Diritto dell’Unione Europea, attraverso l’adeguamento delle normative statali, regionali e comunali (cfr. articolo 3 del D.L. 4-7-2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4-8-2006, n. 248; articolo 3, comma 1 del D.L. 13-8 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14-9-2011, n. 148; articolo 34 del D.L. 6-12-2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22-12-2011, n. 214; articolo 1 del D.L. 24-1-2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24-3-2012, n. 27; articolo 12 del D.L. 9-2-2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4-4-2012, n. 35).

Evidenzia, altresì, che l’articolo 111 della L.R. Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", in materia di orari dispone che il Comune, nello stabilire gli orari per il commercio sulle aree pubbliche, deve attenersi, tra gli altri indirizzi, ad una fascia oraria massima di articolazione dell’orario compresa tra le 5.00 e le 24.00, con la conseguenza che nel Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (approvato nel 2012) è stato inserito l’articolo 20, comma 1, lettera c), il quale dispone che la fascia oraria massima per lo svolgimento dell’attività di vendita, sia su posteggio sia in forma itinerante, è compresa tra le 7.00 e le 21.00.

Sottolinea che la ratio della citata norma regolamentare è quella di inibire lo svolgimento di tale tipologia commerciale nelle ore notturne, per ragioni di sostenibilità ambientale, sociale, di mobilità, di viabilità e di vivibilità del territorio.

Chiede, pertanto se, alla luce del complesso panorama legislativo in premessa citato, tale disposizione regolamentare debba ritenersi ormai superata.

Al riguardo, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

In via preliminare si evidenzia che a seguito degli interventi di liberalizzazione enunciati in premessa, dal 2012 le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 e di somministrazione di alimenti e bevande, possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l’obbligo di chiusura domenicale e festiva, anche nel caso in cui le Regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia (fermo restando, comunque, quanto precisato al punto 4, secondo periodo, della circolare n. 3644/c del 28.10.2011, il cui contenuto resta tuttora valido).

Tra le attività commerciali individuate dal decreto legislativo n. 114 del 1998, rientrano anche quelle al dettaglio su aree pubbliche, disciplinate al titolo X (artt. dal 27 al 30).

Tali attività possono essere svolte sia su posteggi dati in concessione che su qualsiasi area purché in forma itinerante.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.

Con riferimento al regime di orari applicabili la scrivente Direzione ribadisce quanto già espressamente sostenuto con la nota n. 219871 del 24-10-2012, nella quale, premesso che, in via generale, l’esercizio dell’attività su aree pubbliche è strettamente correlata all’uso di un’area di proprietà pubblica e che quindi rientra nella potestà dell’ente locale stabilire limiti e modalità di utilizzo, ha evidenziato che, ai fini dell’applicazione delle norme di liberalizzazione degli orari, eventuali limiti all’esercizio temporale possono essere posti solo in applicazione e conformemente ai principi di indirizzo espressamente richiamati al comma 13 dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, come modificato dal comma 3, dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Non risponderebbe, infatti, a criteri di equità porre limitazioni temporali nei casi di esercizio dell’attività sulle aree pubbliche eventualmente svolto in ambiti territoriali nei quali non possono essere addotte ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento e, per ultimo ma non in ordine di importanza nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo del consumo degli alcolici.

 

Allegato

(MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Nota 24 ottobre 2012, n. 219871)